Art. 2. Caratteristiche del prodotto L'indicazione «Pesca di Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco: varieta' a polpa gialla a maturazione precoce: Bordo', Coraline (o Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time e loro discendenti; varieta' a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (o O'Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (o Kaweah), Zee Lady e loro discendenti; varieta' a polpa bianca a maturazione precoce: Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty e loro discendenti; varieta' a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina), e loro discendenti. Per la produzione della «Pesca di Romagna» e' consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di pesco derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della «Pesca di Romagna» deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. Caratteristiche qualitative La «Pesca di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione precoce: calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr; tenore zuccherino: (°Brix) minimo 9,5; epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate; cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione medio-tardiva: calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un peso minimo di 135 gr; tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11; epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar interessate. I frutti possono essere destinati anche alla trasformazione. Inoltre ed esclusivamente per la trasformazione, possono essere utilizzati anche i frutti che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresi' ammesse lievi alterazioni superficiali della buccia, purche' tali alterazioni non pregiudichino la qualita' e la conservabilita' dei frutti. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.