(Disciplinare Pesca di Romagna - Art. 2)
                               Art. 2. 
                    Caratteristiche del prodotto 
 
    L'indicazione «Pesca di Romagna» designa esclusivamente il frutto
delle seguenti cultivar di pesco: 
      varieta' a polpa gialla a maturazione precoce: 
        Bordo',  Coraline   (o   Monco),   Crimson   Lady,   Dixired,
Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem,  Royal
Glory, Royal Majestic, Royal  Time,  Ruby  Rich,  Sagittaria,  Spring
Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time e loro discendenti; 
      varieta' a polpa gialla a maturazione medio-tardiva: 
        Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant  lady,  Fayette,
Glohaven,  Grenat,  Maria  Marta,  Mercil  (o   O'Henry),   Plusplus,
Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim,  Royal  Lee,
Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest,  Sweet
Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori  (o  Kaweah),  Zee
Lady e loro discendenti; 
      varieta' a polpa bianca a maturazione precoce: 
        Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty e loro discendenti; 
      varieta' a polpa bianca a maturazione medio-tardiva: 
        Duchessa d'Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (o
Maperla), Rosa del West, Rossa di  San  Carlo,  Star  Princess,  Snow
Lady, Tendresse (o Joulie), Zaidaso o (Kewina), e loro discendenti. 
    Per  la  produzione  della  «Pesca  di  Romagna»  e'   consentito
l'utilizzo anche di altre cultivar di pesco derivanti  dalla  ricerca
varietale a  condizione  che  ne  sia  dimostrata,  attraverso  prove
sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di  ottenimento
e  delle  caratteristiche  qualitative   del   frutto   al   presente
disciplinare di produzione. L'utilizzo  di  queste  cultivar  per  la
produzione della  «Pesca  di  Romagna»  deve  essere  preventivamente
comunicato  e  valutato  dal  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali che potra'  acquisire  allo  scopo  il  parere
tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. 
Caratteristiche qualitative 
    La «Pesca di Romagna» all'atto dell'immissione  al  consumo  deve
avere le seguenti caratteristiche: 
      cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione precoce: 
        calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un
peso minimo di 135 gr; 
        tenore zuccherino: (°Brix) minimo 9,5; 
        epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar
interessate; 
      cultivar a polpa gialla e bianca a maturazione medio-tardiva: 
        calibro minimo A: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad un
peso minimo di 135 gr; 
        tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11; 
        epicarpo e forma conformi alle caratteristiche delle cultivar
interessate. 
    I frutti possono essere destinati anche alla trasformazione. 
    Inoltre ed esclusivamente per la trasformazione,  possono  essere
utilizzati anche i frutti che rispettano tutti i requisiti  richiesti
dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro
e forma. Sono altresi' ammesse lievi alterazioni  superficiali  della
buccia, purche' tali alterazioni non pregiudichino la qualita'  e  la
conservabilita' dei frutti. Tali frutti non possono essere  destinati
al consumatore finale.