(Disciplinare Pesca di Romagna - Art. 8)
                               Art. 8. 
                   Conservazione, confezionamento 
                          ed etichettatura 
 
8.1 Conservazione 
    La  eventuale  conservazione  dei  frutti  designabili   con   la
indicazione geografica protetta «Pesca di Romagna» deve utilizzare la
tecnica della refrigerazione. I valori di umidita' e  di  temperatura
all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento
delle peculiari caratteristiche qualitative. 
8.2 Confezionamento 
    La  commercializzazione  della  «Pesca  di   Romagna»   ai   fini
dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando i  tipi
di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo  le  normative
vigenti. 
    Per l'identificazione  in  confezioni  aperte  dei  prodotti  IGP
verra' utilizzata  la  bollinatura  sui  singoli  frutti  e  con  una
percentuale di unita' bollinate pari ad almeno il 70% del totale  dei
frutti presenti nella confezione. 
    Oppure, nel  caso  in  cui  i  frutti  non  siano  bollinati,  le
confezioni,  come  ad  esempio  vassoi  e  cestini,  debbono   essere
sigillate in modo tale da impedire  che  il  contenuto  possa  essere
estratto senza la rottura della confezione. 
    E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita  frazionata
del prodotto proveniente da  confezioni  sigillate  o  con  i  frutti
bollinati, a condizione che lo  stesso  sia  collocato  in  specifici
scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni
previste per le confezioni  definite  dal  presente  disciplinare  di
produzione. 
    La commercializzazione deve essere effettuata a  partire  dal  10
giugno. 
8.3 Etichettatura 
    Sui contenitori dovranno essere indicate le  diciture  «Pesca  di
Romagna»,   immediatamente   seguita   dalla   dizione   «Indicazione
geografica protetta» o dall'acronimo IGP e dal nome  della  cultivar.
Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione  sociale  ed
indirizzo del confezionatore. 
    La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta
in altra parte del contenitore o dell'etichetta  anche  in  forma  di
acronimo «I.G.P.». 
    E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura IGP  «Pesca  di
Romagna» o «Pesca di Romagna IGP» ed al simbolo  europeo,  l'utilizzo
di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi  o
ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. 
    A richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato  un
simbolo grafico relativo alla immagine artistica,  compresa  la  base
colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico
ed  univoco  da  utilizzare  in  abbinamento  inscindibile   con   la
indicazione geografica. 
    I frutti destinati alla trasformazione possono essere  consegnati
anche «alla rinfusa»,  in  imballaggi  o  contenitori  conformi  alla
normativa vigente, identificati con apposita  etichetta  al  fine  di
poter garantire la corretta identificazione e  rintracciabilita'  del
prodotto «Pesca di Romagna IGP destinata alla trasformazione».