Art. 8. Conservazione, confezionamento ed etichettatura 8.1 Conservazione La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pesca di Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidita' e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative. 8.2 Confezionamento La commercializzazione della «Pesca di Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti. Per l'identificazione in confezioni aperte dei prodotti IGP verra' utilizzata la bollinatura sui singoli frutti e con una percentuale di unita' bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione. Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. La commercializzazione deve essere effettuata a partire dal 10 giugno. 8.3 Etichettatura Sui contenitori dovranno essere indicate le diciture «Pesca di Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta» o dall'acronimo IGP e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura IGP «Pesca di Romagna» o «Pesca di Romagna IGP» ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. A richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica. I frutti destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilita' del prodotto «Pesca di Romagna IGP destinata alla trasformazione».