(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Tabella n. 3 
 
Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave (art. 146, comma 2  del
TULS 27 luglio 1934, n. 1265; art. 730 del codice penale) 
 
    Adrenalina 
    Apomorfina cloridrato 
    Argento nitrato 
    Atropina solfato 
    Chinidina solfato 
    Digitossina 
    Efedrina 
    Ergometrina maleato 
    Ergotamina tartrato 
    Fisostigmina salicilato 
    Iodio (1) 
    Ipecacuana 
    Isotretinoina 
    Istamina 
    Lidocaina 
    Mercurio ossido giallo 
    Neostigmina metilsolfato 
    Noradrenalina 
    Omatropina bromidrato 
    Pseudoefedrina 
    Reserpina 
    Scopolamina 
    Sodio fluoruro 
    Suxametonio cloruro 
    Tetracaina cloridrato 
    Limitatamente alle sostanze organiche  devono  ritenersi  inclusi
nel presente  elenco  anche  le  basi  libere  dei  sali  elencati  e
viceversa, nonche' altri sali delle stesse. 
 
Note 
 
    1) Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano all'elenco
delle sostanze di cui alla presente tabella e non ai  medicinali  che
le contengono sia nel caso di preparati soggetti  ad  A.I.C.  che  di
preparati magistrali ed officinali. 
    2) Ferma restando l'osservanza dei simboli  e  delle  indicazioni
presenti  sulle  etichette  delle  sostanze,  per  la  vendita  delle
sostanze  incluse  nell'elenco  della  presente  tabella   e   quelle
classificate letali secondo il sistema GHS con i codici H300, H310  e
H330, nonche' per la dispensazione delle loro preparazioni  galeniche
eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le  disposizioni
di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione  delle
ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli  39  e  40
del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706). 
    3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente
di cui alla sez. A della  tabella  dei  medicinali  vanno  tenuti  in
armadio chiuso  a  chiave,  separati  dalle  sostanze  incluse  nella
presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso  e
le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui  alla
tabella dei medicinali sezione A in una struttura  solida  con  porta
blindata all'interno del deposito, munita di serratura  di  sicurezza
odi sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa,  in
armadi - cassaforte resi inamovibili. 
 
__________ 
 
    (1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea»,  «Iodio  soluzione
orale»,  «Iodio  unguento»,  «Iodio  ed  acido  salicilico  soluzione
cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle
note.