(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
   Riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 
                 del Fondo di solidarieta' comunale 
 
                          Nota metodologica 
 
  Premessa 
  L'articolo 1, comma 848, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
"Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022"  prevede  che  la
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  comma  448
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  tenuto  anche
conto  di  quanto  disposto  dal  comma  8   dell'articolo   47   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia incrementata di 100 milioni di
euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro  nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2024. 
  Il riparto  di  tale  dotazione  aggiuntiva  del  FSC  e'  regolato
attraverso l'introduzione di un  ulteriore  e  distinto  "canale"  in
aggiunta a quelli gia' indicati al comma 449, art. 1, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. Infatti, il successivo comma 849  dell'art.  1
della menzionata  legge  160  del  2019  stabilisce  che  alla  norma
generale (il sopra citato comma 449, art.1, della legge  n.  232  del
2016) e' aggiunta un'ulteriore lettera, la d-quater), con la quale il
predetto  incremento  viene  destinato  a  "specifiche  esigenze   di
correzione  nel  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale"  da
individuare mediante il DPCM  che  ordinariamente  determina  il  FSC
annuale, mentre, per il 2020, si  rimanda  ad  un  apposito  DPCM  da
emanarsi  entro  il  31  gennaio   "previa   intesa   in   Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali". L'assegnazione aggiuntiva discende,
per  l'espresso  richiamo  del  citato  c.  848,   dall'esigenza   di
ripristinare il carattere temporaneo del  taglio  di  risorse  a  suo
tempo disposto dal decreto-legge n.66 del 2014. 
  I criteri generali di riparto 
  Tenuto conto del quadro normativo riepilogato in premessa, deve  in
primo luogo definirsi il riparto delle risorse tra enti sottoposti ed
enti non sottoposti al processo perequativo. Va infatti ricordato che
attualmente la perequazione riguarda  soltanto  i  6.566  Comuni  dei
territori  delle  regioni  a  statuto  ordinario  (RSO).   I   Comuni
appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Bolzano e di Trento non applicano il sistema perequativo nazionale
e, tra loro, il taglio di cui al dl 66/2014 ha coinvolto  -  in  base
agli stessi criteri - soltanto i  Comuni  della  Regione  Sardegna  e
della Regione Siciliana, le cui legislazioni attuative  speciali  non
erano state emanate con riferimento alla finanza degli  enti  locali.
Il Fondo di solidarieta' comunale si applica quindi ai  Comuni  delle
RSO e delle Isole, ma per  queste  ultime  non  comprende  i  criteri
perequativi. 
  Si ritiene pertanto che il riparto dei 100 milioni integrativi  del
FSC debba preliminarmente articolarsi  in  due  quote  da  calcolarsi
sulla  base  dell'ammontare  del  taglio  ex   dl   66/2014   subito,
rispettivamente, dai Comuni delle RSO e dai Comuni delle Isole,  come
riepilogato nel seguente prospetto: 
 
     Prospetto 1 - Riparto preliminare delle risorse integrative 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Vengono individuati due criteri di riparto: 
    - il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da
ciascun ente per effetto del dl n. 66/2014, per il  60%  dell'importo
disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e  Sardegna,  il  riparto
riguardera' l'intero ammontare ad essi attribuibile,  risultante  dal
prospetto  preliminare,  considerato  che   i   predetti   enti   non
partecipano al riparto su basi perequative; 
    - il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa
4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel  2020
in base alle nuove indicazioni del dl  n.  124/2020,  dopo  la  pausa
decisa per il 2019 (1) . 
  A tale secondo criterio si assegna  il  restante  40%  dell'importo
complessivamente disponibile. 
  Nell'ambito  di  questo  criterio  appare  opportuno  definire  una
riserva a vantaggio dei piccoli Comuni,  individuati  in  quelli  con
popolazione inferiore a  5mila  abitanti,  cosi'  da  consentire  una
maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e
il 2020. 
  Il riparto in esame puo' quindi essere considerato come  una  prima
attribuzione  di  risorse  "verticali"  nel  Fondo  di   solidarieta'
comunale. 
  Al fine di  meglio  qualificare  il  riparto  relativo  al  secondo
criterio indicato si formulano le seguenti osservazioni: 
    a) la clausola di vantaggio a favore dei piccoli Comuni  si  pone
in  relazione  con  l'esigenza  di  ridurre  gli  effetti   negativi,
correlati all'applicazione dei criteri perequativi in particolare per
i comuni di minore dimensione che hanno perso popolazione  nel  corso
degli ultimi anni. A cio'  si  aggiunge  la  maggiore  rigidita'  che
strutturalmente caratterizza il bilancio degli  enti  minori,  i  cui
equilibri finanziari risultano piu'  esposti  a  variazioni  negative
delle risorse correnti; 
    b) la variazione del FSC che viene  presa  in  considerazione  ai
fini del proporzionamento del riparto comprende la  riduzione  dovuta
al recupero dei tagli del 2015, a suo tempo sospesi nei confronti  di
194 Comuni colpiti da diversi eventi  sismici  (tutti  nei  territori
delle Regioni a Statuto Ordinario),  con  il  risultato  di  mitigare
anche questo tipo di riduzione. 
  Nel paragrafo successivo  e'  definita  in  modo  piu'  preciso  la
nozione di variazione del FSC tra il 2019 e il  2020,  presa  a  base
dell'estrazione  dei  4.106  enti  che  registrano  una  riduzione  e
risultano quindi destinatari del riparto di risorse di cui al secondo
criterio. 
  I criteri applicativi 
  I criteri di riparto delineati nel  paragrafo  precedente  sono  di
seguito piu' precisamente dettagliati. 
  Nel prospetto 2 si riporta il quadro di dettaglio con le  quantita'
di riferimento per i diversi raggruppamenti di enti (Comuni delle RSO
e delle Isole; comuni fino a 5mila abitanti). 
 
Prospetto   2.   Articolazione   delle   risorse   integrative    per
            raggruppamenti di enti coinvolti dai criteri 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  E'  ora  necessario  fornire  il  dettaglio  del  calcolo  e  delle
variabili di riferimento per il riparto delle risorse,  indicate  nel
prospetto 2: 
    a) per cio'  che  riguarda  la  quota  del  riparto  relativa  al
parziale ristoro delle riduzioni di risorse recate dal dl n. 66/2014,
l'applicazione riguardera' tutti i Comuni su cui agisce il FSC, sulla
base pero' di calcoli distinti con riferimento agli importi specifici
destinati ai Comuni delle RSO (53,54 mln. di euro) e ai Comuni  delle
Isole (10,76 mln. di euro),  come  risulta  dall'ultima  colonna  del
prospetto 2. La variabile da utilizzare  per  ambedue  i  riparti  e'
l'importo della riduzione annua a regime subita da ciascun Comune per
effetto del dl 66/2014; 
    b) per cio' che riguarda il riparto relativo al secondo criterio,
questo viene  orientato  esclusivamente  ai  Comuni  coinvolti  dalla
perequazione (e pertanto appartenenti alle sole RSO) che hanno subito
riduzioni del FSC 2020 rispetto al 2019. La quota complessiva ammonta
a 35,7 mln. di euro e viene a sua volta ripartita in due passi: 
      - il primo passo  ripartisce  su  tutti  i  comuni  interessati
l'intero importo fino a concorrere ad una copertura  delle  riduzioni
FSC pari al 30,4% circa. Il fabbisogno per il raggiungimento di  tale
quota ammonta a 30.447.279,29 euro; 
      - con il secondo passo si ripartisce ai comuni nelle condizioni
sopra indicate con popolazione  inferiore  a  5mila  abitanti  (3.161
enti) l'ulteriore importo  di  5.249.315,64  euro,  che  consente  di
assicurare una mitigazione ulteriore della riduzione  FSC  subita  da
ciascun comune pari a circa il 19,6%, portando cosi' al 50% il  grado
di copertura assicurato a tale platea di enti. 
  Ai fini del calcolo del riparto, va meglio precisata la nozione  di
variazione del FSC 2020, che  si  compone  all'origine  di  tre  voci
fondamentali con significati diversi: 
    1) la riduzione dovuta al venir meno del ristoro  introdotto  nel
2014 per il  minor  gettito  derivante  dal  regime  agevolato  della
"Tasi-inquilini",  concesso  obbligatoriamente   dalla   legge   agli
inquilini che erano tenuti al  pagamento  di  una  quota  minoritaria
della Tasi relativa all'abitazione condotta in  affitto,  sulla  base
del  regime  di  "abitazione  principale"  (nel  caso  ovviamente  di
utilizzo dell'abitazione stessa  come  abitazione  di  residenza  del
nucleo familiare). Con  l'unificazione  IMU-Tasi  tale  regime  viene
abolito in quanto l'intero carico fiscale delle case date in  affitto
ritorna in capo al solo proprietario. Il ristoro pari  a  complessivi
14,2 mln. di euro coinvolgeva oltre 3mila Comuni, il  cui  FSC  viene
ora decurtato di pari importo con  una  variazione  compensativa  del
maggior gettito da nuova IMU. Questa riduzione non viene  considerata
ai fini del riparto dell'integrazione FSC; 
    2)  la  variazione  riconducibile   alla   perequazione,   dovuta
all'incremento delle risorse perequate (+5%) e dell'ammontare  totale
delle   risorse   oggetto   di   perequazione   (+5%),   oltre    che
all'applicazione degli aggiornamenti a  metodologia  invariata  delle
capacita' fiscali (decisi per il 2019 ma non applicati per via  della
pausa decisa dalla legge di bilancio 2019) e dei fabbisogni standard,
con particolare riferimento al servizio asili  nido  (decisi  per  il
2020 nel settembre scorso). Questa  riduzione  viene  considerata  ai
fini del riparto; 
    3) altre variazioni minori o riguardanti  un  piccolo  numero  di
enti (accantonamenti e  altre  disposizioni  di  legge).  Tra  queste
assumono rilievo: 
      i. le riduzioni a carico dei Comuni coinvolti da diversi eventi
sismici per il recupero dei menzionati tagli relativi al 2015, a  suo
tempo non applicati  ed  ora  in  via  di  progressivo  recupero.  In
considerazione dell'esigua incidenza complessiva della  riduzione  in
questione (7,8 mln. di euro), ma anche  del  peso  significativo  che
essa assume sulla variazione delle risorse dei 194 Comuni  coinvolti,
questa riduzione viene considerata ai fini  del  riparto,  che  cosi'
contribuisce a ridurre l'impatto del recupero per circa 2,5  mln.  di
euro complessivi; 
      ii. le assegnazioni ulteriori a seguito di rettifiche  puntuali
dei dati  a  favore  di  alcune  decine  di  Comuni,  intervenute  in
applicazione del DPCM relativo al FSC 2019 che -  come  ogni  anno  -
riservava un apposito accantonamento per  l'attribuzione  di  risorse
derivanti dalle rettifiche. Si tratta di risorse  che  ristorano  gli
effetti negativi di dati di  riferimento  sui  gettiti  standard  ora
oggetto di correzione con riferimento ad anni pregressi.  Per  questo
motivo, queste variazioni non sono considerate ai fini del riparto. 
  In conclusione, la  variazione  del  FSC  2020  rispetto  al  2019,
considerata ai fini del riparto di  cui  al  precedente  punto  2  e'
rappresentabile come segue: 
                variazione totale (FSC 2020-FSC 2019) 
                                meno 
           variazione da abolizione ristoro Tasi-inquilini 
                                meno 
                  variazione da rettifiche puntuali 
                               uguale 
              variazione di riferimento per il riparto 
                        (solo risultati < 0) 
 

(1) Il comma 921 della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito che  per
    il 2019 il FSC fosse assegnato a ciascun Comune  per  un  importo
    sostanzialmente  identico  a  quanto  avvenuto   per   il   2018,
    disponendo cosi' il blocco temporaneo del  processo  perequativo.
    Il dl n. 124 del 2019 (cd dl "Fiscale", art. 57) ha disposto  che
    a decorrere  dal  2020  la  percentuale  di  risorse  oggetto  di
    perequazione cresca dal 45% al 100%, al ritmo del 5%  annuo  fino
    al 2030; al tempo stesso, la norma raddoppia la quota complessiva
    delle risorse sulle quali la perequazione opera  (il  cd.  target
    perequativo", portandola dal 50% al 100% delle capacita'  fiscali
    comunali  nel  loro  complesso,  attraverso  incrementi   annuali
    anch'essi fissati al 5%, fino al 2029.