Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A - Nota metodologica comuni Premessa La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalita' di riparto del fondo tra i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Con particolare riferimento all'inclusione delle unioni di comuni e delle comunita' montane, si precisa che gli enti in questione gestiscono direttamente alcune funzioni per le quali e' stata delegata anche la gestione e la riscossione di talune delle entrate comunali, in massima parte di natura extratributaria, e, di conseguenza, i comuni deleganti non rilevano nel proprio bilancio le relative entrate e/o spese. I richiamati criteri e modalita' di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la valutazione delle variazioni di spesa. In particolare, l'individuazione dei richiamati criteri e modalita' di riparto del fondo non ha potuto prescindere da una preliminare valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito, nonche' alle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Tali valutazioni, che si concretizzano nelle stime di seguito indicate, sono basate sulle informazioni attualmente disponibili, che non possono considerarsi esaustive degli effetti della crisi innescata dalla pandemia; l'impatto economico che complessivamente ne derivera', in particolare sugli equilibri finanziari degli enti, potra' essere solo successivamente meglio focalizzato nel corso del monitoraggio previsto, sulla base dei dati di entrata e di spesa disponibili nei prossimi mesi. Occorre, in particolare, evidenziare che le stime elaborate, soprattutto per quanto concerne le entrate comunali di maggior consistenza (IMU, Tari e Addizionale comunale all'Irpef), che costituiscono circa il 70% del volume totale delle entrate proprie 2019, non hanno potuto fare affidamento su valori riferibili all'andamento del primo semestre 2020, in quanto soggette a scadenze di pagamento sospese o, comunque, con esiti non sufficientemente consolidati alla data attuale. A livello metodologico, si e' provveduto quindi alle seguenti elaborazioni: a) stima della perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie; b) stima dei risparmi e/o incrementi di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali; c) individuazione dei ristori relativi alle minori entrate gia' finanziati; d) individuazione dei ristori relativi alle maggiori spese gia' finanziati. Cio' premesso, rinviando all'esposizione di dettaglio cotenute al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata" e al paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", si evidenzia che le stime delle minori entrate e delle maggiori/minori spese sono state effettuate esclusivamente ai fini del riparto dei 3 miliardi previsti a legislazione vigente; la valutazione sull'eventuale integrazione del fondo per l'esercizio 2020 richiede ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alla quantificazione delle maggiori/minori spese. Il fabbisogno sopra richiamato non tiene conto, peraltro, dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione mutui CDP-MEF, pari a circa 260 milioni di euro (art. 112, decreto legge n. 18/2020) e di eventuali risparmi derivanti da rinegoziazioni autonome degli enti. Parimenti, la valutazione del fabbisogno non considera per ora i possibili ulteriori maggiori oneri, legati, in particolare, alle riaperture dei servizi scolastici e per l'infanzia, sui quali non c'e' attualmente sufficiente informazione per tracciare uno scenario affidabile. Infine, il Tavolo di confronto ex art. 106 del decreto legge n. 34/2020 ha ritenuto di non considerare i prelievi sul soggiorno (imposta di soggiorno e contributo di sbarco isole minori ex d.lgs. n. 23/2011; contributo ex dl n. 78/2010), in quanto e' confermata l'intenzione del Governo di assicurare alle perdite connesse a tali prelievi un ristoro specifico, dotato di un congruo stanziamento. Tale scelta comporta la riduzione complessiva del perimetro delle entrate oggetto di analisi per circa 595 mln di euro e l'esclusione conseguente delle perdite specifiche, unitamente ai ristori gia' riconosciuti per effetto dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2010. Cio' premesso, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, continuera' l'attivita' di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risultera' superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonche' all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. La valutazione delle variazioni di entrata La valutazione delle perdite di gettito e' stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie dei Comuni, delle Unioni di comuni e delle Comunita' montane. In particolare, a livello metodologico, si e' ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento il SIOPE 2019, in assenza di fonti esterne (es. F24 o altro), nonche', laddove possibile, gli andamenti delle riscossioni nel periodo gennaio-maggio 2020. Di conseguenza, per IMU e Addizionale comunale all'Irpef, la base di riferimento per l'anno 2019 e' data dalle risultanze dei pagamenti effettuati tramite il modello F24, mentre per tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie sono stati utilizzati i dati SIOPE (2019 e 2020). Il decreto legge n. 34/2020 prevede, poi, interventi di ristoro specifici per IMU (74,9 mln), imposta di soggiorno (100 mln) e tassa di occupazione del suolo pubblico (140 mln)1 , per un ammontare complessivo di 314,9 milioni. Di questi ristori, come richiamato in premessa, ed ai soli fini del riparto, non viene considerato quello relativo all'imposta di soggiorno. ______ 1 Artt. 177" Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico", 180 "Ristoro ai Comuni per la riduazione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia" e 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Il comma 1-bis dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34/2020 ha incrementato di ulteriori 12,5 il ristoro per Tosap/Consip, portandolo da 127,5 milioni a 140 milioni, per estenderlo dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 l'esonero Tosap/Consop ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. La valutazione delle perdite di gettito, con eccezione delle stime relative all'IMU e all'Addizionale comunale all'Irpef, per le quali sono stati utilizzati i dati F24 anno 2019, e' stata effettuata sulla base dei dati di riscossione delle entrate proprie di Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane, riclassificati per omogeneita' in 23 fonti di entrata che raggruppano le voci di 5° livello Siope (Appendice - Le classificazioni delle fonti di entrata). I dati di riscossione anche infra-annuali relativi a IMU e Addizionale comunale all'Irpef sono stati ricavati dalle riscossioni mensili comunicate dal sistema F24. Va segnalato che tra le entrate e' stata considerata anche la quota ascrivibile a dividendi di societa' partecipate della tipologia "04" del Tit. III (voce riclassificata "400 1"). Per ciascuna fonte di entrata e' stato definito un quartetto di formule, o parametri, che stimano le variazioni per il 2020 delle entrate relative agli incassi dei seguenti periodi: - gennaio-febbraio 2019; - marzo-maggio 2019; - giugno-agosto 2019; - settembre-dicembre 2019. In fase di valorizzazione delle variazioni stimate si e' ritenuto di considerare i dati effettivi di incasso 2020, disponibili per il periodo gennaio-maggio, con l'accorgimento di confrontare 2020 e 2019 sulla base di dati riferiti allo stesso momento di osservazione (il 27 giugno 2020 per il periodo gennaiomaggio 2020; il 27 giugno 2019 per l'omologo periodo 2019). Le variazioni sono poi state applicate ai dati di riscossione definitivi del 2019. Non e' stata presa in considerazione la variazione relativa al periodo gennaio-febbraio, salvo per alcuni casi in cui e' stata valorizzata una perdita specifica (tra il 5% e il 15%) da ricondurre a pagamenti non intervenuti per qualsiasi motivo, ad esempio ritardi naturali nel pagamento di tariffe, canoni e imposte temporanee, successivamente depotenziati dall'emergenza intervenuta. Le variazioni osservate sul periodo marzo-maggio sono state azzerate in caso di aumento e considerate in misura variabile (dal 30% al 100%) ai fini della stima, nonche' imponendo dei vincoli di perdita, a seconda del tipo di entrata. Le variazioni imputate ai periodi non osservabili (giugno-agosto e settembre-dicembre) sono state invece valutate: - in funzione della riduzione osservata marzo-maggio, con coefficienti di norma decrescenti nel caso di fonti di entrata collegate in vario modo a "consumi" modulabili nel tempo e indicando in taluni casi dei vincoli di perdita anch'essi decrescenti; - sulla base di valori uniformi in genere decrescenti, nel caso di fonti di entrata collegate a cespiti fissi o comunque meno modulabili nel tempo (tipicamente, IMU, Tari, Add.le Irpef). Il gettito della "Tari-tributo", riscontrabile nella contabilita' dei comuni, e' stato arricchito con una stima di gettito "Tari-corrispettivo", che invece non viene registrato nei bilanci in quanto di norma affidato al soggetto gestore del servizio rifiuti (art. 1, co. 688, della legge n.147/2013). Si deve infatti tener conto che per circa mille enti la Tari accertata in bilancio e' nulla o non corrisponde alla reale dimensione finanziaria del settore "rifiuti", essenzialmente in ragione dell'adozione della Tari corrispettiva. Il ricorso ad una stima deriva dalla sostanziale identita' degli effetti delle perdite di gettito da Tari-corrispettivo sui bilanci comunali, ancorche' con modalita' in parte indirette. Anche in questi casi, infatti, il comune e' il soggetto competente nella determinazione delle tariffe e delle eventuali agevolazioni e le perdite dovute all'emergenza non modificano - se non marginalmente - gli obblighi contrattuali tra comune e gestore. Nell'introduzione di questa posta sono stati integrati alcuni dati di gettito 2019 relativi alla Tari-tributo particolarmente bassi ed incoerenti con altre fonti disponibili, evidentemente frutto di errori o ritardi nella regolarizzazione degli incassi. La tabella 1, sotto riportata, riporta nel dettaglio i criteri di valutazione delle entrate. Tabella 1 - Criteri valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane Parte di provvedimento in formato grafico Occorre segnalare, poi, che l'inserimento di poste di origine diversa da Siope - incassi IMU, Addizionale comunale all'Irpef e Tari-corrispettivo - ha reso necessarie attivita' di verifica della coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse). Una analoga condotta e' stata ritenuta opportuna con riferimento ai gettiti Tosap- Cosap e Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco, oggetto di elaborazioni e rettifiche in occasione dei recenti citati di riparto di risorse di cui agli articoli 180 e 181 del dl n.34/2020. Inoltre, alla luce delle rilevanti incertezze che tuttora permangono in relazione alle dinamiche dei gettiti e alla notevole diversificazione nella composizione delle diverse fonti di entrata tra gli enti, in particolare quelli di minore dimensione, si e' ritenuto di individuare una soglia minima di perdita complessiva per grandi classi tipologiche di enti. Considerando piu' elevato il rischio di sottovalutazione delle perdite di gettito con riferimento agli enti piu' esposti alla caduta delle attivita' connesse all'attrattivita' dei territori e al turismo, tale soglia e' stata diversificata a seconda della dimensione delle presenze turistiche di fonte Istat, rilevate al 2018, con la seguente scalatura: comuni con presenze giornaliere fino a 1 volta la propria popolazione residente, -5%; comuni con presenze giornaliere fino a 7 volte la popolazione, -7%; comuni con presenze superiori a 7 volte la popolazione, -9%. Tale correttivo ha interessato un totale di circa 500 comuni. A livello di comparto, alla luce delle richiamate valutazioni, la stima complessiva di perdita di gettito e', allo stato, pari a circa 4,9 miliardi di euro (Tabella 2), comprensivo della valutazione relativa all'imposta di soggiorno che non concorrera' al riparto. Al riguardo, si precisa che la stima potrebbe essere oggetto di revisioni in sede di riparto per le richiamate verifiche di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse). Tabella 2 - Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020, dati in euro) - Comuni, Unioni di comuni e Comunita' montane Parte di provvedimento in formato grafico La valutazione delle variazioni di spesa La valutazione delle potenziali variazioni di spesa sul comparto comuni per effetto della pandemia da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate per contrastarla e' stata compiuta da SOSE distinguendo gli impatti su due possibili piani: un primo piano considerato e' quello delle riduzioni di spesa per effetto del lockdown e un secondo piano e' relativo alle variazioni di spesa legate al cambiamento nella modalita' di offerta dei servizi e/o della domanda dei servizi stessi. Il documento sottoposto al Tavolo tecnico, comprensivo di valutazioni per ciascuna funzione fondamentale e per le funzioni non fondamentali, e' ripreso in sintesi nella presente nota metodologica, anche alla luce della proposta dell'ANCI di limitare le valutazioni relative alle minori spese alle riduzioni di spesa per effetto del lockdown (oneri accessori del personale e utenze), motivata dalla forte incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti. Tale proposta condivisa dal Tavolo porta ad esporre con il necessario dettaglio le stime di minore spesa che si ritiene di applicare nell'ambito di questo riparto e a rimandare gli approfondimenti sulle altre dinamiche di spesa nel seguito del monitoraggio. Si deve inoltre aggiungere che, al fine di tenere conto fin d'ora in modo prudente delle minori spese di gestione dei servizi a domanda individuale connessi all'Istruzione e agli Asili nido e' stata decurtata del 30% ai fini del computo del riparto oggetto di questa nota. Una analoga decurtazione e' applicata alle minori entrate stimate con riferimento alle funzioni non fondamentali sulla base dei proventi dei servizi cultura/turismo/sport. Tale decurtazione e' applicata alla base di calcolo dei costi imputabili ridotti al fine di considerare la piu' contenuta struttura di costo connessa a tali servizi2 . Le riduzioni considerate in questi ambiti ammontano nel complesso a circa 130 milioni. ______ 2 Considerato che le voci di spesa relative alle funzioni non fondamentali sono soltanto in parte correlate alle entrate, poiche' ascrivibili solo parzialmente ai servizi a domanda individuale, si computano come minori spese soltanto la meta' delle minori entrate stimate. Inoltre, per prevenire effetti distorsivi, e' stata effettuata una normalizzazione delle minori spese affinche' non fossero superiori a 6,52 euro per abitante. Il Tavolo tecnico ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, per quanto attiene le variazioni di spesa di ciascuna funzione fondamentale, continuera' il monitoraggio in itinere, tenendo conto della richiamata analisi predisposta da SOSE. Riduzioni di spesa per effetto del lockdown Ai fini della determinazione delle variazioni di spesa per effetto del lockdown, a seguito dei confronti avvenuti con IFEL/SOSE in sede di riunioni tecniche, e' stata considerata una potenziale riduzione di spesa derivante dal risparmio dovuto alla contrazione degli oneri legati agli straordinari per il personale, alla mancata erogazione dei buoni pasto e alla parziale riduzione dei costi di struttura: - oneri per il personale. E' stato determinato il peso delle spese per "straordinario personale" e "buoni pasto" sul totale della spesa corrente relativa alla voce "Redditi da lavoro dipendente" da fonte SIOPE. Per l'annualita' 2019 tale peso e' risultato pari al 2,1735%. Considerato che il lockdown ha determinato il parziale blocco delle attivita' per oltre due mesi e che lo smart-working e' stato largamente adottato dalle pubbliche amministrazioni e realisticamente si protrarra' fino a cessata emergenza, si e' giunti a considerare la percentuale dello 0,3895% per effetto del riproporzionamento del suddetto peso sui 4 mesi di parziale chiusura (stimando per i primi 2 mesi un effetto del 70% e per i restanti 2 un impatto del 40%). Si precisa che, per i comuni il cui risultato in termini di variazione di spesa pro-capite era superiore al 97° percentile o inferiore al 3° percentile della distribuzione delle variazioni di spesa dei comuni della rispettiva fascia di abitante, la variazione per abitante e' stata assunta pari al valore del percentile soglia e poi riportata al corrispondente valore in euro; - utenze. E' stata scorporata la componente relativa all'energia elettrica, sebbene sia evidente che anche su questa voce si siano registrati dei risparmi, perche' avrebbe potuto introdurre distorsioni legate alle spese per illuminazione pubblica, certamente incomprimibili anche in fase di lockdown; le restanti utenze potenzialmente oggetto di riduzione consumi e congiuntamente spesa sono state considerate separatamente, analizzando distintamente le voci "acqua", "gas" e "utenze e canoni per altri servizi nac". Per ciascuna di queste voci e' stato considerato il peso sul totale della spesa corrente per acquisto di beni e servizi da fonte SIOPE 2019. Per la voce "acqua" il peso e' risultato pari allo 0,9187%, per il "gas" all'1,8338% e per le utenze n.a.c." all'1,1438%. Il peso della voce "acqua" e' stato riproporzionato sui 4 mesi di parziale chiusura, stimando per i primi 2 mesi un effetto dell'80% e per i restanti 2 un impatto del 40%. I pesi di "gas" e "utenze n.a.c." sono invece stati considerati ipotizzando un impatto dell'80% sui primi due mesi e del 10% per i restanti due. Per completezza di informazione si segnala ce il peso utilizzato per l'acqua e' pari a 0,001837, per il gas pari a 0,002751 e per le utenze e canoni per altri servizi n.a.c. pari a 0,001716. Ai fini della determinazione delle minori spese per ciascuna tipologia di utenza, i pesi cosi' determinati sono stati applicati alla spesa per acquisti di beni e servizi del totale funzioni desunta dai Certificati Consuntivi3 , con riferimento all'annualita' 2018, opportunamente normalizzata rispetto alla distribuzione sul totale comparto per i valori inferiori al 3° o superiori al 97° percentile. ______ 3 Per i comuni per cui non e' disponibile il dato da Certificato Consuntivo 2018 le informazioni di bilancio sono state recuperate dagli anni precedenti, percorrendo a ritroso la serie storica 2017-2010, sempre facendo riferimento alla sola spesa per il personale. In assenza di un'informazione utilizzabile da Certificato Consuntivo e' stato preso a riferimento il dato da fonte SIOPE 2019. Per il complesso del comparto la riduzione di spesa stimata ammonta a 53,58 milioni di euro di minori spese relative al personale, 54,27 milioni di euro per effetto della contrazione delle utenze relative all'acqua, 81,25 milioni di euro per il gas e 50,67 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.". Di seguito una tabella riepilogativa di dettaglio. Parte di provvedimento in formato grafico Per quanto riguarda le Unioni di comuni e le Comunita' montane, al fine di adempiere una valutazione sintonica con quanto determinato per i comuni e non avendo a disposizione i dati da Certificati Consuntivi, e' stata considerata come base di partenza per l'analisi la spesa corrente di cassa da fone SIOPE relativa all'annualita' 2019, con riferimento alla spesa per personale (voce "Redditi da lavoro dipendente") e alla spesa per acquistidi beni e servizi (voce "Acquisto di bene e servizi"). A tali spese sono stati applicati gli stessi pesi definiti per il comparto comuni, sopra esplicitati, determinando una stima di minori spese relative al personale pari a 2,04 milioni di euro, a 1,90 milioni di euro per la contrazione delle utenze di acqua, a 2,84 milioni di euro per il gas e infine a 1,77 milioni di euro per le "altre utenze n.a.c.", per un totale di 8,55 milioni di euro. In fase applicativa, al fine di non penalizzare eccessivamente le aggregazioni comunali, che hanno una struttura di entrate di riferimento significativamente ridotta (nel complesso circa 60 mln. di euro) e quei comuni con una analoga sproporzione tra ammontare della perdita di entrate stimata e ammontare dei minori costi da lockdown imputati, e' stato posto un vincolo all'ammontare massimo di tali minori costi imputati, cosi' che non possano superare il 9% della minor perdita stimata (a fronte di una media di incidenza del 5,7% sul comparto comunale). Tale vincolo incide in modo significativo sulle aggregazioni, per le quali i minori costi in questione imputati passano da 8,55 mln. a 3,94 mln., mentre incide in misura complessivamente trascurabile per il sottocomparto "Comuni", per il quale tali minori spese imputate passano da 239,78 a 232,60 milioni di euro. Criteri e modalita' di riparto 3.000 milioni Alla luce dell'analisi sopra riportata, ai fini del riparto delle risorse disponibili (3.000 milioni), si procede con la metodologia sotto riportata. 1° step: calcolo della variazione di entrata per ciascun comune, unione di comuni, comunita' montana Le percentuali stimate di minor gettito di cui alla Tabella 1 (paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata"), applicate alla composizione delle entrate di ciascun ente determinano l'ammontare complessivo della perdita stimata. Al riguardo, si precisa che: - non sono considerate le entrate relative ai prelievi sul soggiorno (ammontare 2019 di riferimento e perdita stimata 2020), in quanto le relative perdite sono oggetto di ristoro con specifica norma (art. 180 "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia", DL n. 34/2020), il cui stanziamento sara' aumentato con apposita successiva previsione legislativa; - la stima del minor gettito di ciascun ente, deve tenere conto della verifica di coerenza complessiva delle entrate considerate, al fine di evitare errori di duplicazione tra valori inseriti e eventuali collocazioni anomale delle entrate Siope, tipicamente in voci residuali (altre imposte o tasse). 2° step: sottrazione dei ristori specifici di cui agli artt. 177 e 181, decreto legge n. 34/2020 e del 30% delle minori entrate da servizi domanda individuale. Alla variazione di entrata di cui al 1° step vengono sottratti: - i ristori effettivamente assegnati, per effetto della scelta di accantonare il 10% delle somme disponibili a titolo di ristoro Cosap-Tosap (127,5 mln, di cui 12,75 mln. accantonati), art. 181 decreto legge n. 34/2020, per sopperire ad eventuali incompletezze o imprecisioni nei rispettivi riparti e per IMU- strutture ricettive (74,9 mln), art. 177 decreto legge n. 34/2020. I ristori specifici considerati ammontano pertanto, nel complesso, a 189,65 mln. di euro; - il 30% delle minori entrate stimate relative ai servizi a domanda individuale (311-Asili nido e 312-Servizi scuola e 313 - Proventi cultura/turismo/sport) come indicato nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa" di circa 130 mln. di euro. Si ottiene cosi' l'ammontare netto delle perdite di gettito stimate, sul quale si applica il correttivo basato sul vincolo di una quota di riduzione minima per fasce di enti, di cui al paragrafo "La valutazione delle variazioni di entrata". 3° step: applicazione della variazione di spesa per ciascun comune, unione di comuni, comunita' montana Al totale del risultato del 2° step, per ciascun ente si applica la variazione di spesa, che si ritiene opportuno in questa fase limitare alle riduzioni relative agli oneri accessori per il personale e alle spese per utenze come descritte nel paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa". Tale scelta mira ad accogliere le riserve espresse dall'ANCI, basate sull'assoluta incertezza del contesto, con particolare riferimento ai settori della scuola e dei rifiuti; le relative tematiche saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, con riferimento sia al lato entrate che al lato spese. Considerando la clausola di mitigazione di cui alla conclusione del paragrafo "La valutazione delle variazioni di spesa", l'ammontare complessivo delle minori spese considerate ai fini del riparto ammonta a 236,54 mln. di euro. 4° step: riproporzionamento e determinazione dell'assegnazione L'assegnazione dovuta a ciascun ente si ottiene attraverso il riproporzionamento del risultato del 3° step alla somma complessivamente disponibile, pari a 3 miliardi di euro. Tale riproporzionamento tiene conto di un margine di incertezza circa la fisiologica volatilita' dei dati utilizzati (cassa 2019 e pagamenti nei diversi periodi 2019 e 2020), che incide particolarmente su enti di piccole dimensioni e con minor capacita' di tempestiva regolarizzazione degli incassi, assicurando che l'assegnazione pro capite per abitante per ciascun ente non sia inferiore a 18 euro. In ogni caso, inoltre, l'assegnazione definitiva deve garantire per ciascun ente la quota di acconto gia' erogata in applicazione dell'articolo 106, comma1 del decreto legge n. 34 del 2020.