(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le  condizioni  ambientali  e  di  coltivazione   degli   oliveti
destinati alla produzione dell'«Olio Lucano»,  devono  essere  quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, in  ogni  modo,  atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche   qualitative.   I   sesti   d'impianto,   le   forme
d'allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura,  devono  essere   quelli
razionali dal punto di vista agronomico  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche qualitative delle  olive  e  dell'olio.  La  raccolta
delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'«Olio  Lucano»  viene
effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre e il  30  gennaio
dell'anno successivo. 
    La produzione unitaria massima consentita, per oliveti dai  quali
si ottiene l'«Olio Lucano», non puo' superare 10 tonnellate di  olive
per ettaro. 
    Le  operazioni  di  oleificazione  delle  olive   devono   essere
effettuate entro 48 ore dalla raccolta in impianti di molitura  posti
nel territorio amministrativo della Regione Basilicata. 
    La raccolta delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'«Olio
Lucano» deve avvenire direttamente dalla pianta,  manualmente  o  con
mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti. E' altresi'
vietata la raccolta delle olive cadute  naturalmente  sul  terreno  e
quella  su  reti  permanenti.  Le  olive   raccolte   devono   essere
trasportate e conservate con  cura,  in  cassette,  cassoni  o  altri
contenitori rigidi che favoriscano l'aerazione. 
    Prima della molitura le olive vanno sottoposte ad un processo  di
defogliazione e lavaggio. La permanenza della pasta  di  olive  nella
gramola varia in funzione del grado di maturazione dei  frutti  e  la
temperatura dell'acqua  nell'intercapedine  della  gramolatrice  deve
garantire che la pasta di olive in lavorazione non  subisca  processi
di alterazione. Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre  oli  che  presentino  le
caratteristiche peculiari originarie dei frutti. 
    La resa media aziendale delle olive in olio non puo' superare  il
22%. La conservazione dell'olio  dovra'  avvenire  in  recipienti  di
acciaio inox perfettamente puliti.