(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo   di
controllo,  delle  vasche  di  allevamento,  degli  allevatori,   dei
macellatori e dei  confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'  prodotte,  e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.