(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    Il prodotto e' posto in vendita confezionato. 
    L'identificazione del prodotto IGP dovra'  essere  possibile  per
ogni singola/o confezione/imballo sulla  quale  dovra'  comparire  in
caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da  ogni  altra
scritta la dizione  «Indicazione  geografica  protetta»  o  la  sigla
«I.G.P.». 
    Tale ultima dicitura deve  essere  tradotta  nella  lingua  della
nazione in cui il prodotto viene commercializzato. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo o  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
    Nell'etichetta  o  su  ogni  singolo  imballaggio  deve  altresi'
figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. 
    Nell'etichetta  o  in  un  apposito  contrassegno  devono  essere
indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o  del
lotto di produzione. 
    Ogni singola/o  confezione/imballo  ammessa  per  le  «Trote  del
Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta  o  sull'imballaggio
il seguente logo, rispettandone il  logotipo,  le  proporzioni  e  la
paletta cromatica riportata.  In  alternativa  il  logo  puo'  essere
riportato in scala di grigi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico