(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    8.1. Confezionamento. 
    L'immissione  al  consumo  puo'  avvenire  in  pani  sfusi  o  in
confezioni idonee per alimenti. 
    8.2. Etichettatura. 
    Le confezioni dovranno riportare le seguenti informazioni: 
      per il mercato italiano l'indicazione del tipo di pane,  dunque
«pane croccante alla segale»; 
      l'elenco   degli   ingredienti   (con   evidenziazione    degli
allergeni); 
      la quantita' netta; 
      il termine minimo di conservazione; 
      le condizioni di stoccaggio, come p. es. «conservare  in  luogo
asciutto»; 
      la dichiarazione nutrizionale; 
      il nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore. 
    Per il pane sfuso: 
      la  dicitura  «Südtiroler  Schüttelbrot  IGP»  e/o  «Südtiroler
Schüttelbrot g.g.A.» e' posta su un apposito  cartellino  da  esporre
sullo scaffale di vendita. 
    La    designazione    dell'indicazione    geografica     protetta
«Schüttelbrot   Alto   Adige»   (lingua   italiana)   o   «Südtiroler
Schüttelbrot» (lingua tedesca) non  puo'  essere  tradotta  in  altre
lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed  essere
seguita dalla menzione «Indicazione geografica  protetta»  e/o  dalla
sigla «IGP», che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto
viene commercializzato, e dal simbolo dell'Unione europea. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  marchi  privati  purche'  non   abbiano   significato
laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori. 
    Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» immesso al
consumo, deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla
vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti  dal
presente disciplinare. 
    8.3. Logo. 
    Il logo della denominazione  «Schüttelbrot  Alto  Adige»  (lingua
italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua  tedesca)  puo'  essere
riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici  come  di
seguito descritti: 
      il logo ha una forma ovale  e  riporta  al  centro  il  marchio
ombrello Alto Adige/Südtirol; 
      per  il  carattere  tipografico   della   scritta   «Südtiroler
Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) e «Schüttelbrot Alto Adige IGP»
(lingua italiana) e' stata  utilizzata  la  tipografia  appositamente
disegnata per il marchio  ombrello  Alto  Adige/Südtirol,  denominata
«Südtirol-Type»; 
      il logo e'  incorniciato  da  una  linea  bianca  per  renderlo
visibile e per dividerlo da sfondi scuri; 
      il logo  e'  composto  centralmente  da  colori  riportati  dal
marchio ombrello Alto Adige/Südtirol  e  da  Pantone  7532  C  ovvero
Pantone 4625 C per i colori marroni; 
    Il  logo  «Schüttelbrot  Alto  Adige  IGP»  (lingua  italiana)  o
«Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) deve rispettare  la
seguente disciplina: 
      il logo deve essere sempre riprodotto  sull'etichetta  frontale
ovvero principale del prodotto; 
      il  logo  deve  essere  riprodotto  sulle  etichette  con   una
larghezza non inferiore a 2 cm e in modo da occupare  al  massimo  il
25% della superficie dell'etichetta; 
      e' obbligatoria l'indicazione del nome, della  ragione  sociale
oppure  del  marchio  principale  di  almeno  uno  dei  soggetti  che
aderiscono al  sistema  di  controllo  della  indicazione  geografica
protetta. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico