(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output
(prodotti in uscita). In questo modo, e  attraverso  l'iscrizione  in
appositi  elenchi,  gestiti  dall'organismo   di   controllo,   degli
allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e
affettatori, nonche'  attraverso  la  dichiarazione  tempestiva  alla
struttura di controllo delle  quantita'  prodotte,  e'  garantita  la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera
di produzione) del  prodotto.  Tutte  le  persone,  sia  fisiche  che
giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.