(Allegato tecnico-art. 1)
                                                     Allegato tecnico 
 
 
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
  e di videogrammi ai  sensi  dell'art.  71-septies  della  legge  22
  aprile 1941, n. 633, esenzioni e rimborsi. 
 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della corresponsione  del  compenso  di  cui  all'art.
71-septies  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633   e   successive
modificazioni si intende per: 
      a)   apparecchio   monofunzionale   o   dedicato:   dispositivo
esclusivamente destinato alla funzione di registrazione  analogica  o
digitale di fonogrammi o videogrammi; 
      b)  apparecchio  polifunzionale:   dispositivo   con   funzioni
ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale  di
fonogrammi o videogrammi; 
      c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al
dettaglio, in territorio italiano,  apparecchi,  supporti  o  memorie
assoggettate al compenso per copia privata; 
      d)  fabbricante:  chiunque  produca  in   territorio   italiano
apparecchi, supporti o memorie assoggettati  al  compenso  per  copia
privata, anche se commercializzati con marchi di terzi; 
      e)   importatore:   chiunque   in   territorio   italiano   sia
destinatario  di  apparecchi,  supporti  o  memorie  assoggettati  al
compenso per copia privata, quale che sia  il  paese  di  provenienza
degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In  caso  di  operazioni
commerciali effettuate anche da soggetti residenti  all'estero  verso
un consumatore finale, importatore e' il  soggetto  che  effettua  la
vendita o offre la disponibilita' del prodotto; 
      f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla
registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le  memorie  o
hard disk. Si intende per memoria o hard disk  qualsiasi  dispositivo
fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la  conservazione
e la rilettura dei  dati.  Per  memorie  fisse  si  intendono  quelle
stabilmente residenti in uno dei  dispositivi  previsti  all'art.  2,
lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) del  presente  allegato.  Per
memorie trasferibili si intendono quelle previste all'art. 2  lettere
g), h), i) del presente allegato.