Allegato tecnico Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, esenzioni e rimborsi. Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per: a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata; d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi; e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore e' il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilita' del prodotto; f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'art. 2, lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) del presente allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'art. 2 lettere g), h), i) del presente allegato.