(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
      «Maremma toscana» bianco,  «Maremma  toscana»  bianco  riserva,
«Maremma  toscana»  spumante,  «Maremma  toscana»  passito  bianco  e
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva: 
        Vermentino,  Trebbiano  Toscano,  e  Viognier,  da   soli   o
congiuntamente, minimo il 60%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni
idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana,  con
l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Vin Santo: 
        Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente,  fino
al 100%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» rosso,  «Maremma  toscana»  rosato,  «Maremma
toscana» spumante rosato o rose',  «Maremma  toscana»  rosso  riserva
,«Maremma  toscana»  passito  rosso  e  «Maremma  toscana»   novello:
Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet  Sauvignon),  Merlot,
Syrah e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente minimo il 60%; 
        possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un
massimo del 40%, le uve a bacca nera  provenienti  da  altri  vitigni
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 
      «Maremma  toscana»   Ansonica,   «Maremma   toscana»   Ansonica
spumante: 
        Ansonica: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Chardonnay: 
        Chardonnay: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Sauvignon: 
        Sauvignon: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Trebbiano: 
        Trebbiano toscano: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma  toscana»  Vermentino,  «Maremma  toscana»  Vermentino
spumante: 
        Vermentino: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana» Viognier: 
        Viognier: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla produzione di detto  vino  le
uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore  analogo,  idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo  del  15%,
con l'esclusione del Moscato bianco. 
      «Maremma toscana»  Alicante  o  Grenache  e  «Maremma  toscana»
Alicante o Grenache rosato: 
        Alicante: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet: 
        Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o  Carmenere:  minimo
85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon: 
        Cabernet Sauvignon: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Cabernet franc: 
        Cabernet franc: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Canaiolo: 
        Canaiolo nero: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Ciliegiolo  e  «Maremma  toscana»  Ciliegiolo
rosato: 
        Ciliegiolo: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato: 
        Merlot: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Petit verdot: 
        Petit verdot: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Pugnitello: 
        Pugnitello: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Sangiovese  e  «Maremma  toscana»  Sangiovese
rosato: 
        Sangiovese: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
      «Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato: 
        Syrah: minimo 85%; 
        possono inoltre concorrere alla  produzione  di  detto  vino,
fino a un massimo del 15%, le uve provenienti  da  altri  vitigni,  a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana. 
    2.2 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui  all'art.
1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in
ambito  aziendale  da  una   delle   seguenti   varieta':   Ansonica,
Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da  Cabernet
franc e/o Cabernet  Sauvignon  e/o  Carmenere),  Cabernet  Sauvignon,
Merlot e Sangiovese. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detti  vini,  fino  a  un
massimo del 15%, le uve provenienti da  altri  vitigni,  a  bacca  di
colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione
Toscana. 
    2.3 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Maremma
toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui
all'art. 1, devono essere  ottenuti,  per  almeno  l'85%,  dalle  uve
provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varieta': 
      Ansonica,  Chardonnay,  Sauvignon,  Trebbiano,   Vermentino   e
Viognier. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detti  vini,  fino  a  un
massimo del 15%, le uve provenienti da  altri  vitigni,  a  bacca  di
colore analogo, idonei alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione
Toscana. 
    2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con
la specificazione di due vitigni a  bacca  di  colore  analogo  delle
varieta' di vite di seguito elencate: 
      a bacca bianca: 
        Ansonica; 
        Chardonnay; 
        Sauvignon; 
        Trebbiano (Trebbiano toscano); 
        Vermentino; 
        Viognier; 
      a bacca nera: 
        Alicante o Grenache; 
        Cabernet; 
        Cabernet Sauvignon; 
        Cabernet franc; 
        Canaiolo (Canaiolo nero); 
        Ciliegiolo; 
        Merlot; 
        Petit Verdot; 
        Pugnitello; 
        Sangiovese; 
        Syrah, 
    e' consentita a condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale. 
    La specificazione «Cabernet» e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti dai vitigni Cabernet franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o
Carmenere. 
    2.5 Si riportano nell'allegato  1  i  vitigni  complementari  che
possono concorrere alla produzione dei vini  sopra  indicati,  idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana. 
    2.6. E' fatta salva la deroga  di  cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale 30 settembre 2011, con il quale e' stata riconosciuta la
DOC «Maremma  toscana»,  per  consentire  entro  il  31  luglio  2022
l'adeguamento della base ampelografica dei vigneti della preesistente
indicazione geografica tipica e la  relativa  iscrizione  transitoria
degli stessi  vigneti,  fino  al  predetto  termine,  allo  schedario
viticolo per la DOC «Maremma toscana».