Art. 2. Base ampelografica 2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» bianco riserva, «Maremma toscana» spumante, «Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva: Vermentino, Trebbiano Toscano, e Viognier, da soli o congiuntamente, minimo il 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Vin Santo: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» rosato, «Maremma toscana» spumante rosato o rose', «Maremma toscana» rosso riserva ,«Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello: Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Syrah e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente minimo il 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante: Ansonica: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante: Vermentino: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Viognier: Viognier: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con l'esclusione del Moscato bianco. «Maremma toscana» Alicante o Grenache e «Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato: Alicante: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Cabernet: Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenere: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Cabernet franc: Cabernet franc: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Canaiolo: Canaiolo nero: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Ciliegiolo e «Maremma toscana» Ciliegiolo rosato: Ciliegiolo: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato: Merlot: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Petit verdot: Petit verdot: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Pugnitello: Pugnitello: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Sangiovese e «Maremma toscana» Sangiovese rosato: Sangiovese: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. «Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato: Syrah: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 2.2 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all'art. 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varieta': Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 2.3 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all'art. 1, devono essere ottenuti, per almeno l'85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varieta': Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle varieta' di vite di seguito elencate: a bacca bianca: Ansonica; Chardonnay; Sauvignon; Trebbiano (Trebbiano toscano); Vermentino; Viognier; a bacca nera: Alicante o Grenache; Cabernet; Cabernet Sauvignon; Cabernet franc; Canaiolo (Canaiolo nero); Ciliegiolo; Merlot; Petit Verdot; Pugnitello; Sangiovese; Syrah, e' consentita a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale. La specificazione «Cabernet» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere. 2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. 2.6. E' fatta salva la deroga di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, con il quale e' stata riconosciuta la DOC «Maremma toscana», per consentire entro il 31 luglio 2022 l'adeguamento della base ampelografica dei vigneti della preesistente indicazione geografica tipica e la relativa iscrizione transitoria degli stessi vigneti, fino al predetto termine, allo schedario viticolo per la DOC «Maremma toscana».