Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «extra», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono altresi' consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali. 7.3 E' consentito altresi' l'uso di unita' geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni ed alle frazioni riportati nell'allegato 2 del presente disciplinare e alle fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti. 7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine «Maremma toscana» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. 7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Alicante N. puo' essere utilizzato in etichetta il sinonimo Grenache. 7.6 E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante. 7.7 Nella presentazione e designazione dei vini recanti la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli elencati all'art. 2, comma 4, l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.