(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    8.1 Per il confezionamento dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Maremma toscana» sono  ammessi  tutti  i  recipienti  di
volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi  compresi  i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale rigido,  per  le  tipologie
previste dalla vigente normativa,  esclusivamente  per  le  capacita'
comprese tra 3 e 5 litri. Sono esclusi  i  recipienti  quali  dame  e
damigiane. 
    8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati  in
bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura
prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona. 
    8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le  menzioni  «riserva»  e
«vigna» e per  le  tipologie  «passito»,  «Vin  Santo»  e  «Vendemmia
tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma  ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di  pregio,  con  volume
nominale fino a  6  litri  e  con  chiusura  a  norma  di  legge,  ad
esclusione del tappo a corona.