Art. 8. Confezionamento 8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa, esclusivamente per le capacita' comprese tra 3 e 5 litri. Sono esclusi i recipienti quali dame e damigiane. 8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona. 8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le menzioni «riserva» e «vigna» e per le tipologie «passito», «Vin Santo» e «Vendemmia tardiva» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a norma di legge, ad esclusione del tappo a corona.