(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve di  cui  all'art.  2,
ivi comprese le  operazioni  di  elaborazione  del  vino  spumante  e
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma  e  per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,
devono essere  effettuate  nel  territorio  di  cui  all'art.  3  del
presente  disciplinare.  Tali  operazioni  possono  essere   altresi'
effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel  territorio
amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la
zona di produzione delimitata  all'art.  3,  limitatamente  alle  uve
provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. 
    2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie  «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai
commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie  ove  e'  ammessa,
nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate,  con
autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati  nelle  province
confinanti con l'area di cui al primo  comma,  a  condizione  che  le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata  da  apposita
documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di
cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne
vitivinicole  antecedenti  all'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009. 
    3.  Puo'  essere  altresi'  consentito  che  le   operazioni   di
elaborazione  delle  tipologie  «Prosecco»  spumante   e   «Prosecco»
frizzante, ivi compresa la pratica prevista  dai  commi  6  e  7  del
presente  articolo,  nelle  tipologie  ove  e'  ammessa,  nonche'  il
relativo   imbottigliamento,   qualora   si   tratti   di    pratiche
tradizionali, in essere in una determinata zona,  antecedenti  al  1°
marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano
effettuate anche al di fuori della  zona  di  cui  al  comma  2,  con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere  delle
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che: 
      la richiesta  sia  presentata  dalle  ditte  interessate  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare; 
      la richiesta  di  cui  sopra  sia  corredata  da  una  motivata
documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di
cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne
vitivinicole  antecedenti  l'entrata  in  vigore   del   disciplinare
approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009. 
    4.  La  tipologia  «Prosecco»  spumante  deve   essere   ottenuta
esclusivamente  per  fermentazione  naturale   a   mezzo   autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate
all'art. 2 aventi  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  non
inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere  commercializzata  nei
tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec. 
    La tipologia  «Prosecco»  spumante  rose'  deve  essere  ottenuta
esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo  autoclave  per  un
periodo di elaborazione non inferiore a sessanta giorni,  utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2,
aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore  a  9%
vol. Tale  tipologia  deve  essere  commercializzata  nei  tipi  brut
nature, extra brut, brut ed extra dry. 
    La tipologia frizzante deve essere  ottenuta  esclusivamente  per
fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave,  utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art.  2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol. 
    5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma  non
oltre l'80%, l'eccedenza non  avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine. Tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto. 
    6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante di cui all'art. 1  e'  consentita  l'aggiunta  di
prodotti  ottenuti  dalla  vinificazione  di  uve  Chardonnay,  Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da  sole  o
congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, a  condizione  che
il vigneto,  dal  quale  provengono  le  uve  Glera  impiegate  nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque  che  la
presenza di uve delle varieta' minori, di cui all'art. 2, comma 1, in
aggiunta  a  quelle  consentite  per  tale  pratica,  non  superi  la
percentuale del 15%. 
    7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
«Prosecco» spumante rose' di cui all'art. 1 e' consentita  l'aggiunta
di  prodotti  ottenuti  dalla  vinificazione  di   uve   Pinot   nero
(vinificato in rosso), in  quantita'  non  inferiore  al  10%  e  non
superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal  quale  provengono
le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in  purezza
varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art.
2, comma 1, in aggiunta a quello consentito  per  tale  pratica,  non
superi la percentuale del 15%. 
    8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedenti
la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono  bloccati
sfusi e  non  possono  essere  utilizzati  prima  delle  disposizioni
regionali di cui al successivo comma. 
    9.  Le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto,  con   propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  su  proposta   del   Consorzio   di   tutela
conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di  mercato,
provvedono a destinare tutto o parte dei  quantitativi  dei  mosti  e
vini di cui al precedente comma, alla certificazione a  denominazione
di origine controllata. In assenza dei  provvedimenti  delle  Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa
di  cui  sopra,  oppure  la  parte  di  essi  non   interessata   dai
provvedimenti, sono  classificati  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.