(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di  vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie  di  capacita'
fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del  tappo  a  vite.  E'
altresi' consentita la tradizionale  commercializzazione  diretta  al
consumatore finale del vino Prosecco  condizionato  in  damigiane  in
vetro fino a 60 litri. 
    2. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco»
nella tipologia spumante deve essere immesso al  consumo  solo  nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri.  Su  richiesta  degli
operatori interessati,  con  apposita  autorizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e'  consentito,  in
occasione di particolari  eventi  espositivi  o  promozionali,  l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea  e  nazionali
che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso  l'uso
di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e,
comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino  non  deve
avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia
per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito  anche
l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo,  oppure
a strappo in plastica. 
    3. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco»
nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo  solo  nelle
tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri  chiuse  con  tappo  raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite,  alle  condizioni
stabilite  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e  nazionale   che
disciplina la specifica materia. E' altresi' ammesso  l'utilizzo  del
tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta  in
etichetta la dicitura «rifermentazione in  bottiglia»  e'  consentito
anche l'uso del tappo a corona. Per il  vino  frizzante  che  non  e'
designato con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, commi  2  e
3, e' consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il
marchio dell'imbottigliatore  o  del  tappo  a  corona  ricoperto  da
capsula. 
    4. Per il  confezionamento  dei  vini  spumanti  e  frizzanti  e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie  in  vetro  di  un
unico colore  e  tonalita'.  Tuttavia  e'  consentito  l'utilizzo  di
dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore  e  tonalita'.
In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di  etichettatura  e
presentazione  delle  indicazioni  obbligatorie  e  facoltative,  sui
predetti dispositivi ricoprenti  la  bottiglia  sono  ammessi  segni,
indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da  quello
del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi  in  un'area
di dimensione quadrata, il cui lato  non  deve  essere  superiore  al
diametro maggiore della bottiglia.