Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta. L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.