(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
Utilizzo della  denominazione  geografica  protetta  per  i  prodotti
                              derivati 
 
    I prodotti per la cui elaborazione  e'  utilizzata  come  materia
prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a  seguito  di
processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere  immessi
al  consumo  in   confezioni   recanti   il   riferimento   a   detta
denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione
che: 
      la «Carota dell'Altopiano  del  Fucino  IGP»  certificata  come
tale,  deve  costituire  il  componente  esclusivo  della   categoria
merceologica di appartenenza; 
      gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del  Fucino  IGP»
siano iscritti in apposito registro attivato,  tenuto  ed  aggiornato
dall'organismo autorizzato dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente  alla
denominazione protetta. 
    L'utilizzazione non esclusiva della  «Carota  dell'Altopiano  del
Fucino  IGP»  consente  soltanto  il  suo  riferimento,  secondo   la
normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o
in cui e' trasformato o elaborato.