(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Colli  di  Rimini»  devono   essere   prodotte
nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia  di  Rimini
ad esclusione dei territori posti a valle della strada  statale  s.s.
16 Adriatica, e dell'intero Comune di Bellaria Igea Marina.