Art. 3. Zona di produzione delle uve Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale s.s. 16 Adriatica, e dell'intero Comune di Bellaria Igea Marina.