(Disposizioni)
 
       DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE 
             DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI 
                   E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
                               INDICE 
 
SEZIONE I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ........................ 
 
  1. Premessa ............................................. 
 
  2. Fonti normative ...................................... 
 
  3. Definizioni .......................................... 
 
  4. Ambito di applicazione oggettivo ..................... 
 
 
SEZIONE II 
ADESIONE ALL ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO ................. 
 
 
SEZIONE III 
ORGANO DECIDENTE .......................................... 
 
  1. Articolazione territoriale e competenza .............. 
 
  2. Nomina e composizione ................................ 
 
  3. Requisiti ............................................ 
 
  4. Funzionamento ........................................ 
 
  5. Collegio di coordinamento ............................ 
 
  6. Conferenza dei Collegi ............................... 
 
 
SEZIONE IV 
STRUTTURE DELLA BANCA D'ITALIA A SUPPORTO DELL'ABF......... 
 
  1. Segreteria tecnica ................................... 
 
  2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione su attivita' 
 
 
SEZIONE V 
COSTI ..................................................... 
 
  1. Compensi ai componenti dell'organo decidente ......... 
 
  2. Contributo alle spese della procedura ................ 
 
SEZIONE VI 
PROCEDIMENTO E DECISIONE .................................. 
 
  1. Avvio del procedimento ............................... 
 
  2. Svolgimento della procedura .......................... 
 
  3. Decisione sul ricorso ................................ 
 
  4. Pubblicita' de nadempimento .......................... 
 
  5. Correzione della decisione e altre richieste delle parti 
 
 
SEZIONE VI-BIS 
SEGNALAZIONE DEL PREFETTO ALL ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
 
  1. Premessa ............................................. 
 
  2. Presentazione del ricorso a ABF ...................... 
 
  3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso ... 
 
SEZIONE VII 
DISPOSIZIONI FINALI ....................................... 
 
  1. Adesione alla rete Fin-Net ........................... 
 
  2. Risoluzione delle controversie dei consumatori online tramite la
Piattaforma ODR ........................................... 
 
  3. Trasparenza e contratti .............................. 
 
  4. Sospensione dei termini .............................. 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa 
 
  L'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385 (T.U.), introdotto dalla legge 28  dicembre  2005,  n.  262,  nel
quadro delle iniziative promosse dall'Unione europea  in  materia  di
sistemi alternativi di risoluzione delle  controversie,  impone  agli
intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con  i  clienti  e  rimette  a  una
delibera del CICR, su proposta della Banca d'Italia,  la  definizione
dei  criteri  di  svolgimento  delle  procedure  e  di   composizione
dell'organo decidente, in modo da assicurarne  l'imparzialita'  e  la
rappresentativita' dei  soggetti  interessati;  le  procedure  devono
garantire  la  rapidita',  l'economicita'   della   soluzione   delle
controversie e l'effettivita' della tutela, senza pregiudicare per il
cliente  il  ricorso  a  ogni  altro   mezzo   di   tutela   previsto
dall'ordinamento. 
 
  La delibera del CICR  n.  275  del  29  luglio  2008  e  successive
modificazioni  ha   dettato   la   disciplina   dei   nuovi   sistemi
stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la  struttura,
le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema  di
risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle  presenti  disposizioni
e' denominato "Arbitro Bancario Finanziario"o "ABF". Esso ha lo scopo
di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie  tra
i clienti e gli intermediari. L'ABF svolge in  autonomia  le  proprie
funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarita'. 
 
  Alla Banca d'Italia sono affidati compiti  di  carattere  normativo
per l'emanazione delle  disposizioni  applicative  e  di  nomina  dei
membri  dell'organo  decidente,  nonche'  lo  svolgimento  di  alcune
attivita' ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la  Banca  d'Italia
mette a disposizione  dell'ABF  mezzi  e  risorse,  anche  attraverso
l'istituzione di strutture dedicate - le Segreterie tecniche - presso
le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF. La Banca
d'Italia e' designata quale Autorita' Nazionale  Competente  sull'ABF
dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130,  recante  l'attuazione
della  direttiva  2013/11/UE  sulla  risoluzione  alternativa   delle
controversie dei  consumatori.  In  tale  ruolo,  la  Banca  verifica
periodicamente il rispetto da parte dell'ABF dei  requisiti  previsti
dalla normativa. 
 
  L'attivita' dell'ABF,  quale  sistema  alternativo  di  risoluzione
delle controversie, assume rilievo per il conseguimento di  obiettivi
di efficienza e competitivita' del  sistema  finanziario:  meccanismi
efficaci di  definizione  delle  liti  incentivano  il  rispetto  dei
principi  di  trasparenza  e  correttezza  nelle  relazioni  con   la
clientela; migliorano la fiducia  del  pubblico  nei  prestatori  dei
servizi bancari e finanziari; costituiscono  un  utile  presidio  dei
rischi legali e reputazionali  a  beneficio  della  stabilita'  degli
intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso. 
 
  Le decisioni dell'ABF  sono  pubblicate  in  conformita'  a  quanto
previsto nella sez. IV, par. 2. Esse integrano il piu'  ampio  quadro
informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento  della
propria funzione regolatrice e di controllo. 
 
  Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge 21 giugno 2017,  n.
96) l'esperimento della procedura  dinanzi  all'ABF  costituisce  -in
alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal
medesimo  decreto  -  condizione  di  procedibilita'  della   domanda
giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari,  nei  limiti  e
condizioni previste dalle presenti disposizioni. 
 
2. Fonti normative 
 
  La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: 
 
  - direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle  controversie  dei
consumatori, che modifica il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  e  la
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori); 
 
  - regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 maggio  2013  relativo  alla  risoluzione  delle  controversie
online  dei  consumatori  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004 e la  direttiva  2009/22/CE  (regolamento  sull'ODR  per  i
consumatori); 
 
  - regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2015 della Commissione del
10 luglio 2015 relativo alle modalita' per l'esercizio delle funzioni
della piattaforma di  risoluzione  delle  controversie  online,  alle
caratteristiche del modulo di reclamo elettronico  e  alle  modalita'
della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE)
n. 524/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori; 
 
  - articolo 128-bis del T.U., che prevede l'adesione dei soggetti di
cui  all'articolo  115  del  medesimo  testo  unico  a   sistemi   di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la  clientela,
rimettendo al CICR la definizione dei criteri  di  svolgimento  delle
procedure e di composizione dell'organo decidente; 
 
  - articolo  127,  comma  01,  del  T.U.,  che  -con  riguardo  alla
trasparenza delle condizioni  contrattuali  e  alla  correttezza  dei
rapporti con la  clientela  -  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
compito di dettare, in conformita' alle deliberazioni del CICR, anche
disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni; 
 
  - articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  che
prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il  diritto  di
avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
e, a tal fine, stabilisce che  le  banche,  gli  istituti  di  moneta
elettronica e gli istituti di  pagamento  aderiscono  ai  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dall'articolo
128-bis del T.U.; 
 
  - articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, che prevede, per le controversie in materia di contratti  bancari
e finanziari, l'obbligo di esperire preliminarmente  il  procedimento
di mediazione ai sensi del medesimo decreto, ovvero  il  procedimento
istituito  in  attuazione  dell'articolo  128-bis  del  T.U.,   quale
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale; 
 
  - decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130,  recante  l'attuazione
della  direttiva  2013/11/UE  sulla  risoluzione  alternativa   delle
controversie dei consumatori; 
 
  -  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  (Codice  del
Consumo), come modificato dal decreto legislativo 6 agosto  2015,  n.
130 che per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  agli  articoli
141-nonies e 141-decies del medesimo decreto ha  designato  la  Banca
d'Italia quale Autorita'  Nazionale  Competente  con  riferimento  ai
sistemi di  risoluzione  delle  controversie  disciplinati  ai  sensi
dell'art. 128-bis del T.U.; 
 
  - deliberazione del CICR n. 275 del 29  luglio  2008  e  successive
modificazioni,  recante  "Disciplina  dei  sistemi   di   risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela   ai   sensi
dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni". 
 
  Si richiamano, inoltre: 
 
  - l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, che esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e
alle  attivita'  di  investimento,  al   collocamento   di   prodotti
finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano  componenti
di prodotti finanziari  assoggettati  alla  disciplina  del  medesimo
decreto legislativo. In ogni caso,  alle  operazioni  di  credito  al
consumo si applicano le pertinenti disposizioni  del  titolo  VI  del
T.U.; 
 
  - la raccomandazione della Commissione  Europea  98/257/CE  del  30
marzo  1998,  riguardante  i   principi   applicabili   agli   organi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo; 
 
  - le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari  e
clienti" emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e  successive
modificazioni (di seguito  "disciplina  di  trasparenza  dei  servizi
bancari e finanziari"). 
 
3. Definizioni 
 
  Ai fini della presente disciplina si definiscono: 
 
  -"Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF", i sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   disciplinati   dalle   presenti
disposizioni (1) ; 
 
  - "associazioni  degli  intermediari",  gli  organismi  associativi
riconosciuti dalla Banca d'Italia, ai sensi  del  paragrafo  2  della
sezione III, ai fini della designazione  del  componente  dell'organo
decidente espressione degli intermediari; 
 
  - "cliente", il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale
o e' entrato in relazione (2) con un intermediario per la prestazione
di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di  pagamento
(3) . Per  le  operazioni  di  factoring,  si  considera  cliente  il
cedente, nonche' il debitore ceduto  con  cui  il  cessionario  abbia
convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano
nella  definizione  di  cliente  i  soggetti  che  svolgono  in   via
professionale   attivita'   nei   settori   bancario,    finanziario,
assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento,  a  meno  che
essi agiscano per scopi estranei all'attivita' professionale; 
 
  -"consumatore", qualsiasi  persona  fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
 
  -"controversia  transfrontaliera"   la   controversia,   sottoposta
all'ABF, che riguarda un cliente  domiciliato  in  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  diverso  da  quello   in   cui   e'   stabilito
l'intermediario; 
 
  - "intermediari", le banche, gli intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del  T.U.,  i  confidi  iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U. (4) , gli istituti di
moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione  all'attivita'
di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri  che  svolgono  in
Italia nei confronti del pubblico operazioni e  servizi  disciplinati
dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento.  La  qualifica  di
intermediario deve sussistere al momento della ricezione del  ricorso
(5) ; 
 
  -  "reclamo",  ogni   atto   con   cui   un   cliente   chiaramente
identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax,  e-mail)
all'intermediario un suo comportamento anche omissivo. 
 
4. Ambito di applicazione oggettivo 
 
  All'Arbitro Bancario  Finanziario  possono  essere  sottoposte  dai
clienti controversie  relative  a  operazioni  e  servizi  bancari  e
finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e  alle
attivita' di investimento e alle altre fattispecie  non  assoggettate
al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (6) . 
 
  All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie  aventi  ad
oggetto   l'accertamento   di   diritti,   obblighi    e    facolta',
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se
la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la  corresponsione  di  una
somma di denaro a qualunque titolo,  la  controversia  rientra  nella
cognizione dell'ABF a condizione  che  l'importo  richiesto  non  sia
superiore a 200.000 euro. 
 
  Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di
risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e  diretta
dell'inadempimento  o  della  violazione   dell'intermediario;   sono
parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a  servizi
diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto  tra  il
cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati. 
 
  Non possono  essere  sottoposte  all'ABF  controversie  relative  a
operazioni o comportamenti anteriori al sesto  anno  precedente  alla
data di proposizione del ricorso (7) . 
 
  Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie
gia' sottoposte all'autorita' giudiziaria (8) , salvo quanto previsto
dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28. Anche in questi casi, resta fermo  l'ambito  della  cognizione
dell'ABF definito dalle presenti disposizioni. 
 
  Non  possono  altresi'   essere   proposti   ricorsi   inerenti   a
controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per  le  quali  sia
pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione  ai  sensi  di
norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28)
promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito.  Il  ricorso
all'ABF e' tuttavia possibile in caso di fallimento di una  procedura
conciliativa gia' intrapresa; in questo caso - fermo restando  quanto
previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28 - il ricorso puo' essere proposto entro il termine di  12
mesi dal fallimento della procedura  conciliativa,  indipendentemente
dalla  data  di  presentazione  del  reclamo.  Nel  caso  di   azione
collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-bis  del  Codice  del
Consumo,  la  controversia  si   intende   sottoposta   all'autorita'
giudiziaria dal momento in  cui  il  consumatore  o  utente  aderisce
all'azione collettiva. 
 
  Gli effetti della ricezione del ricorso su prescrizione e decadenza
sono regolati dalle norme di legge in materia. 
 
 
                             SEZIONE II 
              ADESIONE ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
 
  Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF e a  uniformarsi  a
quanto previsto dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio  2008  e
successive modificazioni e dalle  presenti  disposizioni.  L'adesione
all'ABF costituisce una condizione per lo svolgimento  dell'attivita'
bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di  pagamento;
la Banca d'Italia ne valuta l'eventuale violazione nell'ambito  della
sua azione di controllo (9) . 
 
  L'adesione all'ABF e' comunicata per iscritto alla  Banca  d'Italia
(10) secondo le seguenti modalita': 
 
  - le associazioni degli intermediari attestano alla Banca  d'Italia
la partecipazione all'ABF degli intermediari ad esse aderenti; 
 
  - gli  intermediari  non  aderenti  alle  associazioni  di  cui  al
precedente alinea comunicano alla Banca d'Italia la propria  adesione
nonche' l'associazione degli intermediari alla quale fare riferimento
sia per l'individuazione del componente dell'organo decidente sia per
il versamento del contributo previsto dalla sezione V, paragrafo 1. 
 
  Gli intermediari di  nuova  costituzione  e  quelli  che  intendano
iniziare  a  svolgere  in  Italia  operazioni  e  servizi  bancari  e
finanziari o a offrire servizi di pagamento in Italia, effettuano  la
comunicazione di adesione all'ABF prima di iniziare l'attivita'. 
 
  Possono non aderire all'ABF gli  intermediari  aventi  sede  in  un
altro Stato membro dell'Unione  Europea  che  operano  in  Italia  in
regime di libera prestazione di servizi, purche' aderiscano  o  siano
sottoposti  a  un  sistema  di  composizione   stragiudiziale   delle
controversie estero partecipante alla  rete  Fin.Net  promossa  dalla
Commissione Europea. A  tali  fini,  gli  intermediari  in  questione
comunicano alla Banca d'Italia il  sistema  stragiudiziale  al  quale
aderiscono o sono sottoposti nel Paese di origine (11) . 
 
 
                             SEZIONE III 
                          ORGANO DECIDENTE 
 
1. Articolazione territoriale e competenza 
 
  Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente
costituito secondo quanto previsto dal paragrafo 2  e  articolato  in
Collegi, operanti su base territoriale. 
 
  Il Collegio con sede a Milano e' competente per  la  decisione  sui
ricorsi presentati da clienti aventi  il  proprio  domicilio  in  una
delle   seguenti   Regioni:   Friuli   Venezia   Giulia,   Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto. 
 
  Il Collegio con sede a Torino e' competente per  la  decisione  sui
ricorsi  presentati  da  clienti  aventi  il  proprio  domicilio  in:
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta. 
 
  Il Collegio con sede a Bologna e' competente per la  decisione  sui
ricorsi  presentati  da  clienti  aventi  il  proprio  domicilio   in
Emilia-Romagna o in Toscana. 
 
  Il Collegio con sede a Roma e'  competente  per  la  decisione  sui
ricorsi  presentati  da  clienti  aventi  il  proprio  domicilio  in:
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Il Collegio e' inoltre competente per
i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio  domicilio  in  uno
Stato estero. 
 
  Il Collegio con sede a Napoli e' competente per  la  decisione  sui
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Campania
o in Molise. 
 
  Il Collegio con sede a Bari e'  competente  per  la  decisione  sui
ricorsi  presentati  da  clienti  aventi  il  proprio  domicilio  in:
Basilicata, Calabria, Puglia. 
 
  Il Collegio con sede a Palermo e' competente per la  decisione  sui
ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Sardegna
o in Sicilia. 
 
  A tali fini si considera il domicilio del  cliente  dichiarato  nel
ricorso, e non a quello del rappresentante eventualmente scelto. 
 
  Con proprio provvedimento la Banca d'Italia puo' istituire  Collegi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  presenti  disposizioni,
fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area
di competenza territoriale. 
 
  Per esigenze  temporanee  legate  al  flusso  dei  ricorsi  e  alla
funzionalita' del sistema, la Banca d'Italia, previo  accordo  con  i
Presidenti dei Collegi, puo', in deroga alla competenza  territoriale
di cui al presente paragrafo e comunque per periodi non  superiori  a
18 mesi, disporre l'accentramento presso uno  o  piu'  Collegi  della
trattazione dei ricorsi aventi  ad  oggetto  materie  omogenee  sulle
quali  insistono  orientamenti  consolidati.  Nel  provvedimento  che
dispone la trattazione accentrata  dei  ricorsi  sono  specificamente
determinate le materie in relazione alle quali opera  l'accentramento
e sono indicati i termini iniziali e finali entro i quali  i  ricorsi
sono assegnati ai Collegi  individuati  per  la  trattazione  e  alle
rispettive segreterie tecniche  per  l'attivita'  di  supporto  e  di
interlocuzione con le parti.  I  ricorsi  soggetti  ad  accentramento
della trattazione sono presentati secondo le modalita'  consuete:  il
cliente  continua,  pertanto,  a   fare   riferimento   al   Collegio
ordinariamente competente per territorio (12) . Il provvedimento  che
dispone la trattazione accentrata dei ricorsi e' pubblicato sul  sito
internet dell'ABF almeno quindici giorni prima  della  data  prevista
per l'accentramento dei ricorsi. 
 
2. Nomina e composizione 
 
  Ciascun Collegio dell'organo  decidente  e'  costituito  da  cinque
membri: 
 
  a) il Presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; 
 
  b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari; 
 
  c) un  membro  designato  dalle  associazioni  rappresentative  dei
clienti. 
 
  I criteri di  imparzialita'  e  di  rappresentativita'  dell'organo
decidente fissati dalla  legge  richiedono,  secondo  le  indicazioni
formulate dal CICR, che la  composizione  dei  Collegi  sia  tale  da
assicurare effettiva rappresentanza ai soggetti portatori dei diversi
interessi coinvolti. 
 
  Per quanto riguarda il  componente  di  cui  alla  lettera  b),  la
designazione  e'  rimessa  a  organismi  associativi  che  presentino
requisiti  di   ampia   diffusione   territoriale   e   di   adeguata
rappresentativita' degli intermediari. La Banca d'Italia  procede  al
riconoscimento degli organismi associativi  che  possono  partecipare
alla designazione  del  componente  espresso  dagli  intermediari  su
istanza  degli  organismi  stessi,  verificando  la  sussistenza  dei
predetti requisiti (13) . 
 
  La  designazione  del  componente   espresso   dalle   associazioni
rappresentative dei clienti (lettera c) e' effettuata: 
 
  - per i consumatori, dal  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del Codice del Consumo; 
 
  - per le altre categorie di clienti, da associazioni  di  categoria
che raccolgono, anche attraverso accordi con  altre  associazioni  di
categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero
territorio nazionale e che hanno svolto  attivita'  continuativa  nei
tre anni precedenti. 
 
  Nell'effettuare la designazione le associazioni degli  intermediari
e quelle rappresentative dei clienti attestano di aver verificato  la
sussistenza dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3 (14)  .
Ai fini degli adempimenti  di  competenza,  la  Banca  d'Italia  puo'
chiedere l'esibizione della relativa documentazione. 
 
  I componenti dell'organo  sono  nominati  con  provvedimento  della
Banca d'Italia. 
 
  Con le medesime  modalita'  sono  designati  e  nominati  ulteriori
componenti supplenti, per i casi di assenza, impedimento o astensione
dei  membri  effettivi,  ovvero   per   esigenze   di   funzionalita'
dell'attivita' del Collegio in relazione al flusso di  ricorsi  e  ai
carichi di lavoro. 
 
  La  composizione  dell'organo  decidente,  di  cui  il   Presidente
verifica la regolare costituzione, varia secondo quanto previsto  dal
paragrafo 4. 
 
  Il Presidente coordina e regola l'attivita' del Collegio, anche  al
fine di promuovere il rispetto dei termini della  procedura;  segnala
alla Banca d'Italia ogni circostanza in  grado  di  compromettere  la
funzionalita' dell'attivita' del Collegio, fra  cui  la  presenza  di
impegni e incarichi che, per  numero  o  gravosita',  siano  tali  da
precludere al componente  una  partecipazione  attiva  alle  riunioni
ovvero l'efficace esercizio degli altri compiti connessi alla carica.
Il  Presidente  richiama  per  iscritto  i  componenti  in  caso   di
disfunzioni nello svolgimento dell'attivita' (relative, fra  l'altro,
alla qualita' delle decisioni e/o al rispetto dei termini). 
 
  I componenti effettivi designati dalla Banca d'Italia  assumono  le
funzioni di Primo e Secondo Vice Presidente, a seconda della relativa
anzianita'. L'anzianita' si determina in base alla  permanenza  nella
carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'eta' anagrafica. 
 
  I Vice Presidenti: 
 
  - in caso di assenza,  impedimento  o  astensione  del  Presidente,
svolgono le relative funzioni; 
 
  - presiedono riunioni supplementari su indicazione del  Presidente,
ove da questi ritenuto opportuno, anche in relazione alle esigenze di
funzionalita' del sistema. 
 
  La Banca d'Italia, al fine di  assicurare  l'effettivo  e  continuo
funzionamento dell'organo, nel caso in cui gli organismi  di  cui  al
presente  paragrafo  non  procedano  alle  designazioni  dei   membri
(effettivi o supplenti)  di  competenza,  puo'  sollecitarli  in  tal
senso; qualora le designazioni non siano effettuate entro  30  giorni
dal sollecito, la Banca d'Italia nomina dei  membri  provvisori,  che
rimangono in carica  fino  alla  reintegrazione  dell'organo  con  la
nomina dei componenti designati ai sensi del presente paragrafo. 
 
  Il Presidente rimane in carica cinque anni e gli altri  membri  tre
anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta nella medesima  carica
e una sola volta in una  carica  diversa  da  quella  originariamente
ricoperta (15) . 
 
  Decorsi due anni dalla data di cessazione del mandato, inclusi  gli
eventuali rinnovi, il soggetto puo' essere nuovamente nominato. Salve
motivate eccezioni, la nomina e' effettuata per un  Collegio  diverso
rispetto a quello in cui il soggetto abbia  da  ultimo  espletato  il
proprio incarico (16) . 
 
  Un impegno attivo e costante da parte dei componenti dell'organo e'
essenziale per assicurare la funzionalita' e  l'efficienza  dell'ABF.
In considerazione di cio', la Banca d'Italia - valutate le  eventuali
motivazioni  presentate  dall'interessato  -   puo'   dichiarare   la
decadenza  dall'ufficio  dei  componenti   che   abbiano   effettuato
reiterate assenze ovvero disporne la revoca per giusta causa. Tra  le
cause di revoca rientrano, ad esempio, la perdita dei  requisiti  per
la  nomina  previsti  dal  paragrafo  3,  le  violazioni  del  codice
deontologico di cui al paragrafo 4, nonche'  i  reiterati  ritardi  o
indisponibilita' al  compimento  degli  atti  relativi  all'esercizio
delle funzioni. 
 
  In caso di necessita', al fine  di  assicurare  la  continuita'  di
funzionamento  dell'organo,  la  Banca  d'Italia  puo'  sostituire  i
componenti decaduti, revocati o dimissionari con  membri  provvisori,
che rimangono in carica fino alla reintegrazione  dell'organo  con  i
componenti nominati ai sensi del presente paragrafo. 
 
3. Requisiti 
 
  I componenti dell'organo debbono possedere requisiti di esperienza,
professionalita', integrita' e indipendenza. 
 
  Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline  giuridiche
o economiche, professionisti iscritti  ad  albi  professionali  nelle
medesime materie con anzianita' di iscrizione di almeno dodici  anni,
magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti con idonea formazione
giuridica o economica e adeguata esperienza (17) ; tutti i componenti
devono  essere  in  possesso  di  una  significativa   e   comprovata
competenza  in  materia  bancaria,  finanziaria  o  di   tutela   dei
consumatori. 
 
  In considerazione della necessita' di garantire un impegno attivo e
costante dei componenti  dell'organo  decidente  sono  valutati,  tra
l'altro: i) il  numero  e  la  gravosita'  di  altri  incarichi  gia'
ricoperti; ii) l'eta' anagrafica del componente; iii) la  prossimita'
del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio. 
 
  Non possono essere nominati componenti dell'organo decidente coloro
i quali: 
 
  - siano stati condannati, anche con sentenza  non  definitiva,  per
uno dei reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
bancaria,  finanziaria,  mobiliare,  assicurativa,  dalle  norme   in
materia di mercati e valori mobiliari e di  strumenti  di  pagamento,
ovvero per i reati di riciclaggio e  di  usura  ovvero  per  i  reati
previsti nel titolo XI del libro  V  del  Codice  Civile,  nel  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 
 
  - abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi; 
 
  - abbiano  riportato  condanne  definitive  a  pena  detentiva  per
delitti colposi e contravvenzioni; 
 
  -  siano  incorsi  nell'interdizione  perpetua  o  temporanea   dai
pubblici uffici; 
 
  - siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 
 
  - abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento
in relazione all'iscrizione ai relativi albi; 
 
  - siano risultati,  nei  cinque  anni  precedenti,  destinatari  di
sanzioni irrogate da Autorita' di Vigilanza  o  di  provvedimenti  di
rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera  e),
67-ter,  comma  1,  lettera  e),  108,  comma  3,   lettera   d-bis),
114­quinquies.2, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma  3,
lettera d-bis), del Testo unico bancario,  e  degli  artt.  7,  comma
2-bis, e 12, comma 5-ter, del Testo unico della finanza; 
 
  - si trovino in  stato  di  interdizione  temporanea  dagli  uffici
direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle  imprese  ovvero   di
interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione,  direzione  e  controllo  ai   sensi   dell'articolo
144-ter, comma 3, del Testo unico bancario e  dell'articolo  190-bis,
commi 3 e 3-bis, del Testo  unico  della  finanza,  o  in  una  delle
situazioni di cui  all'articolo  187-quater  del  Testo  unico  della
finanza. 
 
  Il divieto opera anche qualora  la  pena  sia  stata  applicata  su
richiesta delle parti. 
 
  Non possono essere nominati  componenti  coloro  che,  nel  biennio
precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto  attivita'  di
lavoro subordinato ovvero di  lavoro  autonomo  avente  carattere  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.  409,  comma
1, n. 3 del Codice di Procedura Civile presso gli intermediari  o  le
loro associazioni o presso le associazioni dei  consumatori  o  delle
altre   categorie   di   clienti.   Non   comportano   di   per   se'
incompatibilita' le  prestazioni  rese  nell'esercizio  di  attivita'
libero-professionali, a meno che le caratteristiche in  concreto  del
rapporto siano tali da  compromettere  l'autonomia  di  giudizio  del
soggetto  (es.,  prestazione  in  misura   assolutamente   prevalente
dell'attivita' professionale nei confronti di un intermediario  o  di
un gruppo, di un'associazione di intermediari, di  consumatori  o  di
altre categorie di clienti). 
 
  Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche
politiche. 
 
4. Funzionamento 
 
  Ciascuno dei Collegi in cui si articola  l'organo  e'  regolarmente
costituito con la presenza di  tutti  e  cinque  i  suoi  componenti.
Eventuali  impedimenti  alla  partecipazione   alle   riunioni   sono
comunicati senza  ritardo  alla  segreteria  tecnica  dal  componente
interessato per consentire la convocazione del sostituto. 
 
  Il Presidente approva il calendario  delle  riunioni  del  Collegio
predisposto dalla segreteria tecnica e assicura che  la  composizione
dell'organo  decidente  sia  adeguata  alla  tipologia  delle   parti
coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando  che  siano
presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti
e degli intermediari. 
 
  In caso di necessita', il Presidente dispone che  la  riunione  del
Collegio si svolga in videoconferenza, con collegamento da una  delle
Filiali della Banca d'Italia. 
 
  I componenti del Collegio che si trovino in situazioni di conflitto
di interessi rispetto alle  parti  o  alle  questioni  oggetto  della
controversia (18) ne danno  notizia  senza  ritardo  alla  segreteria
tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti.  Ove,  in
casi eccezionali, la situazione di conflitto di interessi emerga  nel
corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata. 
 
  La decisione sui ricorsi e' assunta a maggioranza. 
 
  Il Presidente coordina i lavori del Collegio; accerta  i  risultati
delle votazioni; sottoscrive la decisione. 
 
  Le modalita' di funzionamento dei Collegi e gli obblighi  ai  quali
sono tenuti i relativi componenti sono disciplinati  dal  Regolamento
per il funzionamento dell'Organo  decidente  dell'ABF  e  dal  codice
deontologico predisposti dalla Banca d'Italia (19) . 
 
5. Collegio di coordinamento 
 
  Il Collegio competente per la trattazione del ricorso,  se  ritiene
che ricorrano questioni di particolare importanza  o  rileva  che  la
questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo
a orientamenti non uniformi tra i singoli  Collegi,  dispone  che  il
ricorso sia  esaminato  e  deciso  da  una  particolare  composizione
dell'ABF, denominata Collegio  di  coordinamento.  La  rimessione  al
Collegio di coordinamento e' disposta dal Collegio territoriale,  che
provvede entro trenta giorni dalla riunione, con ordinanza  motivata.
La  rimessione  puo'  essere  inoltre  disposta  dal  Presidente  del
Collegio territorialmente  competente,  che  provvede  con  ordinanza
motivata prima che il ricorso venga esaminato  dal  Collegio  stesso.
L'avvenuta rimessione al Collegio di coordinamento e' comunicata alle
parti a cura della segreteria tecnica. 
 
  Il Collegio di coordinamento e' composto da cinque  componenti:  ne
fanno parte i Presidenti di tre Collegi, nonche' un membro  designato
dalle associazioni degli intermediari e  un  membro  designato  dalle
associazioni rappresentative dei clienti  (20)  .  I  componenti  del
Collegio di coordinamento e i  relativi  supplenti  sono  estratti  a
sorte annualmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dei  Presidenti  e
dei  componenti  effettivi  dei  singoli  Collegi;  il  Collegio   di
coordinamento e' presieduto dal Presidente  con  maggiore  anzianita'
tra quelli estratti (21) . Tutti i componenti effettivi provengono da
Collegi diversi;  nel  comporre  il  Collegio  di  coordinamento,  si
procede prima all'estrazione dei tre Presidenti, tra tutti quelli  in
carica, e poi all'estrazione degli altri  componenti,  tra  i  membri
effettivi designati, appartenenti a collegi diversi da quelli da  cui
provengono i Presidenti estratti. L'elenco dei componenti il Collegio
di coordinamento e dei relativi supplenti e' pubblicato sul sito  web
dell'ABF. 
 
  Salvo quanto  previsto  dal  presente  paragrafo,  al  Collegio  di
coordinamento  si  applicano  le  regole   dettate   nelle   presenti
disposizioni  per  i  singoli  Collegi,  ivi  comprese   quelle   sul
funzionamento dell'organo decidente e quelle  sull'adozione  e  sugli
effetti delle decisioni; l'attivita' di  segreteria  tecnica  per  il
Collegio di coordinamento e' affidata alla segreteria del Collegio di
Roma,  che  cura  la  formazione  del  fascicolo  anche  tramite   la
predisposizione di approfondimenti specialistici. La  segreteria  del
Collegio rimettente cura l'interlocuzione con le parti.  Il  Collegio
di  coordinamento  individua  il  principio  di  diritto  e   ne   fa
applicazione al caso concreto sottoposto all'esame. 
 
  In  attesa  delle  decisioni  del  Collegio  di  coordinamento,   i
Presidenti dei Collegi territoriali dispongono il differimento  della
trattazione dei ricorsi pendenti sulla stessa  questione  oggetto  di
rimessione. 
 
  Le riunioni del Collegio di coordinamento possono  svolgersi  anche
in modalita' videoconferenza, secondo quanto previsto per le riunioni
dei Collegi territoriali. 
 
  Qualora i singoli Collegi intendano discostarsi  da  una  decisione
presa  dal  Collegio  di  coordinamento,   essi   esplicitano   nella
motivazione della decisione le ragioni per le quali ritengono che  le
specificita' del  caso  concreto  rendono  necessaria  una  soluzione
diversa da quella a suo tempo adottata dal Collegio di coordinamento. 
 
6. Conferenza dei Collegi 
 
  Per accrescere la funzionalita' del sistema  ABF  e  garantire  una
sede di confronto tra  i  Collegi  e'  istituita  la  Conferenza  dei
Collegi, alla quale partecipano, per ciascun Collegio, il Presidente,
o, su sua indicazione, uno dei due Vice Presidenti, e  un  componente
designato dal Presidente (22) . 
 
  Partecipano altresi', con funzioni di coordinamento, rappresentanti
della Struttura centrale della  Banca  d'Italia  nonche',  alla  luce
delle  tematiche  oggetto  di   trattazione,   rappresentanti   delle
Segreterie tecniche. 
 
  La Conferenza, secondo le modalita' previste dal Regolamento per il
funzionamento  dell'Organo  decidente  dell'ABF,   approfondisce   le
tematiche, sostanziali e procedurali,  di  particolare  attualita'  o
novita' per i Collegi ovvero di interesse complessivo per il sistema;
sul sito web dell'ABF e'  fornita  una  sintetica  indicazione  delle
questioni trattate. 
 
  ---------- 
    I  componenti  del  Collegio  di   coordinamento,   diversi   dai
Presidenti,  sono  estratti  fra  i  componenti  effettivi  con   una
anzianita' nella carica di almeno due anni, comprensivi di  eventuali
rinnovi e precedenti mandati; questo criterio non si applica  qualora
la platea dei soggetti estraibili sia eccessivamente limitata. 
 
 
                             SEZIONE IV 
         STRUTTURE DELLA BANCA D'ITALIA A SUPPORTO DELL'ABF 
 
 
1. Segreteria tecnica 
 
  L'attivita' ausiliaria di segreteria tecnica per l'organo decidente
e' svolta da apposite strutture istituite presso le Sedi della  Banca
d'Italia  del  luogo  in  cui  hanno  sede   i   rispettivi   Collegi
("segreterie tecniche"). 
 
  La segreteria tecnica: 
 
  - riceve i ricorsi presentati  dalla  clientela,  provvedendo  alla
loro classificazione e all'apertura  dei  relativi  fascicoli,  e  ne
trasmette copia (se del caso, in via telematica) agli intermediari; 
 
  - chiede al ricorrente le necessarie integrazioni,  ai  fini  della
valutazione da parte del Presidente dell'ammissibilita' del  ricorso,
concedendo un termine di 10 giorni per la loro produzione; 
 
  - nei casi di manifesta inammissibilita' del ricorso o  di  mancata
produzione nei  termini  della  documentazione  richiesta,  sottopone
prontamente  la  questione  al  Presidente  per  l'assunzione   delle
determinazioni previste ai sensi della sezione VI, paragrafo 2; 
 
  - riceve la documentazione trasmessa dagli intermediari nei termini
previsti  (controdeduzioni,  documenti  relativi  alla  procedura  di
reclamo ed eventuali controrepliche); 
 
  -  accerta  la  completezza,  regolarita'  e  tempestivita'   della
documentazione presentata dalle parti; 
 
  - cura la formazione del fascicolo del ricorso,  contenente  l'atto
introduttivo, le controdeduzioni, le eventuali memorie di  replica  e
controreplica, e in generale la documentazione presentata dalle parti
nei termini previsti, compresa quella relativa alla fase del  reclamo
ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini  della  decisione;  il
fascicolo  e'  reso  disponibile  con  congruo  anticipo  a   ciascun
componente del Collegio prima della riunione in cui viene discusso il
ricorso; 
 
  - predispone una relazione tecnica da rendere disponibile a ciascun
componente del Collegio con congruo anticipo prima della riunione  in
cui viene discusso il ricorso; 
 
  - sottopone al Presidente per l'approvazione  il  calendario  delle
riunioni del Collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo
4 della precedente sezione;  convoca  i  membri  del  Collegio  e  li
informa sull'agenda dei ricorsi da trattare; 
 
  - assiste alle riunioni del Collegio e ne redige il verbale; 
 
  - cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti
disposizioni e,  in  particolare,  quella  relativa  all'avvio  della
procedura a seguito del completamento del  fascicolo,  ovvero  quelle
disposte dal Presidente o dal Collegio; 
 
  - alimenta l'archivio  elettronico  delle  decisioni  previsto  dal
paragrafo 2; 
 
  - provvede agli  adempimenti  necessari  alla  pubblicazione  della
notizia   dell'inadempimento   delle   decisioni   da   parte   degli
intermediari secondo quanto previsto dalla sezione VI, paragrafo 4. 
 
2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull'attivita' 
 
  Una  struttura,  presso  l'Amministrazione  centrale  della   Banca
d'Italia (23)  ,  coordina  le  segreterie  tecniche,  cura  il  buon
funzionamento del sistema e, in particolare provvede: 
 
  - alle attivita' connesse con la nomina, la revoca e  la  decadenza
dei componenti dell'organo decidente; 
 
  - all'informativa al  pubblico  sulle  attivita'  svolte  dall'ABF,
curando  la  Relazione  annuale  sull'attivita'   dell'ABF   (24)   e
l'aggiornamento del relativo sito internet, anche con  riguardo  alla
pubblicazione delle singole decisioni che i Presidenti, sulla base di
criteri tra di loro condivisi, indicano come piu' rilevanti  e  delle
eventuali inadempienze degli intermediari; 
 
  - al coordinamento dell'attivita' delle segreterie tecniche; 
 
  - al monitoraggio dei processi di lavoro  e  all'individuazione  di
linee  guida,  al  fine  di  garantire  l'efficienza  complessiva   e
l'economicita' del sistema; 
 
  - al supporto specialistico nei confronti delle segreterie tecniche
e dei Collegi (se del caso attraverso la convocazione  di  specifiche
riunioni), anche con riguardo a questioni concernenti  l'applicazione
delle presenti disposizioni; 
 
  - all'organizzazione della  Conferenza  dei  Collegi  di  cui  alla
sezione III, par. 6; 
 
  - all'assistenza tecnico-operativa ai  Collegi  e  alle  segreterie
tecniche; 
 
  -  all'evoluzione  della  procedura  informatica  di  supporto,  in
collaborazione con le funzioni tecniche della Banca d'Italia; 
 
  - all'istruttoria relativa al provvedimento di temporanea  modifica
della competenza territoriale dei Collegi,  secondo  quanto  previsto
nella sezione III, paragrafo 1, in relazione al flusso dei ricorsi  e
alle esigenze di funzionalita' del sistema; 
 
  - agli adempimenti connessi alla partecipazione dell'ABF alla  rete
Fin.Net di cui alla sezione VII, paragrafo 1. 
 
  La struttura centrale di coordinamento fornisce  altresi'  supporto
per lo svolgimento delle funzioni esercitate dalla Banca d'Italia  in
qualita' di  Autorita'  Nazionale  Competente  sull'Arbitro  Bancario
Finanziario ai sensi dell'art. 141-octies del Codice del Consumo. 
 
                              SEZIONE V 
                                COSTI 
 
1. Compensi ai componenti dell'organo decidente 
 
  Ciascun membro dell'organo ha diritto  a  un  compenso  determinato
dalla Banca d'Italia; gli  importi  sono  riportati  in  una  tabella
pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. 
 
  La Banca d'Italia  provvede  alla  liquidazione  dei  compensi  dei
componenti (effettivi e supplenti) dell'organo decidente di cui  alle
lettere a) e c) della sezione III, paragrafo 2. Sono a  carico  delle
associazioni  degli  intermediari  i  compensi  dei  membri  da  esse
designati. 
 
  Gli intermediari versano  il  proprio  contributo  all'associazione
alla quale aderiscono o a quella a cui  hanno  fatto  riferimento  in
sede  di  adesione  all'ABF  (cfr.  sezione  II).   L'importo   viene
determinato dall'associazione con cadenza annuale; esso e'  calcolato
in base ai costi a carico dell'associazione, suddivisi in  tre  quote
cosi' composte: 
 
  - una quota fissa a carico degli intermediari che abbiano  ricevuto
almeno un ricorso nell'anno di riferimento; 
 
  - due quote variabili rapportate rispettivamente  alla  percentuale
dei ricorsi ricevuti da ciascun intermediario e alla  percentuale  di
quelli accolti (25) . 
 
  L'associazione degli intermediari comunica alla struttura  centrale
di coordinamento gli intermediari che non hanno versato il contributo
relativo  ai  componenti  da  essa  designati  per   la   conseguente
pubblicazione sul sito internet dell'ABF (cfr. sezione VI,  paragrafo
4) (26) . 
 
2. Contributo alle spese della procedura 
 
  Il ricorso e' gratuito per i clienti, salvo  il  versamento  di  un
importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura;  il
ricorso deve essere corredato,  a  pena  di  inammissibilita',  dalla
documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il Collegio,  qualora
accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l'intermediario: 
 
  a) rimborsi al  ricorrente  il  contributo  versato,  salvo  quanto
disposto alla Sez. VI, par.  2,  per  il  caso  di  fallimento  della
proposta del Presidente di soluzione anticipata della lite; 
 
  b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della
procedura, salvi i casi, disciplinati alla Sez. VI, par. 2, in cui il
contributo e' determinato in misura agevolata o maggiorata. 
 
  La Banca d'Italia puo' rivedere la misura  di  detti  importi  alla
luce dell'esperienza applicativa dell'Arbitro Bancario Finanziario. 
 
  Il  versamento  dei  contributi  alle  spese  della  procedura   e'
effettuato secondo modalita' pubblicate sul sito internet dell'ABF. 
 
  L'inosservanza da parte dell'intermediario delle previsioni di  cui
alle lettere a) e b) costituisce inadempimento  della  decisione  del
Collegio. 
 
 
                             SEZIONE VI 
                      PROCEDIMENTO E DECISIONE 
 
 
1. Avvio del procedimento 
 
  Il  ricorso  all'ABF  e'  preceduto  da   un   reclamo   preventivo
all'intermediario (27) . 
 
  Il reclamo  e'  effettuato  secondo  le  modalita'  previste  dalla
disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.  Inoltre,
le procedure interne adottate  dall'intermediario  devono  assicurare
che l'ufficio o il responsabile della gestione dei reclami: 
 
  - si mantenga costantemente aggiornato in merito agli  orientamenti
seguiti   dall'organo   decidente,   attraverso   la    consultazione
dell'archivio elettronico delle decisioni dei Collegi  pubblicato  su
internet ai sensi della sezione IV, paragrafo 2; 
 
  -  valuti  i  reclami  pervenuti  anche  alla  luce  dei   predetti
orientamenti, verificando se  la  questione  sottoposta  dal  cliente
rientri in fattispecie analoghe a quelle gia' decise  dai  Collegi  e
considerando le soluzioni adottate in tali casi. 
 
  Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non  abbia  avuto
esito nel termine di 60 giorni (28)  dalla  sua  ricezione  da  parte
dell'intermediario, o nei piu' brevi termini  eventualmente  previsti
da specifiche disposizioni di  legge  o  dalle  disposizioni  emanate
dalla Banca d'Italia in  attuazione  del  Titolo  VI  del  TUB,  puo'
presentare ricorso  all'Arbitro  Bancario  Finanziario,  anche  senza
avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di  altro  professionista.
Il ricorso all'ABF non puo' essere proposto qualora  siano  trascorsi
piu' di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario: il
mancato  rispetto  di  tale  termine  puo'  essere   rilevato   anche
d'ufficio;  resta  ferma  la  possibilita'  di  presentare  un  nuovo
reclamo. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta
nel reclamo; il cliente puo' chiedere nel ricorso il risarcimento del
danno anche  quando  tale  richiesta  non  sia  stata  formulata  nel
reclamo, qualora il  danno  lamentato  sia  conseguenza  immediata  e
diretta della  medesima  condotta  dell'intermediario  segnalata  nel
reclamo. 
 
  Il ricorso e' presentato dal cliente oppure, per conto  di  questi,
da un'associazione  di  categoria  alla  quale  il  cliente  medesimo
aderisca, dal rappresentante  legale  o  da  un  soggetto  munito  di
procura. Per il compimento da parte del soggetto munito di procura di
atti di rinuncia, transazione o conciliazione, e' necessario  che  la
procura includa espressamente i relativi poteri. 
 
  Il ricorso e' predisposto e trasmesso secondo le modalita' indicate
sul sito internet dell'ABF. Il mancato rispetto  delle  modalita'  di
predisposizione e invio del ricorso ne impedisce la trattazione. 
 
  Il ricorso e' trasmesso tempestivamente all'intermediario. 
 
  Entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni   dalla   ricezione,
l'intermediario  trasmette  alla  competente  segreteria  tecnica  le
proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai
fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla
fase di reclamo. 
 
  Se l'intermediario aderisce a un'associazione  degli  intermediari,
le controdeduzioni e la citata documentazione sono  trasmesse,  entro
il  medesimo  termine  perentorio  di  30   giorni,   alla   predetta
associazione, che entro il termine  perentorio  di  15  giorni  dalla
ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. 
 
  Entro il termine perentorio di  25  giorni  dalla  ricezione  delle
controdeduzioni, il cliente puo' trasmettere una memoria di  replica.
Resta comunque  preclusa  la  possibilita'  di  ampliare  la  domanda
iniziale. 
 
  L'intermediario  puo'  a  sua  volta  trasmettere  una  memoria  di
controreplica  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni   dalla
ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque  preclusa  la
possibilita' di proporre ulteriori eccezioni processuali e di  merito
relative alle circostanze, gia' esposte nell'atto  introduttivo,  che
non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni. 
 
  Se l'intermediario aderisce a un'associazione  degli  intermediari,
le  controrepliche  sono  trasmesse,  entro   il   medesimo   termine
perentorio di 15 giorni, alla predetta associazione, che  provvede  a
sua volta ad inoltrarle alla  segreteria  tecnica  entro  il  termine
perentorio di 5 giorni dalla ricezione. 
 
  Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli
intermediari nell'ambito della procedura di ricorso  puo'  consistere
in  un  controllo  di  completezza  e   regolarita'   formale   della
documentazione da presentare e in una funzione  di  raccordo  con  la
segreteria tecnica; le associazioni  dei  clienti  possono,  inoltre,
fornire assistenza agli aderenti nella redazione del ricorso; sono in
ogni caso escluse valutazioni inerenti il merito della controversia o
volte  a  prospettare  i  possibili  contenuti  della  decisione  del
Collegio. 
 
  In caso di assenza della documentazione dovuta  dall'intermediario,
anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da  parte  del
Collegio, l'organo decidente valuta  la  condotta  dell'intermediario
sotto il profilo della  mancata  cooperazione  di  quest'ultimo  allo
svolgimento della procedura, anche ai fini  di  quanto  previsto  dal
paragrafo 4 della presente sezione. 
 
  Il Collegio non tiene in  alcun  caso  conto  della  documentazione
pervenuta oltre i termini  perentori  previsti,  ad  eccezione  delle
comunicazioni di  intervenuto  accordo  transattivo  o  conciliativo,
della dichiarazione  con  cui  il  ricorrente  attesta  l'intervenuto
soddisfacimento della propria pretesa,  della  rinuncia  al  ricorso,
ovvero della comunicazione della sottoposizione dell'intermediario  a
liquidazione coatta amministrativa. 
 
  A  seguito  della  ricezione  delle  controdeduzioni,  repliche   e
controrepliche, ovvero una volta che siano scaduti i termini  per  la
relativa presentazione, e' comunicata tempestivamente alle  parti,  a
cura della segreteria tecnica,  la  data  in  cui  il  fascicolo  del
ricorso si considera completo. Da tale data decorre il termine di  90
giorni per la  comunicazione  dell'esito  della  controversia  (anche
tramite il dispositivo della pronuncia). 
 
2. Svolgimento della procedura 
 
  La segreteria tecnica, nel caso in cui il ricorso sia incompleto ai
fini della valutazione dell'ammissibilita' da parte  del  Presidente,
chiede al ricorrente le necessarie integrazioni, che dovranno  essere
prodotte entro il termine perentorio di 10 giorni. 
 
  Il Presidente, al  quale  il  ricorso  sia  stato  trasmesso  dalla
segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi
la  manifesta  inammissibilita'  del  ricorso  (29)  o   la   mancata
produzione nel termine previsto dei documenti richiesti, lo  dichiara
inammissibile entro 21 giorni dalla data di  protocollo  del  ricorso
ovvero dalla data  di  trasmissione  delle  integrazioni  documentali
richieste o dalla scadenza del  termine  di  10  giorni  concesso  al
ricorrente per la trasmissione di queste; la Segreteria tecnica  cura
le conseguenti comunicazioni alle parti. 
 
  La  segreteria  tecnica  territorialmente   competente   cura   gli
adempimenti  ed  esercita  i  compiti  previsti  dalla  sezione   IV,
paragrafo 1; esclusivamente sulla base della documentazione  prodotta
dalle parti, predispone la relazione tecnica per il Collegio. 
 
  Il Collegio - incluso quello di coordinamento -  ha  il  potere  di
richiedere ulteriori elementi istruttori alle parti. Il  Collegio  di
coordinamento  puo'  inoltre,  in  relazione  alla  rilevanza   della
questione, chiedere alle parti di presentare ulteriori memorie, anche
con il supporto delle associazioni di categoria. 
 
  Nei casi in cui sulla  questione  oggetto  del  ricorso  esista  un
consolidato orientamento dei  Collegi,  che  comporti  l'accoglimento
della domanda, il Presidente, visti gli atti,  se  non  sottopone  la
controversia al Collegio, puo': 
 
  -  se  l'orientamento  comporta  l'accoglimento   integrale   della
domanda,  decidere  il  ricorso  con  proprio  provvedimento  (30)  .
L'intermediario, entro il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla
ricezione del provvedimento, puo' chiedere  che  la  questione  venga
rimessa al  Collegio,  specificando  le  ragioni  per  le  quali  non
condivide la decisione del Presidente (31) ; 
 
  - se l'orientamento comporta  l'accoglimento  non  integrale  della
domanda, proporre alle parti una soluzione anticipata della  lite  su
base concordata (32) . Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
ricezione della proposta del Presidente, le parti rendono  note  alla
segreteria  tecnica  le  loro  determinazioni.  In  caso  di  mancata
adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni  delle
parti entro questo  termine,  la  trattazione  del  ricorso  prosegue
davanti al  Collegio  per  la  decisione  (33)  .  Laddove  le  parti
aderiscano alla  soluzione  proposta  dal  Presidente,  ne  segue  la
declaratoria della cessazione della materia del contendere (34) . 
 
  Nei casi in cui la trattazione  del  ricorso  prosegue  davanti  al
Collegio il Presidente non prende parte alla decisione e le  funzioni
del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. 
 
  L'esito della controversia e' comunicato alle parti entro 90 giorni
dalla data  di  completamento  del  fascicolo.  L'esito  puo'  essere
comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, entro
i successivi 30 giorni la segreteria tecnica trasmette alle parti  la
decisione corredata dalla relativa motivazione. 
 
  Il termine di 90  giorni  puo'  essere  prorogato  per  un  periodo
complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste
carattere di particolare complessita'. 
 
  Rientrano tra gli indici di particolare complessita', tra  l'altro,
la specificita' della materia trattata, la rimessione del ricorso,  o
di altro ricorso pendente sulla  stessa  questione,  al  Collegio  di
coordinamento o la  richiesta  da  parte  del  Collegio  (incluso  il
Collegio di coordinamento)  di  ulteriori  elementi  istruttori  alle
parti. 
 
  Le parti sono  informate  di  tale  proroga  e  del  nuovo  termine
previsto per la conclusione della procedura. 
 
  Qualora una delle parti, dopo la presentazione del ricorso all'ABF,
abbia promosso un tentativo di conciliazione o  di  mediazione  sulla
medesima controversia, la procedura dinanzi all'ABF prosegue. Qualora
la  controversia  sia  sottoposta  dall'intermediario   all'autorita'
giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso  del  procedimento,
la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se  questi
abbia comunque interesse alla prosecuzione del  procedimento  dinanzi
all'ABF. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse
in tal senso entro 15 giorni dalla richiesta,  il  Collegio  dichiara
l'estinzione  del  procedimento  (35)  .  In   caso   contrario,   il
procedimento  prosegue  nonostante  l'instaurazione  del  giudizio  o
dell'arbitrato. Qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente
all'autorita' giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel  corso  del
procedimento, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile (36) . In
caso  di  rinuncia  al  ricorso,  inequivocabilmente   espressa   dal
ricorrente o dal suo rappresentante,  il  Presidente  o  il  Collegio
dichiarano l'estinzione del procedimento. Se, prima  della  decisione
sul ricorso, le parti raggiungono un accordo ovvero  la  pretesa  del
ricorrente  risulta  pienamente  soddisfatta,  il  Presidente  o   il
Collegio dichiarano, anche d'ufficio, la cessazione della materia del
contendere. 
 
  La segreteria tecnica da' tempestiva comunicazione alle parti della
dichiarazione di estinzione del procedimento o  di  cessazione  della
materia del contendere. 
 
3. Decisione sul ricorso 
 
  La decisione sul ricorso e' assunta sulla base della documentazione
prodotta dalle  parti  nell'ambito  dell'istruttoria,  applicando  le
previsioni di legge e regolamentari  in  materia,  nonche'  eventuali
codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca (37) . 
 
  In ogni caso, il Collegio tiene conto delle decisioni del  Collegio
di coordinamento e di quanto condiviso nell'ambito  della  Conferenza
dei Collegi. Gli eventuali scostamenti dalle decisioni  del  Collegio
di coordinamento sono motivati. 
 
  Nel caso in cui il  ricorso  sia  accolto  in  tutto  o  in  parte,
l'intermediario  e'  tenuto  ad  adempiere  entro  30  giorni   dalla
comunicazione della decisione completa della motivazione. 
 
  Nei casi in cui - sulla base di  un  orientamento  consolidato  dei
Collegi  -  il  Presidente  accolga  integralmente  la  domanda   del
ricorrente con proprio provvedimento e l'intermediario non rimetta la
questione  al  Collegio  nel  termine  perentorio   di   30   giorni,
l'intermediario e' tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza
del suddetto termine. 
 
  Resta  ferma  la  facolta'  per  entrambe  le  parti  di  ricorrere
all'autorita'  giudiziaria  ovvero  ad  ogni  altro  mezzo   previsto
dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi. 
 
4. Pubblicita' dell'inadempimento 
 
  Entro il termine fissato per l'adempimento ai sensi  del  paragrafo
3, l'intermediario comunica alla segreteria tecnica le  azioni  poste
in essere per dare attuazione alla decisione  del  Presidente  o  del
Collegio. Gli intermediari che  aderiscono  alle  associazioni  degli
intermediari possono effettuare la comunicazione per il loro tramite. 
 
  Qualora  risulti  l'inadempimento  dell'intermediario  e  nei  casi
dubbi, la segreteria tecnica ne informa il Collegio; ove quest'ultimo
accerti l'inadempimento  (anche  parziale),  ne  viene  data  notizia
secondo le modalita' stabilite dal presente paragrafo. 
 
  Viene  resa  pubblica,  altresi',  la   mancata   cooperazione   al
funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi
di mancata cooperazione rientrano,  ad  esempio,  ripetute  omissioni
nell'invio della documentazione utile ai fini della  valutazione  del
ricorso, la mancata produzione  della  documentazione  richiesta  dal
Collegio o  il  mancato  versamento  dei  contributi  previsti  dalla
sezione V, paragrafo 1. 
 
  La  notizia  dell'inadempimento  dell'intermediario  o  della   sua
mancata cooperazione e' pubblicata sul sito internet dell'ABF per  un
periodo di cinque anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito
internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia  parte  di  un
gruppo, per la durata di 6 mesi. La cancellazione dal  sito  internet
dell'ABF e' disposta  automaticamente  decorso  il  predetto  termine
quinquennale. 
 
  La cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito internet
dell'ABF e' disposta, dal Collegio, previa istanza  di  parte,  anche
prima del decorso del termine quinquennale  nel  caso  in  cui  sulla
stessa controversia intercorsa tra le parti  l'intermediario  ottenga
una sentenza definitiva dell'Autorita' Giudiziaria a se' favorevole. 
 
  Sul sito internet dell'ABF viene reso  pubblico  anche  l'eventuale
inadempimento dell'intermediario agli obblighi  di  pubblicazione  di
cui al presente paragrafo (38) . 
 
  Nel caso in cui, in sede di adempimento,  sia  stata  comunicata  e
provata   l'avvenuta   sottoposizione   della   controversia   o   di
controversie  analoghe  all'Autorita'  giudiziaria,  ne  viene  fatta
menzione in sede di pubblicazione. 
 
  Nel caso in cui, entro il termine  fissato  per  l'adempimento,  il
Collegio rilevi che l'intermediario (o la residual entity  risultante
da una procedura di risoluzione) sia sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, non si da'  luogo  alle  pubblicazioni  previste  nel
presente paragrafo; se l'avvio della procedura di liquidazione coatta
amministrativa ha luogo decorso il  termine  per  l'adempimento,  del
provvedimento che dispone la liquidazione  coatta  amministrativa  ne
viene fatta menzione in sede di pubblicazione dell'inadempimento. 
 
  L'intermediario  da'  altresi'  notizia  alla  segreteria   tecnica
dell'eventuale  tardivo  adempimento   (anche   parziale),   per   la
conseguente sottoposizione alle valutazioni del Collegio e successiva
integrazione della  notizia  dell'inadempimento.  Una  volta  che  il
Collegio abbia accertato che  l'adempimento,  ancorche'  tardivo,  e'
avvenuto in  forma  integrale,  la  notizia  di  esso  e'  pubblicata
unitamente a quella relativa all'inadempimento e resta  visibile  per
un anno, scaduto il quale sia  la  menzione  dell'inadempimento,  sia
l'integrazione relativa all'adempimento  tardivo  saranno  cancellate
dal sito internet dell'ABF. 
 
  Gli accertamenti relativi all'inadempimento sono in  ogni  caso  di
competenza esclusiva del Collegio. 
 
5. Correzione della decisione e altre richieste delle parti 
 
  La parte interessata puo', entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla comunicazione della decisione completa della motivazione di cui
al paragrafo 2 della presente sezione, chiederne  la  correzione  nei
soli casi in cui essa sia affetta da omissioni o errori  materiali  o
di calcolo. 
 
  La richiesta di correzione e' inviata alla segreteria  tecnica  del
Collegio che ha adottato la decisione. 
 
  La  richiesta  di  correzione  interrompe   il   termine   concesso
all'intermediario  per  adempiere   alla   decisione,   che   decorre
nuovamente dal momento della comunicazione dell'esito della richiesta
di correzione. 
 
  Il Presidente (39) o, se questi lo ritiene opportuno, il  Collegio,
si pronunciano  sulla  richiesta  entro  30  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza. L'esito e' comunicato  dalla  segreteria  tecnica  alle
parti. Se la pronuncia accoglie la richiesta di  correzione,  integra
la decisione. 
 
  L'intermediario e'  tenuto  ad  adempiere  entro  30  giorni  dalla
comunicazione dell'esito dell'istanza di correzione. 
 
  Eventuali altre richieste o comunicazioni delle  parti  conseguenti
alla  decisione  vengono  sottoposte  dalla  segreteria  tecnica   al
Presidente del Collegio; quest'ultimo fornisce indicazioni in  ordine
alla risposta da indirizzare alle parti oppure sottopone la questione
al Collegio per le opportune determinazioni. 
 
  La decisione non puo' essere oggetto di  impugnazione  delle  parti
per un nuovo esame nel merito innanzi al medesimo o ad altro Collegio
dell'ABF, incluso il Collegio di coordinamento. 
 
                           SEZIONE VI-BIS 
     SEGNALAZIONE DEL PREFETTO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
 
1. Premessa 
 
  L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24  gennaio
2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.
27,  come  modificato  dal  decreto  legge  24  marzo  2012,  n.  29,
convertito con modificazioni dalla  legge  18  maggio  2012,  n.  62,
prevede quanto segue: 
 
  "Ove  lo  ritenga  necessario  e  motivato,  il  prefetto   segnala
all'Arbitro bancario e  finanziario,  istituito  ai  sensi  dell'art.
128-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  specifiche  problematiche  relative  ad  operazioni  e
servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene  a  seguito  di
istanza del cliente in forma riservata e  dopo  che  il  prefetto  ha
invitato  la  banca  in  questione,  previa  informativa  sul  merito
dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla  meritevolezza
del credito. L'Arbitro si pronuncia non  oltre  trenta  giorni  dalla
segnalazione." 
 
  La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e  clienti
nei casi in cui la contestazione  alla  banca  tragga  origine  dalla
mancata erogazione, dal mancato  incremento  o  dalla  revoca  di  un
finanziamento, dall'inasprimento  delle  condizioni  applicate  a  un
rapporto di  finanziamento  o  da  altri  comportamenti  della  banca
conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente. 
 
  La disciplina contenuta nell'articolo  27-bis,  comma  1-quinquies,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che la procedura  di
ricorso  all'ABF  sia  avviata  a  seguito  della  segnalazione   del
prefetto. Rimane fermo il diritto del cliente di  adire  direttamente
l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino  al  momento  in  cui  il
prefetto non abbia trasmesso la segnalazione. 
 
  La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie  in  relazione
al ruolo assegnato ai prefetti nella  procedura  davanti  all'Arbitro
Bancario Finanziario e al termine di 30 giorni entro  il  quale  deve
essere assunta la decisione; nei paragrafi successivi si riportano le
regole speciali che conseguono direttamente alla previsione di  legge
e quelle rese necessarie da esigenze di coordinamento di quest'ultima
con la disciplina generale sull'ABF.  Rimane  ferma,  in  quanto  non
espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull'ABF  contenuta
nell'articolo 128-bis del TUB, nella deliberazione del CICR 29 luglio
2008,  n.  275,  e  successive   modificazioni   e   nelle   presenti
disposizioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni contenute
nella  Sezione  I,  paragrafo  4,  relativamente  al   valore   delle
controversie  che  possono  essere  sottoposte  all'ABF,   e   quelle
contenute nella Sezione VI, paragrafi 2 e 3, in tema di  criteri  per
la decisione sul ricorso. 
 
  Ove non diversamente specificato dalla presente sezione,  rimangono
ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente  oneri  e  diritti
nell'ambito della procedura. 
 
2. Presentazione del ricorso all'ABF 
 
  La procedura di ricorso all'ABF e' avviata dal prefetto, che a  tal
fine trasmette alla segreteria tecnica del  Collegio  competente  una
segnalazione contenente la seguente documentazione: 
 
  a)  l'istanza  con  la  quale  il  cliente,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Amministrazione degli Interni, chiede al  prefetto  di
avviare   la   procedura   prevista   dall'articolo   27-bis,   comma
1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; 
 
  b) l'invito a fornire una risposta argomentata sulla  meritevolezza
del credito  che  il  prefetto  ha  formulato  alla  banca  ai  sensi
dell'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1; 
 
  c) la risposta della banca all'invito  indicato  alla  lettera  b),
nella quale essa e'  tenuta  a  formulare  osservazioni  anche  sugli
eventuali rilievi sollevati dal cliente o dal prefetto; 
 
  d) una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per  le
quali ritiene necessario sottoporre la questione  all'ABF  e  riporta
l'oggetto  del  ricorso.  Qualora  il  prefetto   intenda   formulare
richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha  avuto  modo  di
esprimere le proprie difese nella risposta di cui  al  punto  c),  il
prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su  tali  aspetti,
ne tiene conto ai fini della relazione e  le  invia  alla  segreteria
tecnica, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti. 
 
  Il prefetto puo' effettuare la segnalazione  all'ABF  anche  se  la
banca  non  fornisce  la  risposta  prevista  al  punto   c)   o   le
controdeduzioni indicate al punto d) entro 30 giorni dalla  ricezione
della relativa richiesta ovvero  entro  il  diverso  termine  fissato
dall'Amministrazione degli Interni. 
 
  La segnalazione del prefetto e' inviata contestualmente al  cliente
e alla  banca.  La  trasmissione  della  segnalazione  da  parte  del
Prefetto alla segreteria  tecnica  del  Collegio  competente  avviene
secondo le modalita' rese note attraverso il sito internet  dell'ABF,
al pari della successiva interlocuzione  ai  sensi  del  paragrafo  3
della presente sezione. 
 
  Ai  ricorsi  proposti  ai  sensi  della  presente  sezione  non  si
applicano: 
 
  - la sezione V, paragrafo 2, limitatamente al contributo alle spese
di procedura a carico del cliente; 
 
  - le disposizioni sul reclamo e sulle  modalita'  di  presentazione
del ricorso contenute nella sezione VI, paragrafo 1. 
 
3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso 
 
  La  segreteria  tecnica  territorialmente   competente   cura   gli
adempimenti ed  esercita  le  funzioni  previste  dalla  sezione  IV,
paragrafo 1. Essa, in particolare, cura la formazione  del  fascicolo
da sottoporre ai componenti del Collegio, nel quale la relazione  del
prefetto  tiene  luogo  della  relazione  di  cui  alla  sezione  IV,
paragrafo 1. 
 
  Qualora  la  segreteria  tecnica  ravvisi   l'incompletezza   della
documentazione,  viene  fissato  il  termine  per   le   integrazioni
necessarie. 
 
  Il Collegio si pronuncia sulla segnalazione del prefetto  entro  30
giorni dalla data della  sua  ricezione  da  parte  della  segreteria
tecnica. Tale termine puo' essere prorogato una volta soltanto per un
periodo complessivamente non superiore a 30 giorni. 
 
  La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti,
secondo quanto previsto nei paragrafi 2 e 3 della sezione VI, e,  per
conoscenza, al prefetto. 
 
 
                             SEZIONE VII 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Adesione alla rete Fin-Net 
 
  L'Arbitro Bancario Finanziario aderisce alla rete Fin-Net (40) . La
rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei  sistemi  di
alternative  dispute  resolution  (ADR)  nell'ambito   dello   spazio
economico  europeo,  e'  composta   da   organismi   di   risoluzione
stragiudiziale delle  controversie  operanti  nei  settori  bancario,
finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati  membri;  essa
permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale di
ADR, il quale, avvalendosi del  supporto  informativo  fornito  dalla
rete stessa, lo mette in collegamento - se esistente - con il sistema
equivalente nel Paese in cui opera l'intermediario. 
 
  In virtu' dell'adesione alla rete Fin-Net, il cliente italiano  che
intenda presentare un ricorso  stragiudiziale  nei  confronti  di  un
intermediario estero il quale, ai sensi della  sezione  II,  non  sia
tenuto ad aderire all'ABF, puo'  contattare  la  segreteria  tecnica.
Questa verifica se  l'intermediario  estero  aderisca  a  un  sistema
stragiudiziale facente parte della rete Fin-Net e, in caso  positivo,
fornisce al cliente ogni informazione utile sul  funzionamento  della
rete,  presta  assistenza  al  medesimo  nella  predisposizione   del
ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e  il  sistema  di  ADR
competente  per  la  trattazione  del  ricorso  e,  su  richiesta  di
quest'ultimo, fornisce collaborazione tecnica e giuridica  in  ordine
alle questioni oggetto del ricorso. 
 
  Sempre in virtu' dell'adesione alla rete Fin-Net, l'ABF puo' essere
adito in relazione a controversie promosse  da  clienti  residenti  o
domiciliati in altro Stato membro, qualora cio'  sia  previsto  dalla
disciplina di tale Stato. 
 
2. Risoluzione delle controversie dei consumatori online  tramite  la
Piattaforma ODR 
 
  In caso di controversie  che  riguardino  un  intermediario  estero
insediato nel territorio dell'Unione europea derivanti  da  contratti
di vendita o di servizi stipulati online in materia di  operazioni  e
servizi bancari e finanziari, il cliente  consumatore  italiano  puo'
presentare  ricorso  tramite  la  piattaforma  ODR,  ai   sensi   del
Regolamento 524/2013.  Il  cliente  consumatore  puo'  contattare  la
segreteria  tecnica,  che  fornisce  ogni  informazione   utile   sul
funzionamento  della  piattaforma  ODR  e  presta  assistenza   nella
predisposizione del ricorso tramite la piattaforma stessa. 
 
3. Trasparenza e contratti 
 
  Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa  in
merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di
trasparenza (cfr. la "Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e
finanziari") il diritto del cliente di adire l'ABF  e  riportando  le
informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri
di telefono, sito internet). 
 
  Il diritto  di  ricorrere  all'ABF  non  puo'  formare  oggetto  di
rinuncia da parte del cliente e deve  essere  espressamente  previsto
nel  contratto  se  questo   contiene   clausole   compromissorie   o
concernenti  il  ricorso   ad   altri   meccanismi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie. 
 
4. Sospensione dei termini 
 
  I termini  previsti  dalle  presenti  disposizioni,  tranne  quelli
relativi alla trattazione del reclamo, sono sospesi ogni anno dal  1°
al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

(1) Ai sensi della delibera del CICR n. 275  del  29  luglio  2008  e
    successive   modificazioni,   per    sistema    di    risoluzione
    stragiudiziale delle controversie si  intende  l'insieme  formato
    dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli
    intermediari e dei  clienti  coinvolti  nella  controversia,  dal
    procedimento e dalle relative  strutture  organizzative  regolato
    dalla presente disciplina. 

(2) Tra  le  ipotesi  di  relazione  con   l'intermediario   per   la
    prestazione di servizi bancari e finanziari  rientrano  anche  le
    trattative precontrattuali, che possono dar luogo a  controversie
    concernenti il rispetto delle norme in  materia  di  trasparenza,
    indipendentemente dall'effettiva conclusione di un contratto. 

(3) Il riferimento e' alla nozione di servizi di pagamento  contenuta
    nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. 

(4) Fino alla istituzione dell'elenco di  cui  all'articolo  112  del
    T.U. per  i  confidi  diversi  da  quelli  tenuti  ad  iscriversi
    all'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.  si  fa  riferimento
    all'elenco generale dedicato ai confidi ai sensi  dell'art.  155,
    comma 4, del T.U. (nel testo precedente  la  riforma  recata  dal
    D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141). 

(5) Fa fede il protocollo della data di ricezione del ricorso. Non e'
    possibile  presentare  ricorso  all'ABF   nei   confronti   degli
    intermediari dalla data di efficacia  del  provvedimento  che  ne
    dispone la revoca o la  decadenza  dall'autorizzazione  ai  sensi
    degli artt. 14, 96 quinquies e 113 ter T.U. A partire dal termine
    previsto dall'art. 83,  comma  1  del  T.U.  non  possono  essere
    proposti ne' proseguiti ricorsi nei confronti degli  intermediari
    sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, o nei  confronti
    di residual entities sottoposte a liquidazione a seguito  di  una
    procedura di risoluzione; il Collegio o il Presidente  dichiarano
    che il ricorso non puo' proseguire. 

(6) L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
    n. 58 esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi  e
    alle attivita'  di  investimento,  al  collocamento  di  prodotti
    finanziari  nonche'  alle  operazioni  e  ai  servizi  che  siano
    componenti di prodotti finanziari  assoggettati  alla  disciplina
    dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo  II,  capo  I,
    del medesimo decreto legislativo. In  ogni  caso,  ai  sensi  del
    citato art. 23, comma 4, alle operazioni di  credito  nonche'  ai
    servizi e conti di pagamento disciplinati  dai  capi  I-bis,  II,
    II-bis e II-ter del titolo VI del T.U. si applicano le pertinenti
    disposizioni del titolo VI  del  medesimo  T.U.  Si  richiama  la
    competenza dell'Arbitro per le  Controversie  Finanziarie  (ACF),
    istituito ai sensi del decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.
    179, come modificato dal decreto legislativo 6  agosto  2015,  n.
    130 e disciplinato dal  Regolamento  Consob  4  maggio  2016.  Il
    coordinamento tra ABF e ACF e' rimesso a un protocollo di intesa. 

(7) Resta  fermo  che  non  possono  essere  sottoposte  all'ABF   le
    controversie per le quali  sia  intervenuta  la  prescrizione  ai
    sensi della disciplina generale. 

(8) Rientrano   tra   le   controversie   sottoposte    all'autorita'
    giudiziaria  i  procedimenti   di   esecuzione   forzata   e   di
    ingiunzione. 

(9) La mancata adesione all'ABF comporta anche  l'applicazione  della
    sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144, comma  4,
    del T.U. La  mancata  adesione  dell'intermediario  comunque  non
    comporta  l'inammissibilita'  dei  ricorsi  presentati  nei  suoi
    confronti. 

(10) Banca  d'Italia,  Dipartimento   Tutela   della   Clientela   ed
     Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti,
     Divisione Arbitro Bancario Finanziario. 

(11) La comunicazione e' effettuata prima di iniziare l'attivita'  in
     Italia o al momento successivo in  cui  l'intermediario  intende
     avvalersi di questa facolta'. 

(12) Il provvedimento di manifesta inammissibilita' e'  adottato  dal
     Presidente del Collegio individuato secondo gli ordinari criteri
     di competenza territoriale. 

(13) Il  riconoscimento  viene  effettuato  entro  120  giorni  dalla
     ricezione dell'istanza; l'unita' organizzativa competente e'  il
     Dipartimento Tutela della Clientela ed  Educazione  Finanziaria,
     Servizio  Tutela  individuale  dei  Clienti,  Divisione  Arbitro
     Bancario Finanziario. 

(14) La designazione  e'  comunicata  al  Dipartimento  Tutela  della
     Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale
     dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario. 

(15) Ne consegue la possibilita', per chi  abbia  gia'  ricoperto  la
     carica di componente di un  Collegio  (supplente  o  effettivo),
     anche per due mandati  consecutivi,  di  svolgere  un  ulteriore
     mandato rinnovabile in qualita' di Presidente, e per  chi  abbia
     ricoperto  la  carica  di  Presidente,  anche  per  due  mandati
     consecutivi, di svolgere un  ulteriore  mandato  rinnovabile  in
     qualita' di componente. 

(16) La provenienza della precedente designazione (dalle Associazioni
     di intermediari o  clienti  ovvero  dalla  Banca  d'Italia)  non
     rileva ai fini del nuovo incarico, che potra'  essere  rinnovato
     secondo i criteri sopra indicati. 

(17) Sono  considerate  le   esperienze   nel   settore   finanziario
     (esponenti aziendali, componenti gli organi delle  procedure  di
     crisi,  dipendenti  delle   autorita'   di   vigilanza   cessati
     dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, revisori  contabili,
     consulenti)  e   quelle   maturate   in   generale   nel   campo
     dell'arbitrato o della  conciliazione,  nonche'  l'attivita'  di
     docenza  e  le  pubblicazioni  in   discipline   giuridiche   ed
     economiche. 

(18) Ad esempio, per prestare  o  aver  prestato  occasionalmente  la
     propria collaborazione professionale a favore di una delle parti
     della controversia nel triennio precedente. 

(19) Cfr. il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. 

(20) I membri designati dalle associazioni dei clienti sono due  (uno
     sorteggiato  tra  i  membri  designati  dalle  associazioni  dei
     consumatori e uno fra i membri espressi dalle associazioni delle
     altre categorie  di  clienti)  e  si  alternano  a  comporre  il
     Collegio di coordinamento secondo le  medesime  regole  previste
     dal par. 4 per il funzionamento dell'organo decidente. 

(21) L'anzianita' si determina in base alla permanenza  nella  carica
     o, in caso di uguale permanenza, in base all'eta' anagrafica. In
     caso di assenza, astensione o  impedimento  dei  componenti,  le
     relative funzioni sono svolte dai componenti supplenti, estratti
     per secondi. In caso di assenza, astensione  o  impedimento  del
     Presidente le relative funzioni sono svolte dal piu' anziano dei
     due Presidenti che fanno parte del Collegio. 

(22) In accordo con i Presidenti, viene in ogni caso  assicurata  una
     partecipazione equilibrata  tra  i  componenti  designati  dalle
     associazioni dei  clienti  e  da  quelle  rappresentative  degli
     intermediari. I componenti sono individuati  in  relazione  alle
     questioni trattate nella riunione della Conferenza dei Collegi. 

(23) Dipartimento Tutela della Clientela ed  Educazione  Finanziaria,
     Servizio  Tutela  individuale  dei  Clienti,  Divisione  Arbitro
     Bancario Finanziario. 

(24) La Relazione riporta anche informazioni di carattere  statistico
     sulle  procedure  che  hanno  interessato  nel  corso  dell'anno
     ciascun intermediario, ivi compreso il  numero  delle  eventuali
     inadempienze  e  quello  dei  ricorsi  nei  quali  e'  risultato
     soccombente rispetto al numero totale  dei  ricorsi  decisi  nei
     suoi  confronti  e  ogni  altro  contenuto  indicato   dall'art.
     141-quater, comma 2, del Codice del Consumo. 

(25) Nel calcolo della percentuale dei ricorsi accolti  non  rilevano
     quelli conclusi con dichiarazione di  cessazione  della  materia
     del contendere. 

(26) In tali casi le quote  non  riscosse  andranno  ripartite  sugli
     altri intermediari. 

(27) Sono tuttavia ammissibili  i  ricorsi  proposti  in  assenza  di
     reclamo  all'intermediario  relativi  a  controversie   pendenti
     davanti all'autorita' giudiziaria per le quali il giudice  abbia
     rilevato   il   mancato   esperimento   della   condizione    di
     procedibilita' ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  commi
     1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28.  Sono
     inoltre fatti salvi i casi in cui l'intermediario non sia tenuto
     ad istituire procedure e a dotarsi di  strutture  dedicate  alla
     gestione dei reclami. 

(28) Cfr.  la  disciplina  di  trasparenza  dei  servizi  bancari   e
     finanziari, sez. XI, par. 3. 

(29) La manifesta inammissibilita' ricorre ad  esempio  nei  seguenti
     casi: a) mancata presentazione del preventivo reclamo  (salvi  i
     casi in cui questa non sia prevista); b) ricorsi che palesemente
     non rientrino nella competenza  dell'ABF;  c)  ricorsi  proposti
     oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del
     reclamo all'intermediario; d) ricorsi in cui  sia  indeterminato
     il cliente o l'intermediario oppure proposti  nei  confronti  di
     soggetti che non sono intermediari; e) ricorsi in cui manchi  la
     contestazione  di  un   comportamento   dell'intermediario;   f)
     controversia  sottoposta  all'autorita'  giudiziaria  oppure  ad
     altra procedura di risoluzione stragiudiziale su iniziativa  del
     cliente, ovvero controversia sottoposta a procedura conciliativa
     dall'intermediario con l'adesione del cliente. 

(30) Se l'intermediario  aderisce  e  adempie  al  provvedimento  del
     Presidente,  il  contributo  alle  spese  della   procedura   e'
     determinato in misura ridotta (pari a  100  euro).  E'  comunque
     prevista  la  restituzione,  a  carico  dell'intermediario,  del
     contributo di 20 euro versato dal ricorrente. 

(31) Se il Collegio accoglie  il  ricorso  confermando  la  soluzione
     adottata nel provvedimento del Presidente,  il  contributo  alle
     spese della procedura e' determinato in misura maggiorata  (pari
     a 400 euro), fermo restando l'obbligo di restituzione  a  carico
     dell'intermediario  del  contributo  di  20  euro  versato   dal
     ricorrente. 

(32) La proposta del Presidente di  una  soluzione  anticipata  della
     lite su base concordata non rientra nell'ambito di  applicazione
     degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010. 

(33) Laddove il Collegio  accerti  che  il  solo  ricorrente  non  ha
     manifestato la volonta' di addivenire alla soluzione  anticipata
     della lite e la decisione accolga il ricorso sostanzialmente nei
     termini di cui alla  proposta  del  Presidente,  egli  perde  il
     diritto  alla  restituzione   del   contributo   di   20   euro;
     l'intermediario, in questo caso, e' tenuto  a  corrispondere  un
     contributo alle spese  della  procedura  determinato  in  misura
     ridotta (100 euro). Se il Collegio  accerta  che  il  fallimento
     della soluzione anticipata della lite e' riconducibile  al  solo
     intermediario e la decisione accoglie il ricorso sostanzialmente
     nei  termini  di  cui  alla  comunicazione  del  Presidente,  il
     contributo alle spese della procedura dovuto  dall'intermediario
     e' determinato in  misura  maggiorata  (pari  a  400  euro).  E'
     comunque prevista la restituzione, a carico  dell'intermediario,
     del contributo  di  20  euro  versato  dal  ricorrente.  Qualora
     entrambe  le  parti  non  abbiano  manifestato  la  volonta'  di
     addivenire alla soluzione anticipata della lite, le spese  della
     procedura si  applicano  nella  misura  ordinariamente  prevista
     (cfr. Sez. V, par. 2). 

(34) In  questo  caso  il  contributo  alle  spese  della   procedura
     richiesto all'intermediario e'  determinato  in  misura  ridotta
     (pari a 100 euro).  E'  comunque  prevista  la  restituzione,  a
     carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal
     ricorrente. 

(35) L'estinzione del procedimento opera soltanto se il  giudice  non
     dichiara entro la prima udienza l'improcedibilita' della domanda
     giudiziale  per  il  mancato  esperimento  della  condizione  di
     procedibilita', fissando alle parti i termini di cui all'art. 5,
     comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010. 

(36) Rientrano   tra   le   controversie   sottoposte   all'autorita'
     giudiziaria,  dal  ricorrente  o  dall'intermediario,  anche   i
     procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione. 

(37) Gli  importi  contenuti  nelle  pronunce  di  accoglimento  sono
     arrotondati all'unita' di euro (per eccesso se  la  prima  cifra
     dopo la virgola e' uguale o superiore a 5; per  difetto,  se  la
     prima cifra dopo la virgola e' inferiore a 5). 

(38) L'intermediario,  una  volta  pubblicato   l'inadempimento   sul
     proprio sito internet,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  alla
     segreteria tecnica. 

(39) Per le istanze di correzione delle  decisioni  del  Collegio  di
     coordinamento  e'  competente  il  Presidente  del  Collegio  di
     coordinamento. 

(40) La rete Fin-Net e' stata promossa dalla  Commissione  europea  a
     partire dal 2001, in attuazione  della  propria  Raccomandazione
     del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi
     responsabili   per   la   risoluzione   extragiudiziale    delle
     controversie in materia di consumo.