(Allegato-Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il Comune di Partinico (Palermo),  i  cui  organi  elettivi  sono
stati rinnovati nelle  consultazioni  amministrative  del  10  giugno
2018,  presenta  forme  di  ingerenza  da  parte  della  criminalita'
organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e
l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento  e  il
funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    Con decreto del  18  giugno  2019  il  Presidente  della  Regione
Siciliana, preso atto dell'avvenuta decadenza  del  sindaco  e  della
giunta  comunale  a  causa  delle  dimissioni  rassegnate  dal  primo
cittadino, divenute irrevocabili a termini di legge, ha  nominato  un
commissario straordinario per la gestione del comune in  sostituzione
degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile. 
    In seguito, alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio
svolto nei confronti dell'amministrazione comunale,  il  prefetto  di
Palermo, con decreto del 16 gennaio 2020, successivamente  prorogato,
ha  disposto  l'accesso  presso  l'ente  ex  art.  143  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito. 
    Al termine delle indagini effettuate, la  commissione  incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle
quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e  la
sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione  del  procuratore
della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo   -   direzione
distrettuale antimafia, ha predisposto l'allegata relazione  in  data
10 aprile 2020,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e
rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  e   indiretti   degli
amministratori locali con la criminalita' organizzata e su  forme  di
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto,  i  presupposti
per l'adozione del provvedimento dissolutorio di  cui  al  menzionato
art. 143. 
    I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno  preso  in  esame  la
cornice criminale e il contesto  ambientale  nonche'  il  complessivo
andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai
rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, evidenziando
come l'uso distorto della cosa pubblica  si  sia  concretizzato,  nel
tempo, nel favorire  soggetti  o  imprese  collegati  direttamente  o
indirettamente ad ambienti criminali. 
    Il  prefetto  si  sofferma  sulla  storia  recente   del   locale
mandamento mafioso, cristallizzata nelle sentenze di condanna  emesse
a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria  «Terra  bruciata»,
«The end», «Nuovo mandamento», «Kelevra» e «Game over», che  si  sono
susseguite dal 2005 al 2018. Le risultanze delle predette  azioni  di
polizia hanno fatto emergere, tra l'altro, i numerosi  avvicendamenti
- a volte verificatisi a seguito di sanguinose faide tra  consorterie
rivali - ai vertici di quel mandamento, strettamente legato  al  c.d.
clan dei corleonesi e dotato di un peso  strategico  nelle  dinamiche
criminali di «cosa nostra» in quanto radicato in  un'area  geografica
ricca di importanti realta' economiche. 
    Dagli  esiti  dell'operazione   «Game   over»   sono   emersi   i
pregiudizievoli collegamenti tra esponenti della compagine di governo
dell'ente ed elementi della criminalita' organizzata locale. 
    In particolare, fonti  tecniche  di  prova  hanno  disvelato  sia
l'interesse di un pregiudicato, gia' condannato in via definitiva per
associazione di tipo mafioso, a ottenere la nomina di un  consigliere
alla carica di presidente  del  consiglio  comunale  sia  i  contatti
intercorsi in tal  senso  tra  il  pregiudicato,  il  consigliere  in
questione e il coniuge di un altro componente dell'organo consiliare. 
    Gli accertamenti svolti dalle autorita'  inquirenti  hanno  anche
messo in luce le convergenze di interessi tra soggetti  affiliati  al
citato mandamento mafioso e un ulteriore consigliere comunale nonche'
i «rapporti amicali» tra un esponente di  vertice  del  mandamento  e
quest'ultimo consigliere, rinviato  a  giudizio  per  il  delitto  di
associazione per delinquere e per i delitti di cui agli  articoli  81
cpv., 110, 640, comma 2, n. 1, del codice penale e art. 4, commi 1  e
4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi  nel
settore del giuoco e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive». 
    In tale contesto, il prefetto pone in rilievo le anomale  vicende
che hanno caratterizzato la vita politica dell'amministrazione eletta
nel 2018, con un sindaco non sostenuto dalla sua  stessa  maggioranza
consiliare in relazione all'adozione di provvedimenti essenziali  per
il ripristino della legalita' e per il  risanamento  finanziario  del
comune. Il primo cittadino ha dapprima  proceduto,  a  gennaio  2019,
alla designazione  di  nuovi  assessori  in  sostituzione  di  quelli
precedentemente nominati e, il successivo 3 maggio, ha rassegnato  le
dimissioni dalla carica elettiva. 
    Nella  relazione   prefettizia   si   riferisce   poi   dell'atto
intimidatorio compiuto ai danni di un automezzo comunale in dotazione
all'ufficio manutenzione, su  cui  il  1°  ottobre  2018  sono  stati
rinvenuti una tanica di benzina  e  un  accendino;  analogo  episodio
intimidatorio si e' verificato il  28  dicembre  dello  stesso  anno,
quando due veicoli di proprieta' dell'ente sono stati  danneggiati  a
seguito di incendio. 
    Gli accertamenti effettuati dalla commissione di  indagine  hanno
altresi' fatto emergere che diversi esponenti degli organi elettivi e
dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi
di natura penale - sono risultati vicini ad  ambienti  criminali  per
rapporti familiari o di frequentazione. 
    In ordine all'attivita' contrattuale posta in essere dal  comune,
il prefetto segnala che fino all'insediamento - a novembre 2018 - del
nuovo segretario generale, l'ente ha sistematicamente pretermesso  di
richiedere la prescritta documentazione antimafia. Parimenti, solo  a
decorrere da agosto  2019,  a  seguito  delle  specifiche  iniziative
assunte dal citato segretario  generale,  il  comune  ha  iniziato  a
espletare i dovuti controlli antimafia nei confronti dei titolari  di
autorizzazioni,  licenze  e  abilitazioni,  alcuni  dei  quali   sono
risultati gravati da pregiudizi  penali  ovvero  vicini  ad  ambienti
criminali per rapporti familiari. 
    Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno poi fatto emergere
gravi, reiterate illegittimita' nel settore ambientale, in  relazione
al quale e' stato accertato che dal 2016 e fino a  gennaio  2019,  in
violazione del principio della unicita' della gestione integrata  del
ciclo dei rifiuti - sancito dagli articoli  200  e  202  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepito dalla legge regionale  8
aprile 2010, n. 9 - l'amministrazione comunale  ha  posto  in  essere
plurime procedure di gara per  il  nolo,  a  freddo  e  a  caldo,  di
automezzi da adibire al servizio di raccolta e trasporto dei  rifiuti
solidi urbani gestito dall'autorita' d'ambito ottimale. 
    Con  maggior  dettaglio  esplicativo,  il  prefetto  rimarca  che
successivamente alla revoca  di  una  precedente  aggiudicazione  per
grave illecito professionale ex art. 80, comma  5,  lettera  c),  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  -  «Codice  dei  contratti
pubblici» - a marzo 2018 il comune ha indetto una gara informale  con
invito a cinque ditte per la fornitura  a  nolo  degli  automezzi  in
questione, conclusasi a febbraio 2019 in  favore  dell'unica  impresa
partecipante, poi destinataria di  un'interdittiva  antimafia  emessa
dalla prefettura di Palermo il 6 settembre 2019 e  gia'  beneficiaria
nel 2016 di analoghi affidamenti disposti in via diretta a seguito di
ripetuti, artificiosi frazionamenti e  in  spregio  al  principio  di
rotazione sancito dalla normativa vigente in materia. 
    In base agli esiti dell'accesso la  predetta  gara  informale  e'
risultata connotata da innumerevoli profili di irregolarita', tra cui
la  previsione  in  sede  di  bando  di   requisiti   immotivatamente
restrittivi  del  favor  partecipationis  in  ordine  alla  capacita'
tecnica nonche' l'erronea indicazione dell'importo a  base  d'asta  -
quale parametro per la verifica della capacita' economico-finanziaria
dei concorrenti - determinato in misura inferiore a quella effettiva,
atteso che  nel  contratto  era  stata  inserita  la  clausola  sulla
facolta' di proroga dell'affidamento per ulteriori sei mesi. 
    E' stato anche riscontrato l'immotivato ricorso  al  criterio  di
aggiudicazione del «prezzo piu' basso» in  violazione  dell'art.  95,
commi 4 e 5, del codice dei contratti pubblici oltre che l'elusione -
attraverso l'affidamento  della  fornitura  degli  automezzi  con  il
sistema del «nolo a caldo» - dei  limiti  imposti  all'assunzione  di
nuovo personale nel settore  della  gestione  integrata  dei  rifiuti
dall'art. 19, commi 6 e 7, della menzionata legge regionale n. 9  del
2010. 
    L'impresa affidataria della fornitura si e' poi resa responsabile
di gravi e reiterate inadempienze nella fase esecutiva del  contratto
tra cui, segnatamente, l'utilizzo come deposito degli automezzi di un
terreno di proprieta' di una societa' - che  annovera  tra  i  propri
soci e dipendenti soggetti vicini ad ambienti criminali per  rapporti
familiari  o  di  frequentazione  -  in  violazione  delle   clausole
contrattuali che prevedevano la consegna degli automezzi al comune il
quale avrebbe quindi provveduto alla loro custodia. 
    In relazione  alla  descritta  vicenda,  il  prefetto  evidenzia,
altresi', che nonostante  le  ripetute  segnalazioni  delle  predette
inadempienze da parte dell'autorita' d'ambito  ottimale  -  attestate
anche dalle risultanze di un controllo  effettuato,  su  disposizione
del sindaco, dalla polizia locale a settembre  2018  -  i  competenti
uffici comunali si sono limitati ad applicare lievi penali alla ditta
affidataria e solo nel successivo mese di novembre, in conseguenza di
reiterate sollecitazioni del segretario generale, si sono determinati
ad  avviare  il  procedimento  finalizzato   alla   risoluzione   del
contratto, avvenuta il 31 dicembre 2018. 
    Nel  settore  dei  servizi  socio-assistenziali   le   risultanze
dell'accesso hanno messo in luce il sistematico ricorso  a  procedure
di affidamento non concorrenziali, senza garantire  adeguati  livelli
di trasparenza e senza effettuare le prescritte  verifiche  antimafia
ovvero effettuandole con notevole ritardo. 
    Il prefetto riferisce che da tale  modus  operandi  hanno  tratto
vantaggio  tre  ditte  beneficiarie  della  quasi   totalita'   degli
affidamenti disposti dall'amministrazione comunale dal 2018  a  oggi,
le quali hanno  operato  anche  congiuntamente  -  come  associazione
temporanea   di   imprese   oppure   facendo   ricorso   all'istituto
dell'avvalimento ex art. 89 del codice dei contratti pubblici - in un
regime di sostanziale oligopolio. 
    In merito a tali vicende assume valore sintomatico la circostanza
che le tre ditte in questione annoverano tra i  propri  dipendenti  o
amministratori soggetti legati da vincoli familiari a esponenti della
criminalita' mafiosa locale. 
    Per quanto riguarda piu' nel dettaglio la gestione di una casa di
riposo comunale, l'organo ispettivo  ha  rilevato  gravi  anomalie  e
illegittimita' nelle procedure espletate dall'ente negli anni 2017  -
2019 per  l'individuazione  di  «figure  professionali  diverse».  In
particolare,  viene  stigmatizzata  la  reiterata  inosservanza   del
divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento - in
violazione degli articoli 30, comma  2,  e  35,  commi  4  e  6,  del
summenzionato codice  -  con  conseguente  elusione  delle  verifiche
antimafia prescritte per gli appalti «sopra soglia». 
    Ancora, il prefetto sottolinea la sostanziale disapplicazione del
protocollo di legalita' stipulato il 5 marzo 2019, atteso che per gli
affidamenti ivi contemplati l'amministrazione comunale  ha  inoltrato
alla prefettura di Palermo le richieste di  documentazione  antimafia
come  previste   dallo   stesso   protocollo   successivamente   alla
conclusione dei rapporti contrattuali con le  imprese  affidatarie  o
comunque  in  ritardo  e,  anche  in  questo  caso,  a   seguito   di
sollecitazione da parte del segretario generale. 
    Sempre  con  riferimento  alla  gestione  della  casa  di  riposo
comunale, la commissione di indagine  ha  anche  riscontrato  plurime
illegittimita' quali: l'omessa  adozione  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa  previsto  dall'art.  95,  comma  3,
lettera a), del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti  di
servizi sociali; il mancato rispetto dei criteri stabiliti  dall'art.
9, comma 22, della legge regionale 12  luglio  2011,  n.  12  per  la
composizione delle commissioni di gara;  la  violazione  delle  norme
contabili in materia di copertura finanziaria e di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio di cui agli articoli 183, comma 6, 191, comma 1
e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonche' la  sistematica
inosservanza dell'art. 32, commi 5 e 7, del piu' volte citato  codice
dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede  la  verifica  dei
requisiti  per  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione   quale
adempimento  successivo  all'aggiudicazione  a  cui  e'   subordinata
l'efficacia dell'aggiudicazione stessa. 
    La  commissione  di  indagine   ha   rilevato   analoghe,   gravi
illegittimita' anche nelle procedure  per  la  fornitura  di  derrate
alimentari destinate alla casa di riposo  comunale  che  nel  biennio
2017 - 2018 si sono tutte concluse in favore  di  una  ditta  il  cui
titolare e' legato da vincoli di  parentela  a  esponenti  di  spicco
della mafia corleonese. 
    A  tale  proposito  il  prefetto  sottolinea  che  il  regime  di
sostanziale monopolio in cui aveva operato la ditta in  questione  e'
cessato solo in conseguenza dell'intervento del  segretario  generale
che a dicembre 2018 ha invitato gli uffici  competenti  a  procedere,
previa indagine di  mercato,  all'acquisto  delle  anzidette  derrate
alimentari. 
    Nella relazione prefettizia viene rimarcato che ad agosto 2019 il
segretario  generale  ha  avviato  una   verifica   ispettiva   sugli
affidamenti dei servizi inerenti alla gestione della casa  di  riposo
comunale, a seguito della quale  il  dirigente  competente  e'  stato
invitato  a  ripristinare,  in  via  di  autotutela,   la   legalita'
dell'azione amministrativa. In conseguenza degli esiti della predetta
verifica, due funzionari comunali sono stati destinatari di  sanzioni
disciplinari. 
    In relazione a tale vicenda,  il  prefetto  segnala  inoltre  che
l'organo consiliare si e'  illegittimamente  ingerito  nell'attivita'
riservata alle figure  dirigenziali  -  in  violazione  del  generale
principio di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000
- con particolare riferimento alla gestione  del  personale  comunale
assegnato alla casa di riposo in questione. 
    Lo  stesso  organo   consiliare   -   competente   a   deliberare
l'affidamento in concessione dei servizi ai sensi dell'art. 32, comma
2, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1991,  n.  48  -  ha
ripetutamente e immotivatamente rigettato la proposta della giunta di
«esternalizzare» i servizi inerenti la gestione della citata casa  di
riposo  comunale  e  solo  il  20  gennaio  2020  -   successivamente
all'insediamento della commissione di  indagine  -  ha  approvato  la
proposta in parola. 
    A  tal  riguardo  il  prefetto  stigmatizza  la  circostanza  che
l'ostruzionismo del consiglio comunale nel  procedere  alla  predetta
esternalizzazione non solo ha  impedito  di  realizzare  un  notevole
risparmio, con grave pregiudizio per il comune che si trova in  stato
di dissesto finanziario, ma ha anche comportato  il  protrarsi  delle
descritte  irregolarita'  e  illegittimita'  nella   gestione   della
struttura, da cui hanno  tratto  vantaggio  anche  le  imprese  sopra
menzionate. 
    Infine, sul  piano  economico  gli  accertamenti  esperiti  hanno
evidenziato la situazione gravemente  deficitaria  dell'ente  -  come
detto,  in  stato  di  dissesto  finanziario  -  sulla  quale   hanno
pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attivita' di
riscossione  delle  entrate  comunali  sia  la   scarsa   incisivita'
dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria, di  cui
hanno beneficiato anche soggetti  organici  o  contigui  alle  locali
consorterie criminali. 
    Le  circostanze  analiticamente  esaminate   e   dettagliatamente
riferite nella relazione del prefetto hanno  rivelato  una  serie  di
condizionamenti nell'amministrazione comunale di Partinico (Palermo),
volti a perseguire fini diversi da quelli  istituzionali,  che  hanno
determinato   lo   svilimento   e   la   perdita   di    credibilita'
dell'istituzione locale nonche' il pregiudizio degli interessi  della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del  consiglio  comunale  di  Partinico
(Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267  del
2000. 
    In  relazione  alla  presenza  e  all'estensione   dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 21 luglio 2020 
 
                                  Il Ministro dell'interno: Lamorgese