(Allegato)
                          ALLEGATO TECNICO 
 
Imposizione di oneri di servizio pubblico  sulle  rotte  Crotone-Roma
Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia  e
viceversa. 
 
  A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17  del  Regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  24
settembre 2008, recante norme comuni per la  prestazione  di  servizi
aerei nella Comunita',  il  Governo  italiano,  in  conformita'  alle
decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che ha svolto i  propri
lavori in forma semplificata ed in modalita'  asincrona  -  ai  sensi
dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.  -  su  convocazione  del
Presidente della Regione Calabria del 28 maggio  2020  e  che  li  ha
ultimati con determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  del
Presidente stesso del 1° luglio 2020, ha deciso di imporre  oneri  di
servizio pubblico (d'ora in avanti "OSP") sui servizi aerei di  linea
sulle rotte e con le modalita' di seguito indicate. 
 
  1. Rotte onerate 
 
    * Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, 
    * Crotone-Torino e viceversa, 
    * Crotone-Venezia e viceversa. 
  Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio
delle Comunita' Europee del  18  gennaio  1993  come  modificato  dal
Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm.,  relativo  a  norme  comuni  per
l'assegnazione delle bande orarie negli  aeroporti  della  Comunita',
l'Autorita' competente  potra'  riservare  alcune  bande  orarie  per
l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste  nel  presente
documento. 
 
  2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari 
 
    2.1. Per l'accettazione dell'onere  di  servizio  pubblico  sulle
rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve  essere
vettore aereo comunitario e deve: 
      - essere in possesso del prescritto  certificato  di  Operatore
Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi della normativa dell'UE; 
      - essere in possesso della licenza di  esercizio  di  trasporto
aereo  rilasciata  dall'Autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi ai sensi dell'art. 5, punti 1  e  2  del
Regolamento (CE) 1008/2008; 
      - avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o in wet
lease, per tutto il periodo di  durata  degli  oneri,  di  un  numero
adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie
a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
      - distribuire e vendere i biglietti secondo gli  standard  IATA
con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System),  via
internet, via telefono, presso  le  biglietterie  degli  aeroporti  e
attraverso le agenzie di viaggio; 
      - essere  in  regola  con  le  contribuzioni  previdenziali  ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
      - essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12
marzo 1999, n. 68  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili" e successive modifiche; 
      - impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa
ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 21  aprile  2004  relativo  ai  requisiti  assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; 
      - non essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,
concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. ed ii. e
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una  di
tali situazioni. 
 
    2.2. L'ENAC  verifichera'  che  i  vettori  accettanti  siano  in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. 
    L'ENAC acquisira', inoltre: 
      - l'Informazione antimafia  di  cui  all'art.  84  del  decreto
legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii; 
      - direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC); 
      - per il tramite del vettore aereo,  in  caso  di  vettore  non
italiano, la documentazione equivalente  rilasciata  dalle  autorita'
competenti dello Stato di appartenenza. 
 
  3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 
 
  3.1. Frequenze, orari e numero di posti richiesti 
  Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire  all'utenza  le
frequenze minime, gli orari e il numero minimo di  posti  secondo  le
indicazioni dei seguenti schemi: 
  
  * Rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa 
    

                   +------------------------------------------------+
                   |             PERIODO: tutto l'anno              |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|                  |           |                        |  numero   |
|                  |           |                        |  minimo   |
|                  |   Voli    |                        |giornaliero|
|  Tratta onerata  |giornalieri| Fasce orarie garantite | di posti  |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|                  |           |(volo con) partenza da  |           |
|  Crotone -       |           |Crotone tra le ore 8:00 |           |
|Roma Fiumicino    |   n. 1    |e le ore 9:00           |    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|                  |           |(volo con) partenza da  |           |
|  Roma Fiumicino -|           |Roma Fiumicino tra le   |           |
|Crotone           |   n. 1    |ore 17:30 e le ore 18:30|    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+

    
  * Rotta Crotone - Torino e viceversa 
    

                   +------------------------------------------------+
                   |             PERIODO: tutto l'anno              |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|                  |           |                        |  numero   |
|                  |           |                        |  minimo   |
|                  |   Voli    |                        |giornaliero|
|  Tratta onerata  |settimanali| Fasce orarie garantite | di posti  |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|Crotone - Torino  | n. 3 (*)  |Libere(**)              |    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|Torino - Crotone  | n. 3 (*)  |Libere(**)              |    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+

    
  * Rotta Crotone-Venezia e viceversa 
    

                   +------------------------------------------------+
                   |             PERIODO: tutto l'anno              |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|                  |           |                        |  numero   |
|                  |           |                        |  minimo   |
|                  |   Voli    |                        |giornaliero|
|  Tratta onerata  |settimanali| Fasce orarie garantite | di posti  |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|Crotone-Venezia   | n. 2 (*)  |Libere(**)              |    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+
|Venezia-Crotone   | n. 2 (*)  |Libere(**)              |    70     |
+------------------+-----------+------------------------+-----------+

    
  (*)in giorni differenti a scelta del  vettore  (preferibilmente  il
lunedi' e venerdi') con andata e ritorno nello stesso giorno. 
  (**) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operativita'  dello
scalo di Crotone (8:00-20:00). 
  
  Per tutte le rotte  sopraindicate  l'intera  capacita'  di  ciascun
aeromobile dovra' essere messa in vendita  secondo  il  regime  degli
oneri. 
 
  3.2. Operativita' dei voli 
  Eventuali modifiche della  programmazione  indicata  nel  paragrafo
3.1. saranno preventivamente  concordate  tra  MIT,  ENAC  e  Regione
Calabria  una  volta  accertata  la  disponibilita'  del  vettore   e
verificata dall'ENAC  la  presenza  di  slot  disponibili  presso  il
Coordinatore   delle   bande   orarie   negli   aeroporti    italiani
(ASSOCLEARANCE). 
 
  3.3. Tariffe 
 
  3.3.1. RESIDENTI 
  Le   tariffe   agevolate   massime   (senza   restrizioni   e   non
contingentate) da applicare, su ciascuna rotta onerata, ai  residenti
in Calabria per tutto l'anno sono le seguenti: 
 
=====================================================================
|                                |    TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA     |
|         ROTTA ONERATA          |(escluso tasse aeroportuali e IVA)|
+================================+==================================+
|Crotone - Roma Fiumicino o vv   |             € 45,00              |
+--------------------------------+----------------------------------+
|Crotone - Torino o vv           |             € 55,00              |
+--------------------------------+----------------------------------+
|Crotone - Venezia o vv          |             € 55,00              |
+--------------------------------+----------------------------------+
 
  3.3.2. NON RESIDENTI 
  Le tariffe da applicare su ciascuna rotta onerata ai non  residenti
in Calabria sono libere. 
 
  3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel  paragrafo  3.3.1.
sono comprensive  di  fuel  surcharge  ed  al  netto  di  IVA,  tasse
aeroportuali e oneri addizionali. 
  Non e' ammessa l'applicazione  di  alcun  tipo  di  surcharge,  non
prevista per legge, da parte del vettore accettante. 
  Dovra' essere prevista almeno  una  modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 
 
  3.3.4. Le tariffe agevolate massime  di  cui  al  paragrafo  3.3.1.
vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita': 
         a)  ogni  anno,  entro   l'inizio   di   ciascuna   stagione
aeronautica estiva, si procedera' al riesame  delle  tariffe  onerate
sulla base del tasso di inflazione dell'anno  solare  precedente  (1°
gennaio - 31 dicembre)  calcolato  sulla  base  dell'indice  generale
ISTAT/FOI dei prezzi  al  consumo.  L'eventuale  adeguamento  decorre
dall'inizio della stagione aeronautica estiva. 
         b) ogni  semestre,  a  partire  dall'inizio  della  stagione
aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti  oneri,  in
caso di variazione superiore al 5% della media semestrale  del  costo
del carburante, espresso in euro, rispetto al  costo  del  carburante
preso  a   riferimento   in   occasione   dell'ultimo   aggiornamento
effettuato. Al momento di procedere con il  primo  aggiornamento,  la
valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet  fuel  -
poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento.
Le tariffe devono essere  modificate  percentualmente  rispetto  alla
variazione rilevata,  in  proporzione  all'incidenza  del  costo  del
carburante  sul  totale  dei  costi  per  ora  di  volo  che,  per  i
collegamenti onerati da e per Crotone e' pari al18 %. 
            Ai fini del calcolo della media semestrale sono  soggette
a rilevazioni le quotazioni mensili  del Jet fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse  in   euro,    relative   ai   periodi   dicembre-maggio   e
giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet
fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
            La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il
dimensionamento  del  servizio  e'  pari  a  570,21   euro/tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
            Gli    eventuali     aumenti/diminuzioni     decorreranno
dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di
rilevazione. 
  Ai  predetti  adeguamenti  provvede  il   MIT,   mediante   decreto
direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. 
  In fase di primo aggiornamento - per entrambi i casi  di  cui  alle
lettere  a)  e  b)  -,   qualora   sussistesse   ancora   l'emergenza
epidemiologica per la pandemia di COVID-19 o  fossero  richieste,  in
fase post emergenziale, perduranti restrizioni  negli  operativi,  si
provvedera' agli adeguamenti solo qualora dovessero concretizzarsi in
un aumento delle tariffe. 
  L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate
ai vettori che operano le rotte. 
  Nel caso di gare europee gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e
b) saranno effettuati prendendo a riferimento  le  tariffe  agevolate
sopraindicate oppure, se presenti, le tariffe  ribassate  offerte  in
gara dai vettori aggiudicatari delle gare stesse. 
 
  3.4. Continuita' dei servizi 
  I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano
a: 
    a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata
in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione; 
    b) effettuare per ciascun anno almeno il 98%  dei  voli  previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati
direttamente imputabili al vettore. 
       Non   costituisce   inadempimento   imputabile   al    vettore
l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: 
         * pericolose condizioni meteorologiche; 
         * chiusura di uno degli  aeroporti  indicati  nel  programma
operativo; 
         * problemi di sicurezza; 
         * scioperi; 
         * casi di forza maggiore. 
         Tra i casi di forza maggiore rientrano anche quelle  ipotesi
in cui, perdurando l'emergenza epidemiologica  legata  alla  pandemia
COVID-19, si dovesse  registrare  un  calo  dei  passeggeri  tale  da
pregiudicare la continuita' e sostenibilita' delle operazioni. 
    c) corrispondere all'ENAC a  titolo  di  penale  la  somma  di  €
1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto
b). Al termine di ogni  anno  di  esercizio  l'ENAC  comunichera'  al
vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in
tal senso saranno riallocate per la  continuita'  territoriale  delle
aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone. 
  Il vettore avra', comunque, facolta' di recuperare le frequenze non
effettuate riprogrammandole,  entro  un  tempo  ragionevole  valutato
compatibilmente con la circostanza che ha  determinato  tale  mancata
effettuazione, in aggiunta alle frequenze ordinarie per consentire il
riavviamento dei passeggeri. 
  Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai  vettori
sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste  dalla  normativa
dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie
in tema di trasporto aereo. 
 
  4. Presentazione dell'accettazione 
 
  4.1. I vettori che intendono operare su una  rotta  onerata  devono
presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri  di
servizio pubblico per  almeno  un  anno  indicando  espressamente  il
termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato. 
  Al fine di  consentire  l'ordinata  operativita'  della  rotta,  di
disporre della corretta tempistica per la valutazione  dei  requisiti
di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita'  delle  bande
orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione  di
accettazione ed il programma operativo  conforme  a  quanto  previsto
nell'imposizione  degli  oneri  dovranno  essere  presentati   almeno
sessanta giorni prima della data a  partire  dalla  quale  i  vettori
intendono operare il servizio. 
  In fase di prima  applicazione,  non  potranno  essere  accolte  le
accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto  con  il
vettore aereo selezionato a seguito delle apposite gare eventualmente
bandite ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e  10  -  e  17  del
Regolamento (CE) 1008/2008. 
  Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di  servizio  pubblico
in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza  compensazione,  si
impegna a: 
    a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta'
e l'affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto  forma
di fideiussione bancaria o assicurativa  a  scelta  del  vettore  che
dovra' ammontare a: 
       - per la  rotta  Crotone  -  Roma  Fiumicino  e  viceversa:  €
38.220,00; 
       - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 25.740,00; 
       - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 15.600,00. 
       La garanzia deve essere efficace alla  data  di  presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
previa costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
    b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta  esecuzione
del  servizio,  a  favore  dell'ENAC,  sotto  forma  di  fideiussione
bancaria o assicurativa a scelta del vettore.  Tale  garanzia  dovra'
ammontare a: 
       - per la  rotta  Crotone  -  Roma  Fiumicino  e  viceversa:  €
114.660,00; 
       - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 77.220,00; 
       - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 46.800,00. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio stesso e, comunque, non prima  della  verifica  delle  somme
eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo  3.4.
lett. c). 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e b),  a  favore  dell'ENAC,
devono  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio   della
preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia
all'eccezione di cui  all'art.  1957,  comma  2  del  codice  civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta  scritta  del  beneficiario  della  fideiussione
stessa, senza  sollevare  alcuna  eccezione  e  nonostante  eventuali
opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di
terzi. 
    Le somme eventualmente introitate a titolo  di  esecuzione  delle
garanzie sopra indicate saranno riallocate per la per la  continuita'
territoriale  delle  aree  che  insistono  nel   bacino   di   utenza
dell'aeroporto di Crotone. 
    c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del  termine  finale
indicato nell'accettazione, l'intenzione  di  concludere  l'esercizio
del servizio entro tale termine  o,  eventualmente,  la  volonta'  di
proseguire nello svolgimento dello stesso  anche  oltre  tale  stesso
termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare  il  periodo
ulteriore - anch'esso non inferiore ad un anno - in cui si impegna  a
garantire il servizio onerato. 
 
  4.2. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla
medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno  programmare
un numero ridotto di frequenze,  purche'  complessivamente  l'insieme
dei voli programmati rispetti quanto  previsto  nei  presenti  oneri.
L'ENAC verifica che l'insieme dei  programmi  operativi  dei  vettori
accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati  negli
oneri. 
  La  fideiussione  di  cui  al  paragrafo  4.1.   lett.   b)   sara'
commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla
quota parte del servizio accettato. 
 
  4.3. L'ENAC verifica  l'adeguatezza  della  struttura  dei  vettori
accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al  servizio
di cui al paragrafo 2 ai fini  del  soddisfacimento  degli  obiettivi
perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito
della verifica, i vettori ritenuti  idonei  a  effettuare  i  servizi
onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a  esercitare  il  traffico
sulle rotte onerate. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande  orarie
per garantire il numero minimo di frequenze di cui al  paragrafo  3.1
del presente allegato tecnico. 
 
  4.4. I vettori aerei  che  accettano  gli  oneri  possono  prestare
servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime,  per
quanto riguarda le frequenze e i posti che  devono  essere  garantiti
dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 
 
  5. Riesame e decadenza dell'imposizione 
 
  5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT  e  con  la  Regione  Calabria,
riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri  di
servizio pubblico su  una  rotta,  nonche'  il  livello  degli  oneri
imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi  la  sua
intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri. 
 
  6. Gara d'appalto 
 
  6.1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del  Reg.  CE  n.
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione  nei
termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare  il  servizio
potra' essere concesso in esclusiva e eventualmente con compensazione
finanziaria, ad un unico vettore per un periodo di tre anni,  per  la
rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, e ad un unico vettore per
un periodo di due anni, per le rotte Crotone - Torino e  viceversa  e
Crotone - Venezia e viceversa.  La  selezione  del  vettore  avverra'
tramite  gara  pubblica  in  conformita'  alla   procedura   prevista
dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario,  nonche'  alle
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto
forma di obbligazioni di oneri  di  servizio  pubblico  alle  imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. 
 
  6.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione,  venga
confermata la necessita'  di  continuare  a  operare  i  collegamenti
onerati e venga accertata la disponibilita' finanziaria per sostenere
l'onere della relativa compensazione  da  corrispondere  al  vettore,
l'ENAC, acquisito il  parere  favorevole  del  MIT  e  della  Regione
Calabria, puo'  richiedere  all'aggiudicatario  la  disponibilita'  a
proseguire il servizio, alle  medesime  condizioni,  per  un  periodo
massimo di un anno sulla rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa e
per un periodo massimo di due anni sulle rotte  Crotone  -  Torino  e
viceversa e Crotone - Venezia e viceversa.