ALLEGATO TECNICO Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa. A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che ha svolto i propri lavori in forma semplificata ed in modalita' asincrona - ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm. - su convocazione del Presidente della Regione Calabria del 28 maggio 2020 e che li ha ultimati con determinazione motivata di conclusione positiva del Presidente stesso del 1° luglio 2020, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti "OSP") sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalita' di seguito indicate. 1. Rotte onerate * Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, * Crotone-Torino e viceversa, * Crotone-Venezia e viceversa. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari 2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: - essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della normativa dell'UE; - essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008; - avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o in wet lease, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; - distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso le agenzie di viaggio; - essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; - essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche; - impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; - non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. ed ii. e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente. L'ENAC acquisira', inoltre: - l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii; - direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC); - per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. Frequenze, orari e numero di posti richiesti Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi: * Rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa +------------------------------------------------+ | PERIODO: tutto l'anno | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ | | | | numero | | | | | minimo | | | Voli | |giornaliero| | Tratta onerata |giornalieri| Fasce orarie garantite | di posti | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ | | |(volo con) partenza da | | | Crotone - | |Crotone tra le ore 8:00 | | |Roma Fiumicino | n. 1 |e le ore 9:00 | 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ | | |(volo con) partenza da | | | Roma Fiumicino -| |Roma Fiumicino tra le | | |Crotone | n. 1 |ore 17:30 e le ore 18:30| 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ * Rotta Crotone - Torino e viceversa +------------------------------------------------+ | PERIODO: tutto l'anno | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ | | | | numero | | | | | minimo | | | Voli | |giornaliero| | Tratta onerata |settimanali| Fasce orarie garantite | di posti | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ |Crotone - Torino | n. 3 (*) |Libere(**) | 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ |Torino - Crotone | n. 3 (*) |Libere(**) | 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ * Rotta Crotone-Venezia e viceversa +------------------------------------------------+ | PERIODO: tutto l'anno | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ | | | | numero | | | | | minimo | | | Voli | |giornaliero| | Tratta onerata |settimanali| Fasce orarie garantite | di posti | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ |Crotone-Venezia | n. 2 (*) |Libere(**) | 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ |Venezia-Crotone | n. 2 (*) |Libere(**) | 70 | +------------------+-----------+------------------------+-----------+ (*)in giorni differenti a scelta del vettore (preferibilmente il lunedi' e venerdi') con andata e ritorno nello stesso giorno. (**) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operativita' dello scalo di Crotone (8:00-20:00). Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.2. Operativita' dei voli Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE). 3.3. Tariffe 3.3.1. RESIDENTI Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare, su ciascuna rotta onerata, ai residenti in Calabria per tutto l'anno sono le seguenti: ===================================================================== | | TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA | | ROTTA ONERATA |(escluso tasse aeroportuali e IVA)| +================================+==================================+ |Crotone - Roma Fiumicino o vv | € 45,00 | +--------------------------------+----------------------------------+ |Crotone - Torino o vv | € 55,00 | +--------------------------------+----------------------------------+ |Crotone - Venezia o vv | € 55,00 | +--------------------------------+----------------------------------+ 3.3.2. NON RESIDENTI Le tariffe da applicare su ciascuna rotta onerata ai non residenti in Calabria sono libere. 3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 3.3.4. Le tariffe agevolate massime di cui al paragrafo 3.3.1. vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita': a) ogni anno, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Crotone e' pari al18 %. Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 570,21 euro/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. In fase di primo aggiornamento - per entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) -, qualora sussistesse ancora l'emergenza epidemiologica per la pandemia di COVID-19 o fossero richieste, in fase post emergenziale, perduranti restrizioni negli operativi, si provvedera' agli adeguamenti solo qualora dovessero concretizzarsi in un aumento delle tariffe. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano le rotte. Nel caso di gare europee gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe agevolate sopraindicate oppure, se presenti, le tariffe ribassate offerte in gara dai vettori aggiudicatari delle gare stesse. 3.4. Continuita' dei servizi I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: * pericolose condizioni meteorologiche; * chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo; * problemi di sicurezza; * scioperi; * casi di forza maggiore. Tra i casi di forza maggiore rientrano anche quelle ipotesi in cui, perdurando l'emergenza epidemiologica legata alla pandemia COVID-19, si dovesse registrare un calo dei passeggeri tale da pregiudicare la continuita' e sostenibilita' delle operazioni. c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone. Il vettore avra', comunque, facolta' di recuperare le frequenze non effettuate riprogrammandole, entro un tempo ragionevole valutato compatibilmente con la circostanza che ha determinato tale mancata effettuazione, in aggiunta alle frequenze ordinarie per consentire il riavviamento dei passeggeri. Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione 4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati almeno sessanta giorni prima della data a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio. In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito delle apposite gare eventualmente bandite ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a: a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' e l'affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a: - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa: € 38.220,00; - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 25.740,00; - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 15.600,00. La garanzia deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a: - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa: € 114.660,00; - per la rotta Crotone - Torino e viceversa: € 77.220,00; - per la rotta Crotone - Venezia e viceversa: € 46.800,00. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. c). Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Crotone. c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore ad un anno - in cui si impegna a garantire il servizio onerato. 4.2. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati rispetti quanto previsto nei presenti oneri. L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lett. b) sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. 4.3. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al paragrafo 3.1 del presente allegato tecnico. 4.4. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 5. Riesame e decadenza dell'imposizione 5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri. 6. Gara d'appalto 6.1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare il servizio potra' essere concesso in esclusiva e eventualmente con compensazione finanziaria, ad un unico vettore per un periodo di tre anni, per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, e ad un unico vettore per un periodo di due anni, per le rotte Crotone - Torino e viceversa e Crotone - Venezia e viceversa. La selezione del vettore avverra' tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. 6.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, venga confermata la necessita' di continuare a operare i collegamenti onerati e venga accertata la disponibilita' finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, acquisito il parere favorevole del MIT e della Regione Calabria, puo' richiedere all'aggiudicatario la disponibilita' a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno sulla rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa e per un periodo massimo di due anni sulle rotte Crotone - Torino e viceversa e Crotone - Venezia e viceversa.