(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1  Le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti   destinati   alla
produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata
«Moscadello di Montalcino» devono essere  quelle  tradizionali  della
zona e comunque atte a conferire alle uve  ed  ai  vini  derivati  le
specifiche  caratteristiche  di  qualita'   previste   dal   presente
disciplinare di produzione. Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle
eccessivamente umidi. 
    4.2 Le densita' di impianto  devono  essere  quelle  generalmente
usate in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del
vino; per gli  impianti  realizzati  a  partire  dall'anno  1996,  la
densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro,  al  momento
dell'iscrizione allo schedario viticolo. 
    Nei primi due  anni  di  vegetazione  dall'impianto,  non  potra'
essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto  anno  di
vegetazione, la quantita'  massima  di  uva  per  ettaro  non  potra'
superare, rispettivamente, la percentuale del  30%  e  del  70%,  del
massimale di cui al comma 4 del presente articolo. 
    4.3 Le forme di allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare  le
caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    4.4 La quantita' massima di uva ammessa  per  la  produzione  del
vino  a  denominazione  di   origine   controllata   «Moscadello   di
Montalcino» non deve essere superiore a T. 10 per ettaro  di  vigneto
in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino  finito  per  i  tipi
«Tranquillo» e  «Frizzante».  Per  il  tipo  «Vendemmia  Tardiva»  la
produzione massima di uva parzialmente  appassita,  non  deve  essere
superiore a T. 5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari
a hl. 22,5 in vino. 
    Per le uve atte a produrre  la  tipologia  Vendemmia  Tardiva  e'
consentito, fino ad un massimo del 50% della resa  massima  prevista,
un appassimento parziale in fruttaio. 
    A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata purche' comunque  la  produzione  totale
per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale  esubero  della
resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione  di
origine controllata. 
    4.5 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione  di
origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in
carico separatamente sui registri obbligatori  di  cantina  e  devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia  annuale  delle  uve,
secondo le diverse tipologie. 
    4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol per  i
tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le  uve  destinate  alla  produzione
della  tipologia  «Vendemmia  Tardiva»,  ammesse   nelle   condizioni
richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo non inferiore al 15,00% vol.