(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Nella vinificazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Moscadello  di  Montalcino»  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche enologiche  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
    5.2 La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire  solo
attraverso fermentazione naturale. 
    5.3 La resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al  45%  per
il tipo «Vendemmia Tardiva». 
    5.4 Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento  e
imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione
definita all'art. 3. 
    Conformemente all'art. 4,  comma  2,  del  reg.  UE  n.  2019/33,
l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona  geografica  delimitata
per  salvaguardare  la  reputazione  e  assicurare  l'efficacia   dei
controlli. 
    5.5 L'eventuale arricchimento per  le  tipologie  «Tranquillo»  e
«Frizzante» potra'  essere  effettuato  solo  con  mosto  concentrato
prodotto da uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  allo  schedario
viticolo  per  il  vino  «Moscadello  di  Montalcino»  o  con   mosto
concentrato rettificato. 
    5.6  Il  vino  a  DOC  «Moscadello  di  Montalcino»   qualificato
«Vendemmia  Tardiva»  deve  essere  sottoposto  ad  un   periodo   di
affinamento di almeno un anno, calcolato  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo  prima
del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. 
    Per la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di
arricchimento. 
    Durante  l'affinamento  il   vino   puo'   compiere   una   lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.