Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 5.2 La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale. 5.3 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia Tardiva». 5.4 Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3. Conformemente all'art. 4, comma 2, del reg. UE n. 2019/33, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.5 L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e «Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo per il vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto concentrato rettificato. 5.6 Il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Per la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di arricchimento. Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.