(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento 
 
    7.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello  di
Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie  di  vetro,
di una delle seguenti capacita':  litri  0,375;  litri  0,500;  litri
0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. 
    La chiusura delle bottiglie puo' essere  di  qualsiasi  tipologia
prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona. 
    Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino. 
    7.2 Sulle bottiglie contenenti  il  vino  a  DOC  «Moscadello  di
Montalcino»  deve  sempre  figurare  l'indicazione   dell'annata   di
produzione delle uve. 
    7.3 E' vietato usare, insieme alla denominazione  «Moscadello  di
Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«Extra», «Fine»,  «Scelto»,  «Selezionato»,  «Superiore»,  «Vecchio»,
«Riserva», «Collezione» e similari. 
    E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni  che
facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. 
    Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore  quali  «Viticoltore»,   «Fattoria»,   «Tenuta»,
«Podere» ed altri termini similari,  sono  consentite  in  osservanza
alle disposizioni di legge in materia. 
    7.4 Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 puo'  essere
utilizzata la menzione «vigna»  o  «vigneto»  a  condizione  che  sia
seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome   tradizionale,   che   la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016. 
    Nella  designazione  e  presentazione  in  etichetta   del   vino
«Moscadello  di  Montalcino»  nei  tipi  «Frizzante»   e   «Vendemmia
Tardiva», deve  sempre  figurare  una  delle  dizioni  «Frizzante»  o
«Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre,  immediatamente  al
di sotto della dicitura denominazione di  origine  controllata.  Tali
dizioni devono  essere  riportate  in  caratteri  di  dimensioni  non
superiori a quelli utilizzati per  la  denominazione  «Moscadello  di
Montalcino».