Art. 7. Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento 7.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. 7.2 Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7.3 E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva», «Collezione» e similari. E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia. 7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino».