Articolo 5 - Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3. Tuttavia dette operazioni possono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3 e 4 della Legge n.238/2016. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: Vini resa produzione massima uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 7.000 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 6.300 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 5.950 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 5.250 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 5.950 litri/ha La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere: Vini resa produzione massima uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 6.300 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 6.300 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 5.250 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 5.250 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 5.250 litri/ha In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto dovra' avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato: - al terzo anno di impianto: Vini resa produzione massima uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 3.780 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 3.780 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 3.150 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 3.150 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 3.150 litri/ha - al quarto anno di impianto: Vini resa produzione max uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 4.410 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 4.410 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 3.675 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 3.675 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 3.675 litri/ha - al quinto anno di impianto: Vini resa produzione max uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 5.040 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 5.040 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 4.200 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 4.200 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 4.200 litri/ha - al sesto anno d'impianto: Vini resa produzione max uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 5.670 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 5.670 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 4.725 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 4.725 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 4.725 litri/ha - dal settimo anno d'impianto: Vini resa produzione max uva/vino di vino "Terre Alfieri" Arneis 70% 6.300 litri/ha "Terre Alfieri" Arneis Superiore 70% 6.300 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo 70% 5.250 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore 70% 5.250 litri/ha "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva 70% 5.250 litri/ha La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al limite massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento secondo le norme vigenti. Non e' ammesso l'arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione "vigna". 4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" Arneis Superiore anche con menzione "vigna", "Terre Alfieri" Nebbiolo anche con menzione "vigna", "Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore anche con menzione "vigna", "Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva anche con menzione "vigna" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento, come di seguito indicato: ==================================================================== | Vini | Durata mesi | Decorrenza | +===================+====================+========================== |"Terre Alfieri" | 6 |a partire dal 1° novembre| |Arneis Superiore, | |dell'anno di raccolta | |anche con menzione | |delle uve | |"vigna" | | | +-------------------+--------------------+-------------------------+ |"Terre Alfieri" | 4 |a partire dal 1° novembre| |Nebbiolo, anche con| |dell'anno di raccolta | |menzione "vigna" | |delle uve | +-------------------+--------------------+-------------------------+ |"Terre Alfieri" | 12 |a partire dal 1° novembre| |Nebbiolo Superiore,|di cui almeno 6 mesi|dell'anno di raccolta | |anche con menzione | in botti di legno |delle uve | |"vigna" | | | +-------------------+--------------------+-------------------------+ |"Terre Alfieri" | 24 |a partire dal 1° novembre| |Nebbiolo Riserva, | di cui almeno 12 |dell'anno di raccolta | |anche con menzione | mesi in botti di |delle uve | |"vigna" | legno | | +-------------------+--------------------+-------------------------+