(Allegato-art. 5)
               Articolo 5 - Norme per la vinificazione 
 
  1. Le operazioni di vinificazione e  imbottigliamento  dei  vini  a
denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Terre  Alfieri"
devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle
uve di cui all'articolo 3. Tuttavia dette operazioni  possono  essere
effettuate nell'ambito del territorio amministrativo  delle  Province
di Asti e Cuneo. 
  Conformemente   all'articolo   8   del   Reg.   CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
  Conformemente  all'articolo  8  del  Reg.   CE   n.   607/2009,   a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3 e 4 della
Legge n.238/2016. 
  2. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
 
     Vini                               resa      produzione massima 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         7.000 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         6.300 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         5.950 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         5.250 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         5.950 litri/ha  
 
  La resa massima di vino ammessa per poter  utilizzare  la  menzione
aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome  tradizionale
deve essere: 
 
     Vini                               resa      produzione massima 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         6.300 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         6.300 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         5.250 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         5.250 litri/ha   
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         5.250 litri/ha  
 
  In  particolare,  per  poter  utilizzare  la  menzione   aggiuntiva
"vigna", il vigneto di nuovo impianto dovra' avere una resa  di  vino
per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato: 
 
    - al terzo anno di impianto: 
     Vini                               resa      produzione massima 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         3.780 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         3.780 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         3.150 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         3.150 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         3.150 litri/ha  
 
    - al quarto anno di impianto: 
     Vini                               resa        produzione max 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         4.410 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         4.410 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         3.675 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         3.675 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         3.675 litri/ha  
 
    - al quinto anno di impianto: 
     Vini                               resa        produzione max 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         5.040 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         5.040 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         4.200 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         4.200 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         4.200 litri/ha  
 
    - al sesto anno d'impianto: 
     Vini                               resa        produzione max 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         5.670 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         5.670 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         4.725 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         4.725 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         4.725 litri/ha  
 
    - dal settimo anno d'impianto: 
     Vini                               resa        produzione max 
                                      uva/vino         di vino       
"Terre Alfieri" Arneis                  70%         6.300 litri/ha  
"Terre Alfieri" Arneis Superiore        70%         6.300 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo                70%         5.250 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Superiore      70%         5.250 litri/ha  
"Terre Alfieri" Nebbiolo Riserva        70%         5.250 litri/ha  
 
  La resa  massima  dell'uva  in  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Terre Alfieri" non deve essere superiore  al
70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al limite
massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine.  Oltre
tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta
la partita. 
  3. Nella vinificazione e invecchiamento  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso l'arricchimento secondo le norme vigenti. 
  Non e' ammesso  l'arricchimento  per  le  tipologie  che  intendano
fregiarsi della menzione "vigna". 
  4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre
Alfieri" Arneis Superiore anche con menzione "vigna", "Terre Alfieri"
Nebbiolo  anche  con  menzione  "vigna",  "Terre  Alfieri"   Nebbiolo
Superiore  anche  con  menzione  "vigna",  "Terre  Alfieri"  Nebbiolo
Riserva anche con menzione "vigna" devono  essere  sottoposti  ad  un
periodo minimo di invecchiamento, come di seguito indicato: 
    
====================================================================
| Vini              |    Durata mesi     | Decorrenza              |
+===================+====================+==========================
|"Terre Alfieri"    |         6          |a partire dal 1° novembre|
|Arneis Superiore,  |                    |dell'anno di raccolta    |
|anche con menzione |                    |delle uve                |
|"vigna"            |                    |                         |
+-------------------+--------------------+-------------------------+
|"Terre Alfieri"    |         4          |a partire dal 1° novembre|
|Nebbiolo, anche con|                    |dell'anno di raccolta    |
|menzione "vigna"   |                    |delle uve                |
+-------------------+--------------------+-------------------------+
|"Terre Alfieri"    |        12          |a partire dal 1° novembre|
|Nebbiolo Superiore,|di cui almeno 6 mesi|dell'anno di raccolta    |
|anche con menzione | in botti di legno  |delle uve                |
|"vigna"            |                    |                         |
+-------------------+--------------------+-------------------------+
|"Terre Alfieri"    |        24          |a partire dal 1° novembre|
|Nebbiolo Riserva,  |  di cui almeno 12  |dell'anno di raccolta    |
|anche con menzione |  mesi in botti di  |delle uve                |
|"vigna"            |       legno        |                         |
+-------------------+--------------------+-------------------------+