Articolo 7 - Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri", e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di origine e garantita "Terre Alfieri", possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati, purche' depositati, registrati oppure siano stati acquisiti con l'uso sul territorio antecedentemente alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine. 4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 238/16. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri dello stesso colore e di dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione di origine; 5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie. 6. Nell'etichettatura dei vini di cui all' art.1, la denominazione "Terre Alfieri", immediatamente seguita dalla menzione specifica tradizionale "Denominazione di Origine Controllata e Garantita", dovra' sempre precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno e all'eventuale menzione "vigna". La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Terre Alfieri".