(Allegato-art. 8)
                    Articolo 8 - Confezionamento 
 
  1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono  confezionati
i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Terre
Alfieri", per  la  commercializzazione  devono  essere  di  capacita'
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. 
  2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a  denominazione
di origine controllata e garantita "Terre  Alfieri",  con  l'aggiunta
della   menzione   "vigna"   seguita    dal    toponimo,    per    la
commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale,  di
capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  con  l'esclusione  dei
contenitori da 0,187 e da 2 litri.