Articolo 8 - Confezionamento 1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri", per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. 2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Terre Alfieri", con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione dei contenitori da 0,187 e da 2 litri.