(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di  appassimento  delle  uve  per  la  tipologia
vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la  produzione  dei
vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  di  cui
all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma  e  di
stabilizzazione,   di   affinamento   nonche'   le   operazioni    di
imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le
tipologie all'art. 1 devono essere effettuate  nel  territorio  delle
Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione  Pessione  del
Comune di Chieri (Torino). 
    2.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio della Provincia  di
Milano o del restante territorio di quella di  Torino,  a  condizione
che in detti stabilimenti le ditte interessate  producano  da  almeno
dieci anni prima della entrata in vigore del decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,  «Moscato  d'Asti»  e  «Asti
spumante» o «Asti». 
    Conformemente all'art. 4 del regolamento  delegato  (UE)  2019/33
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  locali,
leali e costanti, tra cui in particolare: cernita  delle  uve  quando
necessario,  eventuale  diraspatura  dei  grappoli  e  loro   normale
pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e  aggiunta
al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi  consuetudinarie  e
comunque nei limiti previsti dalle  leggi,  conseguente  decantazione
del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni  dello  stesso,  e
refrigerazioni. Tali pratiche ed  in  particolare  la  refrigerazione
possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i  atta/e
ad ottenere nell'arco  dell'intera  annata  il  titolo  alcolometrico
volumico  svolto  minimo,  previsto  per  il  consumo  dal   presente
disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto  tra  alcol
effettivo e zuccheri residui. 
    4. La resa massima di uva in vino per la produzione  dei  vini  a
denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a: 
      
 
           ===============================================
           |         Tipologia         |  Resa uva/vino  |
           +===========================+=================+
           |    Asti o Asti spumante   |        75%      |
           +---------------------------+-----------------+
           |    Asti o Asti spumante   |                 |
           |  metodo classico (metodo  |                 |
           |       tradizionale)       |       75%       |
           +---------------------------+-----------------+
           |      Moscato d'Asti e     |        75%      |
           +---------------------------+-----------------+
           |  Moscato d'Asti vendemmia |                 |
           |          tardiva          |       50%       |
           +---------------------------+-----------------+
 
    Eventuali eccedenze, possibili sino ad un  massimo  del  5%,  non
avranno  diritto  alla  denominazione  di   origine   controllata   e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita  del  diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita  per  tutto  il
prodotto interessato. 
    5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la  resa  di
10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui  al
precedente  art.  4,  sono  bloccati  sfusi  e  non  possono   essere
utilizzati prima delle disposizioni regionali di  cui  al  successivo
comma. 
    La Regione Piemonte, con proprio/i  provvedimento/i  da  assumere
entro la vendemmia  successiva  a  quella  di  produzione  dei  mosti
interessati, su proposta del Consorzio  di  tutela  conseguente  alle
verifiche delle  condizioni  produttive  e  di  mercato,  provvede  a
destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la  resa
di  10,00  t/ha  alla  certificazione  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della  Regione
Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa  di  10,00  t/ha  oppure  la
parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come
mosto  o  mosto  parzialmente  fermentato,  con  tutti  gli  utilizzi
consentiti dalle norme vigenti. 
    6. La partita destinata alla spumantizzazione per  la  produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti»  o
«Asti Spumante» da effettuarsi  con  il  metodo  della  fermentazione
naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare. 
    7. La partita destinata alla spumantizzazione per  la  produzione
del vino a denominazione d'origine controllata e garantita  «Asti»  o
«Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi
obbligatoriamente con  il  metodo  della  fermentazione  naturale  in
bottiglia,  deve  essere  ottenuta  da  vini  o   mosti   aventi   le
caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto  delle
norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti. 
    8. Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  per  il
prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti),  non  puo'
avere una  durata  inferiore  a  mesi  uno  compreso  il  periodo  di
affinamento in bottiglia. 
    9. Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  per  il
prodotto  «Asti»  o   «Asti   spumante»   metodo   classico   (metodo
tradizionale), da  effettuarsi  con  il  metodo  della  fermentazione
naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi  nella  stessa
azienda sin  dalla  costituzione  della  partita.  Il  prodotto  deve
rimanere senza interruzione sulle fecce per il  termine  stabilito  e
separato dalle fecce mediante sboccatura. 
    10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
del  mosto  o  del  vino  destinato  alla  produzione  del   vino   a
denominazione  d'origine  controllata  e  garantita  «Asti»  o  «Asti
spumante»  e  «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo  classico   (metodo
tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche  enologiche
consentite dalla normativa vigente. 
    11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale
del mosto o vino destinato alla produzione del vino  a  denominazione
di origine controllata e  garantita  «Moscato  d'Asti»,  deve  essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve
Moscato  bianco  prodotto  in  Piemonte,  o  di   mosto   concentrato
rettificato o attraverso  le  pratiche  enologiche  consentite  dalla
normativa vigente. 
    12. E' proibita la pratica  di  arricchimento  per  la  tipologia
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 
    13. Il  vino  «Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  deve  essere
sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno,  calcolato
a decorrere dal momento della preparazione. 
    14. E' consentito che il mosto atto a  DOCG  «Moscato  d'Asti»  e
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al  momento
della denuncia annuale di produzione, possa  essere  destinato,  alla
elaborazione della DOCG «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo  classico.  Qualora  le  caratteristiche  del  mosto
destinato ad «Asti» o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti  spumante»
metodo classico  corrispondano,  per  titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato  a  Moscato
d'Asti, e' consentita l'operazione inversa. 
    15. La Regione Piemonte,  di  anno  in  anno,  su  richiesta  del
Consorzio di tutela,  puo'  stabilire  il  livello  di  acidita',  il
profilo   ed   il   contenuto   aromatico   (con   riferimento   alle
concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali  il  Linalolo,
il  trans-piranlinalolo  ossido,  il  cis-piranlinalolo  ossido,   il
Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle  uve  e  dei
mosti destinati a produrre vini di cui all'art. 1.