(Accordo-art. 1)
Accordo  quadro  per  il   finanziamento   verso   l'anticipo   della
  liquidazione dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata
  secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto-legge  28
  gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
  marzo 2019, n. 26 
 
                                 tra 
 
    il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF),  con
sede in Roma, via XX Settembre n. 97 
 
                                  e 
 
    il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  (di  seguito:
MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56 
 
                                  e 
 
    il Ministro per la pubblica amministrazione, con  sede  in  Roma,
corso Vittorio Emanuele II n. 116 
 
                                  e 
 
    l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con  sede  in
Roma, piazza del Gesu' n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti») 
 
                            Premesso che: 
 
    L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 28  maggio  1997,  n.  140,
recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza  pubblica»,
in tema di trattamento di fine servizio  e  termini  di  liquidazione
della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da  applicare  per
la percezione del TFS/TFR; 
    Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e  8,  stabilisce  i
termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR; 
    Il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in  particolare  l'art.  23
«anticipo del TFS», prevede: 
      al comma 2, la possibilita' di richiedere, per i  soggetti  che
maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri  ivi  indicati,
un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di  45.000
euro dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto maturata; 
      al  medesimo  comma  2,   che   la   richiesta   del   predetto
finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari
finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro  da  stipulare
tra le suddette Parti, sentito l'INPS; 
      al comma 5, che alle operazioni  di  finanziamento  di  cui  al
comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro
di cui al medesimo comma; 
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali  e   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51  recante  «Regolamento  in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  150  del  15
giugno 2020 (di seguito: decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri),  che  disciplina  le   modalita'   di   attuazione   delle
disposizioni in tema di  anticipo  del  TFS/TFR  e,  in  particolare,
l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»; 
    Il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
12 dicembre 2017,  n.  289  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,  ha
disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento  della
speranza di vita per il biennio 2019-2020; 
    Il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
14 novembre 2019, n.  267,  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2021»,  ha  disposto  l'adeguamento  dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza  di  vita  per  il
biennio 2021-2022; 
    Sentito l'INPS, che,  con  nota  n.  31774  del  4  agosto  2020,
acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si
e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel  presente
Accordo quadro; 
    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con
nota n. 25745 del 10 luglio 2020,  si  e'  espresso  sui  profili  di
propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; 
    Sentita l'Autorita' della concorrenza e  del  mercato,  che,  con
nota n. 55962 del 14 luglio 2020,  si  e'  espressa  sui  profili  di
propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; 
 
       Tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del  presente  Accordo  quadro  si  fa  riferimento  alle
definizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.