(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
        Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 
               agli incrementi della speranza di vita 
 
    1. Per il richiedente che accede alla pensione con  il  requisito
«quota 100», la banca,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'anticipo  TFS/TFR,  considera  la  data  di  riconoscimento  del
TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5,  comma  3
del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La  predetta
certificazione tiene conto del momento di maturazione  dei  requisiti
di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi  dell'art.  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto
direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto  con  il
direttore generale delle politiche previdenziali e  assicurative  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5  novembre  2019.
La certificazione di cui al primo periodo terra' conto di  tutti  gli
aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di
vita. Tali  incrementi  saranno  opportunamente  considerati  per  la
determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto
a  pensione,  ove  previsto  dalla  legge,  qualora  questo   avvenga
successivamente al 31 dicembre 2022. 
    2.  La  banca  restituisce  al  soggetto  finanziato  l'eventuale
ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca,
relativi all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento
agli incrementi della speranza di vita.