Art. 10. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita 1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019. La certificazione di cui al primo periodo terra' conto di tutti gli aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga successivamente al 31 dicembre 2022. 2. La banca restituisce al soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.