(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                   Altre disposizioni applicative 
                   e validita' dell'Accordo quadro 
 
    1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative  al
richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo. 
    2.  Il  presente   Accordo   quadro   e'   valido   ed   efficace
per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunque  fino
alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi  che  sono
derivati  dall'Accordo  stesso.  Esso  e'  rinnovabile  dalle   parti
sottoscrittrici,  sentito  il  parere  dell'INPS  per  i  profili  di
competenza. 
    3. Il presente Accordo quadro puo' essere rivisto in tutto  o  in
parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito  il  parere
dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione  a
quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  nei  casi  di  modifica  delle   condizioni
normativo-regolamentari e di mercato.