Art. 11. Altre disposizioni applicative e validita' dell'Accordo quadro 1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo. 2. Il presente Accordo quadro e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono derivati dall'Accordo stesso. Esso e' rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza. 3. Il presente Accordo quadro puo' essere rivisto in tutto o in parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.