(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                   Trattamento dei dati personali 
            da parte delle banche e degli enti erogatori 
 
    1. Con riferimento al trattamento dei dati personali  finalizzati
al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le  banche  aderenti  e  gli  enti
erogatori: 
      a) adottano  le  misure  tecniche  ed  organizzative  volte  ad
assicurare la conformita' all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in
linea con  le  procedure  attualmente  utilizzate  per  finanziamenti
similari; 
      b) individuano procedure per la gestione delle  violazioni  dei
dati personali; 
      c) assicurano la trasparenza  del  trattamento,  fornendo  agli
interessati le informazioni di cui all'art.  13  del  regolamento  n.
679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione
della domanda. 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                             Il Ministro 
                   della pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
                        Il direttore generale 
                 dell'Associazione bancaria italiana 
                              Sabatini