Art. 12. Trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori 1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti erogatori: a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la conformita' all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti similari; b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali; c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda. Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro della pubblica amministrazione Dadone Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana Sabatini