(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art.  23  del
decreto-legge  e  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, i termini e  le  modalita'  di  adesione  della  banca,  le
modalita' di adeguamento del contratto  di  anticipo  di  TFS/TFR  in
relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici  alla  speranza
di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle  quali
sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR,  lo  schema  della
proposta  di  contratto  di  anticipo  TFS/TFR,   le   modalita'   di
presentazione della domanda di  anticipo  TFS/TFR,  le  modalita'  di
comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonche' le  specifiche
tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.