(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                     Presentazione e valutazione 
                  della domanda di anticipo TFS/TFR 
 
    1.  La  domanda   di   anticipo   TFS/TFR,   sulla   base   della
certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori  registrati  al
portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e'  presentata  dal  Richiedente  alla  banca
secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla
dichiarazione sullo stato di famiglia allegato  al  presente  Accordo
quadro. 
    2. L'importo dell'anticipo  TFS/TFR  e'  determinato  sulla  base
degli importi dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto  al
netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti
previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge. 
    3. Ai fini della  determinazione  degli  interessi  che  maturano
sull'importo erogato dalla banca si considerano  le  date  ultime  di
rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5,  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La  banca  provvede  a
retrocedere  al  Soggetto  finanziato  l'ammontare  degli   interessi
eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del
TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso. 
    4. I casi di  mancata  accettazione  della  domanda  di  anticipo
TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  sono  verificati  dalla  banca
esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla  domanda
stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.