Art. 3. Presentazione e valutazione della domanda di anticipo TFS/TFR 1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' presentata dal Richiedente alla banca secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo quadro. 2. L'importo dell'anticipo TFS/TFR e' determinato sulla base degli importi dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge. 3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano sull'importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso. 4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.