(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                    Contratto di anticipo TFS/TFR 
 
    1.  Il  contratto  di  anticipo  TFS/TFR  e'   perfezionato   con
l'accettazione da parte della banca della proposta  di  contratto  di
anticipo  TFS/TFR  presentata  dal  richiedente  secondo  lo   schema
allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante
di quest'ultimo. 
    2. Il contratto di  anticipo  TFS/TFR  diventa  efficace  con  la
comunicazione della  presa  d'atto  alla  banca  da  parte  dell'ente
erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla  comunicazione  della  banca
all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di  contratto  di
anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma  4,  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  senza  che  lo
stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto  ai
sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, il contratto di  anticipo  TFS/TFR  e'  automaticamente
risolto. 
    3. La garanzia  del  fondo -  acquisita  dall'ente  erogatore  in
favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma  5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in
cui la banca provvede al  pagamento  della  relativa  commissione  di
accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.