(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                        Estinzione anticipata 
 
    1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda  di  estinzione
totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art.
14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo  nella  misura
massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo  in  caso  di
estinzione, anche parziale. L'indennizzo non e' dovuto  se  l'importo
rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo e' inferiore  a
10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore
alla  quota  di  interessi   che   sarebbero   gravati   sull'importo
dell'anticipo se non vi  fosse  stata  estinzione  anticipata  e  che
comunque l'indennizzo non potra' superare  i  costi  sostenuti  dalla
banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. 
    3. L'indennizzo di cui al  comma  2  e'  a  carico  del  soggetto
finanziato.