Art. 6. Estinzione anticipata 1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale. L'indennizzo non e' dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo e' inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potra' superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 e' a carico del soggetto finanziato.