Art. 8. Adesione della banca 1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI, mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La banca che aderisce si impegna a rendere operativo l'Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione. 2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa. 3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca stessa prima della data del recesso medesimo, nonche' sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in una apposita sezione dedicata l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.