(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                        Adesione della banca 
 
    1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne da'
comunicazione  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  per  conoscenza  all'ABI,
mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo  quadro.  La
banca che aderisce si impegna a rendere  operativo  l'Accordo  quadro
entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione. 
    2. La banca che intende recedere dal presente Accordo  quadro  ne
da'  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e  per  conoscenza  all'ABI.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche
aderenti all'iniziativa. 
    3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce
effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca
stessa prima della data del recesso medesimo, nonche'  sulle  domande
presentate dal richiedente prima di tale data. 
    4. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it  in
una  apposita  sezione  dedicata  l'elenco  delle   banche   aderenti
all'iniziativa.