(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
           Modalita' di comunicazione con l'ente erogatore 
 
    1.  La  banca   invia   le   comunicazioni   all'ente   erogatore
all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 2, lettera  c)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica  anche
l'IBAN  sul  quale  l'ente  erogatore  effettua   il   rimborso   del
finanziamento. 
    2.  L'ente  erogatore   invia   le   comunicazioni   alla   banca
all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui
all'art. 6, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un  sistema  di
comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando  che
questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.