Art. 9. Modalita' di comunicazione con l'ente erogatore 1. La banca invia le comunicazioni all'ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche l'IBAN sul quale l'ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento. 2. L'ente erogatore invia le comunicazioni alla banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.