Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t di uva. Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione alla effettiva estensione di terreno vitato. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% e alla tipologia «riserva» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12%. La Regione Campania, con proprio provvedimento, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.