(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio
della Provincia di Avellino. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari
caratteristiche. 
    La conservazione  e  l'invecchiamento  devono  essere  effettuati
secondo i metodi tradizionali e  comunque  in  maniera  tale  da  non
modificare le caratteristiche proprie del vino. 
    L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto   alla
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Taurasi»  deve
essere effettuato esclusivamente con  mosti  concentrati  provenienti
dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o  con
mosto concentrato rettificato. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Taurasi» deve essere  sottoposto  a  un  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti di legno. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Taurasi» nella tipologia  «riserva»  deve  essere  sottoposto  a  un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni, di cui
almeno diciotto mesi in botti di legno. 
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre  dell'annata
di  produzione  delle  uve.  E'  consentita   l'aggiunta,   a   scopo
migliorativo, di vino «Taurasi» piu'  giovane  a  identico  «Taurasi»
piu' vecchio, o viceversa, nella misura massima del 15% nel  rispetto
delle disposizioni della normativa vigente in materia. 
    In tal caso, in etichetta dovra' figurare il millesimo  del  vino
che concorre in misura preponderante. 
    La resa massima delle uve in vino non deve  essere  superiore  al
70% al primo travaso e non dovra' superare il 65% dopo il periodo  di
invecchiamento obbligatorio.