Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da non modificare le caratteristiche proprie del vino. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati provenienti dalla zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti di legno. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» nella tipologia «riserva» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve. E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino «Taurasi» piu' giovane a identico «Taurasi» piu' vecchio, o viceversa, nella misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia. In tal caso, in etichetta dovra' figurare il millesimo del vino che concorre in misura preponderante. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovra' superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.