(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e designazione 
 
    Nella designazione e presentazione del vino  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Taurasi»  la  specificazione  di
tipologia  «riserva»  deve  figurare  al  di  sotto  della   dicitura
«denominazione di origine controllata e garantita» ed essere  scritta
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati  per  la
denominazione di origine «Taurasi», della stessa evidenza e riportata
sulla medesima base colorimetrica. 
    E'  vietato  usare  assieme   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Taurasi» qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,
ivi   compresi   gli   aggettivi   «superiore»,   «extra»,    «fine»,
«selezionato» e similari. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» e  altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni della normativa vigente in materia. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Taurasi»  di  cui  all'art.  1  puo'  essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238. 
    Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  il   vino   a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Taurasi»  deve
figurare l'indicazione, veritiera  e  documentabile,  dell'annata  di
produzione delle uve.