Art. 7. Etichettatura e designazione Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» la specificazione di tipologia «riserva» deve figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Taurasi», della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni della normativa vigente in materia. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.