Art. 8. Confezionamento Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Taurasi» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. I recipienti di cui al comma precedente devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.