(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli output. 
    In questo modo, e attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi
gestiti  dalla  struttura  di  controllo,   degli   allevatori,   dei
caseificatori e dei confezionatori, nonche'  attraverso  la  denuncia
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'  prodotte,  e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quando
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.