(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
    Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  e  il  relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in  particolare,  l'art.
11; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
n. 95; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019
con il quale l'on. Luigi Di Maio e'  stato  nominato  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  13  settembre
2019 recante nomina della sig.ra Marina Sereni a  Sottosegretario  di
Stato agli affari esteri; 
    Ritenuta la necessita' di  attribuire  alla  predetta  la  delega
prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014, anche ai
fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge  e
ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti  al  Segretario  generale,  ai
direttori generali, i funzionari della  carriera  diplomatica  ed  ai
dirigenti in conformita' con le pertinenti disposizioni  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.  95,  nonche'  con
gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.
165, le attribuzioni  di  seguito  indicate  sono  delegate  al  Vice
Ministro  Marina  Sereni,  la  quale,  nell'ambito   elle   direttive
impartite dal Ministro, lo  coadiuva  nella  trattazione  degli  atti
concernenti: 
      a)  le   relazioni   bilaterali   con   i   Paesi   dell'Africa
settentrionale; 
      b) le relazioni bilaterali con i Paesi del Medio Oriente; 
      c) le relazioni bilaterali  con  i  Paesi  del  Corno  d'Africa
(Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia), ad eccezione delle questioni  di
cooperazione allo sviluppo relative ad essi; 
      d) le questioni relative alle  Nazioni  Unite  e  alle  agenzie
specializzate, ad eccezione di quanto ricompreso in altre deleghe; 
      e) le questioni relative all'Organizzazione per la sicurezza la
cooperazione in Europa; 
      f) le questioni relative alla  diffusione  e  promozione  della
cultura e della lingua italiana nel mondo; 
      g) le questioni relative all'UNESCO; 
      h) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni
pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in  volta
indicati dal Ministro. 
 
                               Art. 2. 
 
    1. Non sono ricompresi nelle deleghe: 
      a) gli atti e le questioni di particolare  rilevanza  politica,
economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli
atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative   a   importanti
questioni di massima; 
      b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; 
      c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; 
      d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; 
      e) le questioni relative all'America  centrale,  meridionale  e
Caraibi; 
      f) i rapporti bilaterali con  gli  Stati  Uniti  d'America,  la
Repubblica popolare cinese e la Federazione Russa; 
      g)   gli   atti   riguardanti   modifiche   all'ordinamento   e
all'organizzazione delle direzioni generali  e  dei  servizi  e  ogni
tipologia di atti relativi al personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
      h) la convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; 
      i) le  questioni  relative  all'Agenzia  ICE  e  alle  societa'
Simest, SACE e Invitalia; 
      l) le questioni relative agli eventi e alle  manifestazioni  di
promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema. 
    2. Ogni pubblica presa di  posizione  di  rilevanza  politica  od
operativa  sui  temi  internazionali  o  in  materia   di   relazioni
bilaterali  o  multilaterali  con   gli   Stati   e   gli   organismi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro. 
    3.  Resta  ferma  la  facolta'  del  Ministro  di   delegare   la
trattazione di questioni o la partecipazione a  riunioni  relative  a
materie non oggetto  della  presente  delega  ovvero  di  avocare  la
trattazione di questioni ricomprese nella presente delega. 
 
                               Art. 3. 
 
    1. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione  da
parte  della  Corte  dei  conti,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 27 febbraio 2020 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio