Allegato IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in particolare, l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale l'on. Luigi Di Maio e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 recante nomina della sig.ra Marina Sereni a Sottosegretario di Stato agli affari esteri; Ritenuta la necessita' di attribuire alla predetta la delega prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro; Decreta: Art. 1. 1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai direttori generali, i funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformita' con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonche' con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro Marina Sereni, la quale, nell'ambito elle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti: a) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa settentrionale; b) le relazioni bilaterali con i Paesi del Medio Oriente; c) le relazioni bilaterali con i Paesi del Corno d'Africa (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia), ad eccezione delle questioni di cooperazione allo sviluppo relative ad essi; d) le questioni relative alle Nazioni Unite e alle agenzie specializzate, ad eccezione di quanto ricompreso in altre deleghe; e) le questioni relative all'Organizzazione per la sicurezza la cooperazione in Europa; f) le questioni relative alla diffusione e promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo; g) le questioni relative all'UNESCO; h) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro. Art. 2. 1. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; e) le questioni relative all'America centrale, meridionale e Caraibi; f) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese e la Federazione Russa; g) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; h) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; i) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle societa' Simest, SACE e Invitalia; l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema. 2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. 3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega. Art. 3. 1. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2020 Il Ministro: Di Maio