(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
    Vista  la  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   e   successive
modificazioni,  recante  disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  in
particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  come,  da  ultimo,  modificato  dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in
particolare  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di  competenza
dell'organo di vertice delle amministrazioni statali,  distinguendole
dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e l l; 
    Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
    Visto l'art. 6, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  18
novembre 2019, n. 132; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.   140,    concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.   155,    concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
che  stabilisce  che  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei
regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti, continuano
a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019,  n.  140,  e  21  ottobre
2019, n. 155, in quanto compatibili; 
    Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 81, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  -finanze  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  1  del  15
gennaio 2020, con il quale l'onorevole  dott.ssa  Lucia  Azzolina  e'
stata nominata Ministro dell'istruzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020,
con il quale l'onorevole  dott.ssa  Anna  Ascani  e'  stata  nominata
Sottosegretario di Stato per l'istruzione; 
    Ritenuto di attribuire il titolo di  Vice  Ministro  al  suddetto
Sottosegretario di Stato per  l'istruzione  onorevole  dott.ssa  Anna
Ascani e di delegare allo stesso la trattazione di alcune materie  di
competenza del Ministro dell'istruzione; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  che  approva
l'attribuzione del titolo di  Vice  Ministro  al  Sottosegretario  di
Stato per l'istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. All'onorevole dott.ssa Anna Ascani,  gia'  Sottosegretario  di
Stato per l'istruzione, in  base  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 2020, e' attributo il titolo di  Vice  Ministro
del  Ministero  dell'istruzione,  con  conferimento  di  deleghe,  da
svolgere sulla base delle indicazioni del Ministro, relative ad  aree
e progetti di competenza di piu' direzioni  generali  secondo  quanto
precisato dall'art. 2. 
    2.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministro  sugli   atti   e
provvedimenti per i quali una espressa disposizione  di  legge  o  di
regolamento escluda la possibilita' di delega,  nonche'  quelli  che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti. 
    3.  Al  coordinamento  necessario  all'attuazione  del   presente
decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.