Allegato IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e l l; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto l'art. 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 81, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle -finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 15 gennaio 2020, con il quale l'onorevole dott.ssa Lucia Azzolina e' stata nominata Ministro dell'istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, con il quale l'onorevole dott.ssa Anna Ascani e' stata nominata Sottosegretario di Stato per l'istruzione; Ritenuto di attribuire il titolo di Vice Ministro al suddetto Sottosegretario di Stato per l'istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani e di delegare allo stesso la trattazione di alcune materie di competenza del Ministro dell'istruzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri che approva l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato per l'istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani; Decreta: Art. 1. 1. All'onorevole dott.ssa Anna Ascani, gia' Sottosegretario di Stato per l'istruzione, in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, e' attributo il titolo di Vice Ministro del Ministero dell'istruzione, con conferimento di deleghe, da svolgere sulla base delle indicazioni del Ministro, relative ad aree e progetti di competenza di piu' direzioni generali secondo quanto precisato dall'art. 2. 2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti. 3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.