Art. 3. 1. Fermo restando che gli atti e provvedimenti da adottare in tutti gli ambiti di competenza del Ministero sono riservati in via esclusiva alla firma del Ministro, non sono compresi nella delega a trattare di cui all'art. 2: a) atti e provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; programmi, atti, provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonche' degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali; b) decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche' nomine e designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati; c) atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro; d) valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica; e) determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita' tra le direzioni generali del Ministero; f) assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; g) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro; h) adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i) conferimenti di incarichi individuali a esperti e nomina di arbitri. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di controllo di regolarita' contabile e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2020 Il Ministro: Azzolina