(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
    1. Fermo restando che gli atti e  provvedimenti  da  adottare  in
tutti gli ambiti di competenza del Ministero sono  riservati  in  via
esclusiva alla firma del Ministro, non sono compresi nella  delega  a
trattare di cui all'art. 2: 
      a) atti e provvedimenti che implichino  una  determinazione  di
particolare  importanza   politica,   amministrativa   o   economica;
programmi, atti, provvedimenti amministrativi connessi alle direttive
di ordine generale; atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento
delle attribuzioni delle direzioni generali  del  Ministero,  nonche'
degli enti e degli istituti sottoposti a controllo  o  vigilanza  del
Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai
Comitati interministeriali; 
      b) decreti di nomina degli organi di amministrazione  ordinaria
e straordinaria e di controllo degli enti  e  istituti  sottoposti  a
controllo o vigilanza del Ministero, nonche' nomine  e  designazioni,
previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero
in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati; 
      c) atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati
istituiti o promossi dal Ministro; 
      d) valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti  preposti
ai centri  di  responsabilita'  sulla  base  degli  elementi  forniti
dall'organo di valutazione e controllo  strategico  e  sui  risultati
delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo
sul conseguimento degli obiettivi operativi  fissati  dall'organo  di
direzione politica; 
      e) determinazioni sulle  relazioni  che  i  responsabili  degli
uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro  per  le  questioni  che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento  delle  attivita'  tra  le   direzioni   generali   del
Ministero; 
      f) assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      g) rapporti con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo, nonche' risposte agli organi di controllo sui  provvedimenti
del Ministro; 
      h) adozione degli atti amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      i) conferimenti di incarichi individuali a esperti e nomina  di
arbitri. 
    Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo di regolarita' contabile e sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 11 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina