Art. 8. Etichettatura Confezionamento Le tipologie di confezionamento ammesse sono: sacchetti da 250 g a 5 kg; sacchetti in atmosfera controllata (azoto) da 250 g a 5 kg; sacchi fino a 25 kg. Etichettatura. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, al logo della denominazione, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: «Lenticchia di Onano» seguita dall'acronimo I.G.P. (Indicazione geografica protetta); il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. La denominazione «Lenticchia di Onano» e' intraducibile. Logo. Il logo, della denominazione «Lenticchia di Onano», di forma ellittica, riporta sullo fondo lenticchie di Onano il cui pantone e' di 145 C 70%; internamente all'ellisse viene riportata la dicitura «Lenticchia di Onano», con carattere Century Gothic Bold e pantone 202 C, e l'acronimo «I.G.P.» con carattere Century Gothic Bold e pantone 476 C. Nella parte bassa dell'ellisse e all'interno di un cerchio delimitato da una linea di pantone 202 C e' riportata l'immagine stilizzata del Palazzo Monaldeschi. Sia le scritte che il cerchio sono contornate da un'altra linea ellittica di pantone 202 C. Parte di provvedimento in formato grafico