(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica unionale del nome della DOP dei vini  «Colli  di
    Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione 
 
    1. Il nome della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Colli di Rimini», riconosciuta con decreto ministeriale 19  novembre
1996 richiamato in premessa, e registrata in data 14 aprile 2004 come
DOP nel registro della Commissione UE, ai  sensi  dell'art.  107  del
reg. UE n. 1308/2013, e' modificato in «Rimini». 
    2.  Conseguentemente  alla  modifica  di  cui  al  punto  1,   al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Colli di Rimini», il nome della denominazione, nel  titolo  e  nelle
parti dell'articolato dove lo stesso e' indicato, e'  sostituito  con
il nome «Rimini». 
    3. All'art. 5 (Norme per la vinificazione) il testo del comma 1: 
    «1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e  invecchiamento
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo  della
Provincia di Rimini.», 
e' sostituito con il seguente testo: 
    «1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento
e di invecchiamento devono essere effettuate  nell'intero  territorio
amministrativo della Provincia di Rimini. 
    A salvaguardia della qualita'  e  della  reputazione,  nonche'  a
garantire  l'origine  del  prodotto  e  l'efficacia   dei   controlli
conformemente  alla  vigente  normativa  unionale  e  nazionale,   le
operazioni di imbottigliamento devono essere  effettuate  nell'intero
territorio amministrativo della Provincia di Rimini. 
    Inoltre, a salvaguardia dei diritti  precostituiti  dei  soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di  fuori
della predetta area di  imbottigliamento  delimitata,  sono  previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa  dell'unione
europea e nazionale.».