Allegato
Proposta di modifica unionale del nome della DOP dei vini «Colli di
Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione
1. Il nome della denominazione di origine controllata dei vini
«Colli di Rimini», riconosciuta con decreto ministeriale 19 novembre
1996 richiamato in premessa, e registrata in data 14 aprile 2004 come
DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell'art. 107 del
reg. UE n. 1308/2013, e' modificato in «Rimini».
2. Conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Colli di Rimini», il nome della denominazione, nel titolo e nelle
parti dell'articolato dove lo stesso e' indicato, e' sostituito con
il nome «Rimini».
3. All'art. 5 (Norme per la vinificazione) il testo del comma 1:
«1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della
Provincia di Rimini.»,
e' sostituito con il seguente testo:
«1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento
e di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo della Provincia di Rimini.
A salvaguardia della qualita' e della reputazione, nonche' a
garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli
conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le
operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero
territorio amministrativo della Provincia di Rimini.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione
europea e nazionale.».