Art. 9. Loghi della denominazione Il formaggio a denominazione di origine «Provola dei Nebrodi» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo i contrassegni di seguito riportati a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. Tutte le provole a prescindere dal grado di stagionatura saranno marchiate con matrici di caseina identificative delle forme di formaggio «Provola dei Nebrodi»: tipologia di prodotto, numero identificativo del produttore e del numero progressivo del prodotto riportando i seguenti loghi: Parte di provvedimento in formato grafico