(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                      Loghi della denominazione 
 
    Il formaggio a denominazione di  origine  «Provola  dei  Nebrodi»
deve recare apposto  all'atto  della  sua  immissione  al  consumo  i
contrassegni di seguito riportati a garanzia della  rispondenza  alle
specifiche prescrizioni normative. 
    Tutte le provole a prescindere dal grado di stagionatura  saranno
marchiate con  matrici  di  caseina  identificative  delle  forme  di
formaggio  «Provola  dei  Nebrodi»:  tipologia  di  prodotto,  numero
identificativo del produttore e del numero progressivo  del  prodotto
riportando i seguenti loghi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico