Art. 5. Metodo di ottenimento La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato: A - Impianto della coltura. La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo: a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a meta' settembre, anche con seme autoriprodotto, per non piu' di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice; b) con trapianto di piantine da vivaio, eventualmente anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima meta' di agosto e la prima meta' di gennaio con una densita' di piante per ettaro che varia tra 65.000 - 90.000 unita'; B - L'irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette). C - Raccolta. L'epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a meta' febbraio per la tipologia «precoce» e da fine marzo sino alla meta' di giugno per quella «tardiva», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 T per ettaro. D - Operazioni post-raccolta. Il prodotto raccolto deve essere sottoposto alle seguenti fasi: 1) refrigerazione a 5°C ± 1; 2) capitozzamento della parte verde aerea; 3) mondatura ed eliminazione scarti; 4) lavaggio con acqua potabile refrigerata a 5°C ± 1; 5) calibratura. Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 5 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» puo' essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.